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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. 27

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, concernente il regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia. (18G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2018
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vigente al 11/05/2024
Testo in vigore dal: 28-5-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante:
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 67; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore
di Polizia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
85, recante: «Regolamento per il riordino  degli  organismi  operanti
presso il  Ministero  dell'interno,  a  norma  dell'articolo  29  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» ed in particolare gli articoli  1,
comma 1, lettera p), e 3, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
ottobre 2011, ed in particolare l'articolo 1, comma  1,  lettera  m),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  recante:  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», ed in  particolare  l'articolo
21; 
  Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia  di
Stato maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  28  settembre
2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 2018; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei   ministri   e
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
               della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2006,  n.
256, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1: 
      1) alla lettera  c)  le  parole  da:  «,  svolge  attivita'  di
ricerca» fino a: «dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono
sostituite dalle seguenti:  «svolge  attivita'  di  ricerca,  studio,
sperimentazione e consulenza  per  le  esigenze  dell'Amministrazione
della  pubblica  sicurezza,  al  fine  di  sviluppare  e   aggiornare
costantemente, anche nei settori  piu'  innovativi  e  strategici,  i
programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea  con  i
piu' elevati livelli europei ed internazionali»; 
      2) alla lettera d) sono inserite, in fine, le seguenti  parole:
«, nonche' sviluppa progetti  di  collaborazione  e  di  interscambio
formativo con i soggetti e per le finalita' di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettere c) e d).»; 
    b) all'articolo 3,  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «Scuola
superiore dell'Amministrazione dell'interno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»; 
    c)  all'articolo  4,  comma  1,  dopo  le   parole:   «didattiche
finalizzate» e' inserita la seguente: «anche»; 
    d) all'articolo 5, comma 2, le parole: «anche  avvalendosi  degli
organi collegiali di cui agli articoli 6 e 7» sono  sostituite  dalle
seguenti: «sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonche'
i primi dirigenti preposti agli  uffici  del  servizio  didattica,  i
quali esprimono pareri non vincolanti, secondo le modalita' stabilite
con direttiva del Capo  della  polizia  -  Direttore  generale  della
pubblica   sicurezza,   sull'attivita'   culturale,    didattica    e
scientifica, nonche' sul giudizio di idoneita' al servizio di polizia
di cui all'articolo 4, comma 4, del  decreto  legislativo  5  ottobre
2000, n. 334.»; 
    e) gli articoli 6 e 7 sono soppressi; 
    f) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «previa valutazione» a:
«didattica dei corsi» sono soppresse; 
    g) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Organizzazione della Scuola). - 1. La Scuola  e'  ordinata
in: 
    a) servizio  affari  generali,  per  le  esigenze  di  indirizzo,
coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 2; 
    b)  servizio   didattica,   per   le   esigenze   di   indirizzo,
coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 3; 
  2. Il servizio affari generali e' articolato in: 
    a) ufficio affari generali, organizzazione e coordinamento:  cura
gli affari generali,  svolge  compiti  di  diretta  collaborazione  e
supporto al direttore della Scuola ai fini dell'organizzazione e  del
coordinamento interno, della  definizione,  dell'attuazione  e  della
verifica dei programmi e degli  obiettivi  attinenti  alle  attivita'
della Scuola,  cura  i  rapporti  con  le  organizzazioni  sindacali,
provvede agli adempimenti previsti  dalla  normativa  in  materia  di
trasparenza e anticorruzione; 
    b)   ufficio   amministrazione   e   documentazione:   cura    la
documentazione  e  la  gestione  archivistica,  la  gestione   e   la
conservazione della documentazione classificata, la biblioteca  della
Scuola,  il  controllo  di  gestione  e  di  qualita',   gli   affari
amministrativi per la gestione finanziaria e  contabile,  nonche'  la
comunicazione istituzionale, le relazioni esterne ed il cerimoniale; 
    c) ufficio personale, logistica e sicurezza: cura gli affari  del
personale, la logistica, il supporto tecnologico, la sicurezza  e  la
vigilanza della Scuola, nonche' gli affari inerenti alla sicurezza  e
alla  salute  sul  posto  di  lavoro;  nell'ambito  dell'ufficio   e'
incardinato l'ufficio sanitario. 
