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DECRETO-LEGGE 5 luglio 2023, n. 88

Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023. (23G00097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2023)
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Testo in vigore dal:  6-7-2023 al: 31-7-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.»;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 giugno 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1 al decreto- legge 1° giugno 2023, n. 61.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, ad altri territori delle medesime Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non ricompresi nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 5, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1.
3. Rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.