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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42

Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. (23G00050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2023)
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Testo in vigore dal: 30-12-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante
norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto l'articolo 2 della legge  4  agosto  2022,  n.  127,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di
delegazione europea 2021; 
  Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante
modifiche al sistema penale; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il  Titolo  IV,  Capo
IV; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del
4  maggio  2022,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2116  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo  delle  sanzioni  amministrative  per  la
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2022/1173   della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e  di  controllo
nella politica agricola comune; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2022/1317   della
Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe  al  regolamento
(UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda l'applicazione delle norme relative  alle  buone  condizioni
agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di
domanda 2023; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017,  che
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e  degli
ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n.  1306/2013
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le
sanzioni da applicare in tali settori e modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; 
  Visto il Piano Strategico  Nazionale  della  PAC  (PSP  2023-2027),
notificato  alla  Commissione  europea  il  31  dicembre  2021,  come
modificato il 15 novembre 2022; 
  Considerato che i regolamenti  che  normano  la  Politica  Agricola
Comune  2023-2027,  differentemente  dalla  programmazione   attuale,
dispongono che le informazioni  sui  sistemi  di  controllo  e  sulle
sanzioni da applicare alla  futura  PAC  siano  contenute  nel  Piani
Strategici Nazionali e che e' compito degli Stati membri adottare  le
disposizioni  legislative,   regolamentari   e   amministrative   per
garantire l'efficace tutela degli interessi  finanziari  dell'Unione,
imponendo,  tra  l'altro,   sanzioni   effettive,   proporzionate   e
dissuasive in conformita' del diritto dell'Unione  o,  in  subordine,
della  normativa  nazionale,  assicurando,  nel  contempo,   che   le
eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate  in  funzione
della gravita', portata, permanenza o  ripetizione  dell'inosservanza
rilevata; 
  Considerata la necessita' di stabilire le sanzioni  amministrative,
sotto forma di riduzioni dei pagamenti  ai  beneficiari  degli  aiuti
PAC, prima dell'entrata in vigore delle  disposizioni  contenute  nel
Piano Strategico Nazionale; 
  Considerato che il 28 aprile 2022  ed  il  20  giugno  2022  si  e'
provveduto a consultare  le  pertinenti  parti  sociali,  cosi'  come
stabilito all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica competenti per materia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto  con  il   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto-legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
              Oggetto, definizioni e soggetti attuatori 
 
  1. Il presente decreto disciplina le  sanzioni  per  la  violazione
delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per  il  percepimento
dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115. 
  2. Ai fini del presente  decreto,  per  sanzioni  si  intendono  le
riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti  dal  regolamento  (UE)
2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato. 
  3. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi: 
    a)  inosservanza  dovuta  a  un  errore  dell'Organismo  pagatore
competente o di altra  autorita',  ove  l'errore  non  poteva  essere
ragionevolmente individuato dal beneficiario; 
    b) riduzione non superiore a 100 euro; 
    c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta
a cause  di  forza  maggiore  o  a  circostanze  eccezionali  di  cui
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116. 
  4.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) «parcella agricola»: una unita' di superficie  agricola,  come
definita nel Piano strategico della PAC; 
    b) «superficie dichiarata»: la superficie oggetto di una  domanda
di aiuto o di una domanda di pagamento. Qualora la stessa  superficie
costituisca  la  base  per  una  domanda  di  aiuto  o  di  pagamento
nell'ambito  di  piu'  interventi,  tale  superficie  e'   presa   in
considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi; 
    c) «superficie determinata»: la superficie in ordine  alla  quale
sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle  condizioni
di concessione degli aiuti; 
    d) «capi dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto
per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o  oggetto  di
una domanda di  pagamento  nell'ambito  di  una  misura  di  sostegno
connessa agli animali; 
    e) «capo potenzialmente  ammissibile»:  un  animale  in  grado  a
priori di soddisfare potenzialmente i criteri di  ammissibilita'  per
ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto  per  animali  o  un
sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse  agli  animali
nell'anno di domanda in questione; 
    f) «capo accertato»:  nell'ambito  di  un  regime  di  aiuto  per
animali, l'animale in ordine  al  quale  sono  soddisfatte  tutte  le
condizioni previste dalle regole  riguardanti  la  concessione  degli
aiuti; 
    g) «gruppo coltura»: la superficie per la quale  e'  previsto  lo
stesso importo unitario dell'intervento. Si distingue in: 
      1) superficie dichiarata ai fini  dell'attivazione  di  diritti
all'aiuto  nell'ambito  del  sostegno  di  base  al  reddito  per  la
sostenibilita'; 
      2) superficie  che  da'  diritto  al  pagamento  ridistributivo
complementare al reddito per la sostenibilita'; 
      3) superficie che  da'  diritto  a  pagamenti  nell'ambito  del
regime per i giovani agricoltori; 
      4)  superficie  dichiarata  per  ciascuna  misura  di  sostegno
accoppiato al reddito; 
      5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate  ai  fini  di
qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a
cui si applica un diverso importo unitario. Se  gli  importi  unitari
dell'aiuto sono variabili, e' presa in  considerazione  la  media  di
tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate; 
    h) «gruppo di impegni»: l'insieme di due o piu'  impegni  affini,
caratterizzati da  elementi  comuni  ed  omogenei,  afferenti  ad  un
determinato gruppo di colture; 
    i) «gruppo di infrazioni»: l'insieme di  due  o  piu'  infrazioni
relative ad impegni affini,  caratterizzati  da  elementi  comuni  ed
omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture; 
    l) «PSP»: il Piano Strategico PAC; 
    m) «portata» di un'inosservanza:  parametro  determinato  tenendo
conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che  puo'
essere limitato all'azienda oppure piu' ampio; 
    n)  «gravita'»  di  un'inosservanza:  parametro   dipendente   in
particolare  dalla  rilevanza  delle  conseguenze   dell'inosservanza
medesima alla luce degli obiettivi del requisito  o  della  norma  in
questione; 
    o)  «persistenza»  o  «durata»  di   un'inosservanza:   parametro
dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del  quale  ne
perdura l'effetto o dalla possibilita' di  eliminarne  l'effetto  con
mezzi ragionevoli. 
    ((o-bis)  provvedimento  di  riconoscimento:   il   provvedimento
adottato dalle  regioni  e  province  autonome,  necessario  ai  fini
dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP)
per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti; 
    o-ter)  criteri  di  riconoscimento:  disposizioni  di   cui   al
regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
di cui alle disposizioni nazionali  attuative,  che  stabiliscono  le
norme sul riconoscimento,  sulle  dimensioni  minime,  sul  controllo
democratico e sul  valore  della  produzione  commercializzata  delle
organizzazioni  di  produttori  e  loro  associazioni   del   settore
dell'ortofrutta e delle patate.)) 
  5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9,  paragrafo  1,
secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) 2021/2116, applicano  le
sanzioni previste dal presente decreto.