  3. Il servizio didattica e' articolato in: 
    a) ufficio ricerca e innovazione strategica: espleta attivita' di
ricerca,  studio,  sperimentazione  e  consulenza  per  le   esigenze
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di  sviluppare
e aggiornare costantemente,  anche  nei  settori  piu'  innovativi  e
strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in
linea con i piu' elevati livelli  europei  ed  internazionali;  cura,
altresi', la programmazione dei  corsi  di  formazione  sperimentali,
nonche' i rapporti di  cooperazione  e  i  progetti  di  interscambio
formativo, anche a livello europeo ed internazionale, con i  soggetti
e per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d); 
    b)  ufficio  studi  e  addestramento:  cura  la  valutazione  del
fabbisogno formativo, la gestione  ai  fini  didattici  dei  rapporti
instaurati con  le  universita'  e  i  relativi  organi  interni,  la
pianificazione  didattica  e  addestrativa,   la   programmazione   e
l'attuazione dei  piani  di  studio,  l'organizzazione  dei  seminari
specialistici e dei tirocini applicativi, i rapporti con i docenti  e
gli  istruttori,  l'organizzazione  delle  prove  di  esame,  nonche'
l'aggiornamento professionale del personale della Scuola; 
    c) ufficio corsi: cura lo svolgimento dei  corsi  e  lo  sviluppo
delle  attivita'  didattiche  in  aderenza  ai   piani   di   studio,
l'amministrazione dei frequentatori dei  corsi  e  dei  seminari,  lo
svolgimento  dell'attivita'  di  tutoring   dei   frequentatori,   lo
svolgimento  delle  attivita'   di   addestramento   fisico-sportivo,
tecnico-operativo  e  formale,  la   valutazione   attitudinale   dei
frequentatori  dei  corsi  di  formazione  iniziale,   le   attivita'
segretariali per le commissioni di esame; nonche', ove  previsto,  le
attivita'  istruttorie  relative  all'emissione   del   giudizio   di
idoneita'. 
  4. Ai servizi sono  preposti  dirigenti  superiori  dei  ruoli  del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.  Il
dirigente preposto al servizio affari  generali  assolve  anche  alle
funzioni di vice direttore  della  Scuola.  Agli  uffici  in  cui  si
articolano i servizi, sono preposti primi  dirigenti  dei  ruoli  del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. 
  5. Al servizio affari generali e' assegnato un primo dirigente  dei
ruoli del personale della Polizia  di  Stato  che  espleta  attivita'
tecnico-scientifica o  tecnica,  con  funzioni  di  vice  consigliere
ministeriale, per le esigenze della promozione logistica, informatica
e tecnologica della Scuola. 
  6. Il direttore della Scuola definisce, con proprio  provvedimento,
l'organizzazione interna degli uffici di cui ai commi 2 e 3. 
  7. Per particolari  esigenze  didattico-formative  la  Scuola  puo'
avvalersi di sezioni  distaccate,  anche  presso  altri  istituti  di
istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.». 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi dell'art.10, commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
          2006, n. 256 (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto
          superiore  di  Polizia)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 1° settembre 2006, n. 203. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).». 
              - La legge 1°aprile 1981,  n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza),    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
          S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  67  del   decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli  del
          personale direttivo e dirigente della Polizia di  Stato,  a
          norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000,  n.
          78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre  2000,
          n. 271, S.O.: 
              «Art. 67 (Riorganizzazione dell'Istituto  superiore  di
          polizia). - 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e
          funzionale dell'Istituto superiore  di  polizia,  istituito
          nell'ambito dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza
          per  la  formazione,  l'aggiornamento  professionale  e  la
          specializzazione del personale appartenente  ai  ruoli  dei
          dirigenti e direttivi della Polizia di Stato,  si  provvede
          con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          funzione  pubblica,  disciplinandone  il  raccordo  con  le
          competenti   articolazioni    dell'Amministrazione    della
          pubblica  sicurezza  e  con  gli  altri  istituti  di  alta
          formazione  del  Ministero  dell'interno  e   delle   altre
          Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia
          istituzionale,   gestionale,   finanziaria   e   contabile,
          coerenti con i compiti previsti dal presente decreto. 
