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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2023, n. 3

Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. (23G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 21 (in G.U. 11/03/2023, n. 60).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
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Testo in vigore dal: 12-3-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la necessita' di disporre misure urgenti per  garantire
la continuita', la tempestivita', la  semplificazione  e  l'efficacia
dell'attivita'  mirata  alla  ricostruzione  nelle  zone  dell'Italia
centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009  e
2016; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
rifinanziare il  «Fondo  regionale  di  protezione  civile»,  di  cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  per
contribuire al potenziamento del sistema di protezione  civile  delle
regioni e degli enti locali, nonche' di consentire e  velocizzare  il
proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili  in  relazione
agli eventi alluvionali verificatisi  sul  territorio  della  regione
Marche nel mese di settembre 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 gennaio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la  protezione  civile  e  le  politiche  del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
((Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica  nelle
                  aree colpite da eventi sismici)) 
 
  1.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   14   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione  della  disciplina
speciale  di  cui  all'articolo  53-bis,  comma   3,   dello   stesso
decreto-legge, le disposizioni ((del titolo IV  della  parte  II  del
medesimo  decreto-legge))  recanti  semplificazioni  e   agevolazioni
procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del
contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici  lavori,
servizi e forniture, si applicano, senza  pregiudizio  dei  poteri  e
delle  deroghe  gia'  previsti  dalla  legislazione   vigente,   alle
procedure connesse all'affidamento  e  all'esecuzione  dei  contratti
pubblici per gli interventi di ricostruzione nei  comuni  interessati
dagli eventi sismici del  mese  di  aprile  2009  verificatisi  nella
regione Abruzzo((e da quelli verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,)) che  non  siano
finanziati, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
10 febbraio 2021 e  dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  12  febbraio  2021,  nonche'  dal  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza. 
  ((1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, dopo le parole: "dello stesso immobile"  sono  aggiunte
le seguenti: ", la cui condizione di inagibilita', anche pregressa al
sisma del 2009, purche' documentata con scheda AeDES, non  garantisce
la salvaguardia della pubblica incolumita'  al  fine  della  completa
fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati")).