stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2023, n. 226

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernente l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli». (24G00010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/2024)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 18-1-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,
convertito in legge  costituzionale  dalla  legge  costituzionale  26
febbraio 1948,  n,  2,  recante  «Approvazione  dello  statuto  della
Regione siciliana»; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2019,  n.  158  recante:
«Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali  e  dei
controlli» e, in particolare, l'articolo 7; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  gennaio  2021,  n.  8  recante:
«Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27  dicembre  2019,
n. 158, recante norme  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione
siciliana in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili,  dei
conti giudiziali e dei controlli»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  giugno  2022,  n.  87  recante:
«Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27  dicembre  2019,
n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, concernente  norme  di
attuazione dello  statuto  della  Regione  siciliana  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili,  dei  conti  giudiziali  e  dei
controlli»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 32; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» e, in particolare,
l'articolo 9; 
  Vista la legge 29  dicembre  2022,  n.  197  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in  particolare  l'art.  1,
commi 841, 842 e 843, come modificati dall'articolo 9, comma  2,  del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145; 
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  preVista
dall'art. 43 dello Statuto della Regione  siciliana,  espresse  nella
riunione del 29 novembre 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019,
                  n. 158 e successive modificazioni 
 
  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158  e
successive modificazioni e' abrogato. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note al titolo: 
              - Il decreto  legislativo  27  dicembre  2019,  n.  158
          recante norme di attuazione dello  statuto  speciale  della
          Regione siciliana in materia di armonizzazione dei  sistemi
          contabili,  dei  conti  giudiziali  e  dei  controlli,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2019,  n.
          302; 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455,
          recante  l'approvazione   dello   statuto   della   Regione
          siciliana, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  10  giugno
          1946, n. 133 (Edizione speciale), e'  stato  convertito  in
          legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio
          1948, n. 2, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  9  marzo
          1948, n. 58; 
              - Il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  158  e
          successive modificazioni e' riportato nelle note al titolo; 
              - Il decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8  recante
          modifiche  all'articolo  7  del  decreto   legislativo   27
          dicembre 2019, n. 158, recante norme  di  attuazione  dello
          Statuto   della   Regione   siciliana   in    materia    di
          armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti  giudiziali
          e dei controlli, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5
          febbraio 2021, n. 30; 
              - Il decreto legislativo 9 giugno 2022, n.  87  recante
          modifiche  all'articolo  7  del  decreto   legislativo   27
          dicembre  2019,  n.   158   e   successive   modifiche   ed
          integrazioni, concernente norme di attuazione dello statuto
          della Regione siciliana in materia  di  armonizzazione  dei
          sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2022, n. 157; 
              - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
          disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234  recante  norme   generali   sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2003, n. 3: 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  9,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione
          del  principio  del   pareggio   di   bilancio   ai   sensi
          dell'articolo  81,   sesto   comma,   della   Costituzione,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12: 
              «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni  e  degli
          enti locali). - 1. I bilanci  delle  regioni,  dei  comuni,
          delle province, delle citta' metropolitane e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si   considerano   in
          equilibrio quando, sia nella  fase  di  previsione  che  di
          rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
          competenza, tra le entrate finali e le spese  finali,  come
          eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. 
              1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Per  gli  anni  2017-2019,  con  la  legge  di
          bilancio, compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica e su base triennale,  e'  prevista  l'introduzione
          del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa.  A
          decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate  e  le  spese
          finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
          e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
              2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un  ente
          di cui al comma 1 del presente articolo registri un  valore
          negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il  predetto
          ente adotta misure di correzione  tali  da  assicurarne  il
          recupero entro il triennio successivo, in  quote  costanti.
          Per le finalita' di cui al comma 5  la  legge  dello  Stato
          puo' prevedere differenti modalita' di recupero. 
              3. 
              4. Con legge dello Stato sono definiti  i  premi  e  le
          sanzioni  da  applicare  alle  regioni,  ai  comuni,   alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e   alle   province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo. La legge  di  cui
          al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: 
                a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; 
                b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; 
                c) destinazione dei proventi delle sanzioni a  favore
          dei  premi  agli  enti  del  medesimo  comparto  che  hanno
          rispettato i propri obiettivi. 
              5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente
          legge, al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli
          derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  la  legge
          dello Stato,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli
          previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto  di
          parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
          a carico degli enti  di  cui  al  comma  1  in  materia  di
          concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza
          pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.» 
              - Si riportano i commi 841, 842 e 843 dell'art. 1 della
          legge  29  dicembre  2022,  n.  197  recante  bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303: 
                «841. In attuazione dei  principi  dell'equilibrio  e
          della  sana  gestione  finanziaria  del   bilancio,   della
          responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e della
          responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli
          81 e 97  della  Costituzione,  a  decorrere  dall'esercizio
          2023, la Regione siciliana e' autorizzata a ripianare entro
          il limite  massimo  di  otto  anni  il  disavanzo  relativo
          all'esercizio 2018 e le relative  quote  di  disavanzo  non
          recuperate alla data  del  31  dicembre  2022,  secondo  le
          modalita'  definite   con   l'accordo   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione
          siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023. 
              842.  Nelle  more  dell'approvazione   del   rendiconto
          relativo all'esercizio 2022,  le  quote  del  disavanzo  da
          ripianare ai sensi  del  comma  841  sono  determinate  con
          riferimento al disavanzo di  amministrazione  accertato  in
          sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018.  A  seguito
          del    definitivo    accertamento    del    disavanzo    di
          amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della
          Regione siciliana di approvazione del  rendiconto  relativo
          all'esercizio  2022  ridetermina  le  quote  costanti   del
          disavanzo  relativo  all'esercizio   2018   da   recuperare
          annualmente entro l'esercizio 2030. 
              843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione
          degli specifici impegni derivanti dall'accordo  di  cui  al
          comma 841, viene meno  il  regime  di  ripiano  pluriennale
          secondo le modalita' individuate  dal  medesimo  accordo  e
          trova applicazione il regime ordinario di ripiano  previsto
          dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118 dall'esercizio in cui e' accertato il mancato  rispetto
          degli impegni assunti ovvero dall'esercizio  immediatamente
          successivo se l'accertamento  interviene  dopo  il  termine
          previsto per la deliberazione delle  necessarie  variazioni
          di bilancio.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - L'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.
          158, abrogato dal presente  decreto  recava:  «Ripiano  del
          disavanzo  derivante  dagli  effetti   del   riaccertamento
          straordinario.»