              2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  69
          comma 1, lettera f), dalla data di entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 1, il  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' abrogato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del  decreto
          del Presidente della  Repubblica  14  maggio  2007,  n.  85
          (Regolamento  per  il  riordino  degli  organismi  operanti
          presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo  29
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge  4  agosto   2006,   n.   248),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2007, n. 154: 
              «Art. 1 (Riduzione della spesa degli organi  collegiali
          e  degli  altri  organismi  operanti  presso  il  Ministero
          dell'interno). - 1. In attuazione dell'articolo  29,  comma
          2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  sono
          confermati e continuano  ad  operare  presso  il  Ministero
          dell'interno gli  organismi  sottoindicati,  istituiti  con
          legge o con regolamento: 
                a) Comitato tecnico centrale per  la  demolizione  di
          opere e manufatti  abusivi  su  suolo  del  demanio  o  del
          patrimonio dello Stato e di altri  enti  pubblici,  di  cui
          all'art. 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203; 
                b) Commissione per le ricompense al valore  e  merito
          civile, di cui all'art. 7 della legge 2  gennaio  1958,  n.
          13; 
                c) Commissione tecnica provinciale di  vigilanza  sui
          locali di pubblico spettacolo, di cui al regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773; 
                d) Commissione tecnica provinciale  per  le  sostanze
          esplosive e infiammabili, di cui al regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773; 
                e) Commissione tecnica provinciale  per  le  sostanze
          esplosive integrata a norma dell'art. 27  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 19  marzo  1956,  n.  302,  per
          l'accertamento dell'idoneita' all'esercizio del mestiere di
          fochino, di cui all'art. 9 della legge 18 aprile  1975,  n.
          110; 
                f) Commissione per la  finanza  e  per  gli  organici
          degli enti locali, di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18 agosto 2000,  n.  273,  e  all'art.  154  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                g) Commissione per l'abilitazione  alla  manutenzione
          di ascensori e montacarichi, di cui all'art. 6 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.  1767,
          e all'art. 15 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          30 aprile 1999, n. 162; 
                h) Commissione consultiva centrale per  il  controllo
          delle armi, di cui all'art. 6 della legge 18  aprile  1975,
          n. 110, e all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 608; 
                i)  Commissione  centrale  per  la   definizione   ed
          applicazione dello speciale programma di protezione  per  i
          collaboratori  di  giustizia,  di  cui  all'art.   10   del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; 
                l)   Commissione   per   la   pianificazione   e   il
          coordinamento  della  fase  esecutiva  del   programma   di
          potenziamento dei mezzi delle  Forze  di  polizia,  di  cui
          all'art.  9  del  decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1992, n. 217; 
                m) Comitato tecnico consultivo per  le  forniture  di
          beni e servizi occorrenti per le Forze di polizia,  di  cui
          agli articoli 22 e 23  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 agosto 1992, n. 417; 
                n) Commissioni di collaudo, di congruita'  e  per  il
          fuori uso, di cui all'art. 26, comma  4,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417; 
                o) Commissione centrale e commissioni periferiche per
          le ricompense al personale della Polizia di Stato,  di  cui
          agli  articoli  75-sexies  e  75-septies  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782; 
                p) Consigli di istituto e Collegi dei docenti  presso
          le scuole della Polizia di Stato, di cui all'art. 60  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256; 
                q)  Commissione  paritetica  per  la   formazione   e
          l'aggiornamento  professionale,  di  cui  all'articolo  26,
          lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  31
          luglio 1995, n. 395; 
                r)  Consiglio  direttivo,  Collegio  dei  docenti   e
          Consiglio d'istituto della Scuola di perfezionamento per le
          Forze di polizia, di cui all'art. 22 della legge 1°  aprile
          1981, n. 121, e al decreto del Presidente della  Repubblica
          11 giugno 1986, n. 423; 
                s) Commissione  consultiva  per  la  concessione  dei
          benefici in favore delle vittime  del  terrorismo  e  della
          criminalita' di stampo  mafioso,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e legge
          13 agosto 1980, n. 466; 
                t) Commissioni di collaudo, di congruita'  e  per  il
          fuori uso delle forniture per il Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco, di cui all'art. 31 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, ed agli articoli
          121 e 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
                u)  Commissione  per  l'accertamento   dell'idoneita'
          tecnica degli addetti antincendi, di cui  al  decreto-legge
          1° ottobre 1996, n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; 
                v)  Commissione  di  esame  per  il  rilascio   delle
          abilitazioni al personale  addetto  ai  servizi  antincendi
          aeroportuali e  negli  eliporti  ed  elisuperfici,  di  cui
          all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e all'art.
