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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (23G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16/12/2023, n. 293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2024)
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Testo in vigore dal: 17-12-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili; 
  Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' e urgenza  di
adottare disposizioni in favore degli enti territoriali,  in  materia
di pensioni e di  rinnovo  dei  contratti  pubblici,  in  materia  di
investimenti, istruzione e di sport, nonche' in materia di tutela del
lavoro e della sicurezza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie, il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  il  Ministro  delle
imprese e del made in Italy, il Ministro della  difesa,  il  Ministro
per lo sport e i giovani, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, il Ministro per la protezione  civile  e  le  politiche  del
mare, il Ministro dell'interno, il  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito e il Ministro della salute; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Anticipo ((del)) conguaglio di perequazione nell'anno 2023 
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione  per
l'anno 2023 e sostenere  il  potere  di  acquisto  delle  prestazioni
pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della
perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma  5,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 e'  anticipato  al  1°
dicembre 2023. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 566  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e  566  milioni
di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori  entrate
per l'anno 2023 e quota parte delle  minori  spese  per  l'anno  2024
derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 ai sensi dell'articolo 23.