          8 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile  1990,  n.
          121; 
                z) Commissione per gli accertamenti e i  sopralluoghi
          presso gli insediamenti  industriali  e  impianti  di  tipo
          complesso e tecnologie avanzate, di  cui  all'art.  14  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,  n.
          577; 
                aa) Commissione collaudo materiali centri  assistenza
          e pronto intervento  (C.A.P.I.),  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903; 
                bb)  Commissione  medica   per   l'accertamento   dei
          requisiti psicofisici e attitudinali, di cui alla legge  10
          agosto 2000, n. 246; 
                cc)  Comitato   centrale   tecnico   scientifico   di
          prevenzione incendi, di cui  agli  articoli  10  e  11  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,  n.
          577, e all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
          139; 
                dd)  Comitato  tecnico   regionale   di   prevenzione
          incendi, di cui all'art.  20  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'art. 22  del
          decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
                ee) Commissione consultiva per le nomine a  prefetto,
          di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19  maggio  2000,
          n. 139; 
                ff) Collegio arbitrale di disciplina, di cui all'art.
          55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                gg) Comitato dei garanti,  di  cui  all'art.  23  del
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; 
                hh)  Comitato  direttivo   della   Scuola   superiore
          dell'amministrazione dell'interno, di cui  all'art.  9  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. 
              2. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  1,  comma
          58,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  la  spesa
          complessiva degli organismi di cui al comma 1, ivi compresi
          gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi  per  i
          componenti,  in  qualunque   forma   erogati   e   comunque
          denominati,  e'  ridotta  del   30   per   cento   rispetto
          all'esercizio  finanziario  2005.  Per  l'anno   2006,   la
          riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo
          corrente tra la  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
          decreto-legge n. 223 del  2006  ed  il  31  dicembre  2006,
          tenuto conto degli  impegni  di  spesa  gia'  assunti  alla
          medesima data di entrata in vigore del decreto.» 
              «Art. 3 (Durata degli organismi  e  relazione  di  fine
          mandato). - 1. Gli organismi di cui agli  articoli  1  e  2
          durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata
          in vigore del presente regolamento. 
              2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata,
          i   predetti    organismi    presentano    una    relazione
          sull'attivita' svolta  al  Ministro  dell'interno,  che  la
          trasmette alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  ai
          fini della valutazione, di cui all'art.  29,  comma  2-bis,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa  la
          perdurante  utilita'  dei  medesimi  e  della   conseguente
          eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore
          a tre anni, da adottarsi con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'interno. Gli eventuali successivi decreti  di  proroga
          sono adottati secondo la stessa procedura. I componenti  di
          ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza  del
          termine di durata dell'organismo stesso. 
              3.  In  caso  di  nomina  di  nuovi  componenti   degli
          organismi di cui al comma 1, si tiene conto  del  principio
          di pari opportunita' tra donne e uomini.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1,  lett.
          m) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
          ottobre 2011 (Proroga degli organismi  collegiali  operanti
          presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 68
          del  decreto-legge  n.  112  del  2008,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  2011,  n.
          278: 
              «Art. 1 
              1. (Omissis). 
                m) Consigli di istituto e Collegi dei docenti  presso
          le scuole della Polizia di Stato, di cui all'art. 60  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (art. 1,  comma  1,
          lettera p). 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  21  del  decreto
          legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (Misure  urgenti  per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza degli  uffici  giudiziari),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144: 
              «Art. 21 (Unificazione delle Scuole di  formazione).  -
          1. Al fine di razionalizzare il  sistema  delle  scuole  di
          formazione delle amministrazioni  centrali,  eliminando  la
          duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'Istituto   diplomatico
          «Mario Toscano», la Scuola  superiore  dell'amministrazione
          dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e
          la Scuola superiore di statistica e di analisi  sociali  ed
          economiche,  nonche'  le  sedi  distaccate   della   Scuola
          nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale
          sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione
          degli  organismi  soppressi  sono  attribuite  alla  Scuola
          nazionale    dell'amministrazione    e     assegnate     ai
          corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma
          3.  Le  risorse  finanziarie  gia'  stanziate  e  destinate
          all'attivita' di formazione sono attribuite,  nella  misura
          dell'ottanta   per    cento,    alla    Scuola    nazionale
          dell'amministrazione e versate, nella misura del venti  per
          cento, all'entrata del  bilancio  dello  Stato.  La  stessa
          Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo  determinato
          e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto
          in essere presso gli organismi soppressi, che cessano  alla
          loro naturale scadenza. 
              2. All'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  1
          dicembre  2009,  n.  178,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                1) le parole:  «dal  Capo  del  Dipartimento  per  la
          digitalizzazione   della   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione tecnologica,» sono soppresse; 
                2) le parole: «da due rappresentanti» fino alla  fine
          del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da   tre
          rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione
          e la pubblica amministrazione, di cui  uno  su  indicazione
          del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un
          rappresentante  nominato  dal   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  da  uno  nominato  dal
          Ministro  dell'interno,  da  uno  nominato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro
          degli affari esteri, da uno  nominato  dal  Ministro  della
          difesa e da non piu' di tre nominati da ulteriori  Ministri
          designati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri». 
              3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  la  Scuola
          nazionale   dell'amministrazione    adegua    il    proprio
          ordinamento ai seguenti principi: 
                1) organizzazione  in  dipartimenti,  assegnando,  in
          particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi
          del comma 1 ad altrettanti dipartimenti; 
                2) collaborazione con gli organi  costituzionali,  le
          autorita'  indipendenti,  le  istituzioni  universitarie  e
          l'Istituto  nazionale  di  statistica,   anche   attraverso
          convenzioni  relative  allo  svolgimento  di  attivita'  di
          formazione iniziale e permanente. 
              4. I docenti ordinari  e  i  ricercatori  dei  ruoli  a
          esaurimento della Scuola superiore  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  cui  all'articolo  4-septies,  comma  4,  del
          decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,  sono
          trasferiti alla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e
          agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei  professori
          o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
          rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
          docenti della Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  che
          viene determinato dallo stesso decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
          spettante, rispettivamente, ai professori o ai  ricercatori
          universitari a tempo pieno con  corrispondente  anzianita'.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. Il  personale  non  docente  anche  in  servizio  in
          posizione di comando o fuori  ruolo  presso  gli  organismi
          soppressi di  cui  al  comma  1,  entro  centoventi  giorni
          dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,   rientra   nelle   amministrazioni   di
          appartenenza. Il personale non docente in  servizio  presso
          le sedi distaccate o periferiche,  anche  in  posizione  di
          comando o fuori ruolo,  puo'  transitare  nei  ruoli  delle
          amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione
          organica o, in subordine, in sovrannumero,  con  preferenza
          nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione.  Il
          personale trasferito ai sensi del presente  comma  mantiene
          l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo  stesso
          si applica il trattamento giuridico e  economico,  compreso
          quello  accessorio,  previsto  dai   contratti   collettivi
          vigenti nell'amministrazione di destinazione. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza  del
          Consiglio dei ministri le risorse finanziarie e strumentali
          necessarie per l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  ai
          sensi del presente articolo. Fino all'adozione del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  primo
          periodo, le  attivita'  formative  e  amministrative  degli
          organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo
          sono regolate da accordi conclusi  ai  sensi  dell'art.  15
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione
          e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi,
          senza pregiudizio per la continuita' e il compimento  delle
          attivita' formative, di  reclutamento  e  concorsuali  gia'
          disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole
          di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006,  n.
          256, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Compiti della  Scuola).  -  1.  La  Scuola  e'
          un'istituzione di alta formazione e cultura, che  svolge  i
          seguenti compiti: 
                a) istituisce e realizza i corsi  di  formazione,  di
          perfezionamento   e   di   specializzazione,   nonche'   di
          aggiornamento  professionale   previsti   dal   regolamento
          adottato con decreto del Ministro dell'interno 24  dicembre
          2003,  n.  400,  recante  disciplina  delle  modalita'   di
          svolgimento dei corsi destinati al  personale  dirigente  e
          direttivo della Polizia di Stato; 
                b) svolge le attivita'  di  formazione  permanente  e
          ricorrente per il personale  dirigente  e  direttivo  della
          Polizia di Stato, che si rendano  necessarie  in  relazione
          alle esigenze istituzionali; 
                c)   svolge    attivita'    di    ricerca,    studio,
          sperimentazione    e    consulenza    per    le    esigenze
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al  fine  di
          sviluppare e aggiornare costantemente,  anche  nei  settori
          piu' innovativi  e  strategici,  i  programmi  didattici  e
          garantire un'offerta formativa in linea con i piu'  elevati
          livelli europei ed internazionali; 
                d)  svolge,  sulla  base  di  specifici   accordi   o
          convenzioni,  che  disciplinano  anche  i  relativi  oneri,
          attivita'  formative   di   carattere   specialistico   per
          appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e  ad
          altre  amministrazioni  e   organismi   pubblici,   nonche'
          sviluppa  progetti  di  collaborazione  e  di  interscambio
          formativo con i soggetti e per le finalita' di cui all'art.
          3, comma 1, lettere c) e d). 
              2. La Scuola persegue le proprie finalita' direttamente
          o attraverso intese con le competenti  Direzioni  e  Uffici
          centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006,  n.
          256, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 3 (Autonomia didattico-istituzionale rapporti con
          scuole,   istituti   ed   enti).   -   1.   In   attuazione
          dell'autonomia didattico-istituzionale  prevista  dall'art.
          67, comma 1, del decreto legislativo  5  ottobre  2000,  n.
          334, la Scuola: 
                a) collabora, per lo sviluppo  di  iniziative  comuni
          volte al perseguimento degli obiettivi di cui  all'art.  2,
          con la Scuola di perfezionamento per le Forze  di  Polizia,
          nonche' con la Scuola nazionale dell'amministrazione; 
                b) cura i rapporti con tutti gli  altri  istituti  di
          alta  formazione  delle   amministrazioni   pubbliche,   in
          particolare per la promozione e  l'interscambio  culturale,
          scientifico e didattico; 
                c) cura i rapporti con strutture  similari  di  altri
          Paesi,  in  attuazione  delle  strategie  di   cooperazione
          internazionale del Dipartimento  della  pubblica  sicurezza
          nello specifico settore della formazione; 
                d) promuove forme di cooperazione mediante accordi  o
          convenzioni  e   partecipa   ad   ogni   altra   forma   di
          collaborazione e di scambio di  esperienze,  funzionali  al
          perseguimento degli obiettivi istituzionali, con scuole.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006,  n.
          256, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Autonomia didattico-istituzionale rapporti con
          le universita'). - 1. In attuazione dell'art. 4,  comma  1,
          del  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.   334,   e
          successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni con
          le  universita'  per  la   programmazione,   la   gestione,
          l'organizzazione e lo svolgimento, nell'ambito del corso di
          formazione  iniziale  per  l'immissione   nel   ruolo   dei
          commissari, delle attivita' didattiche finalizzate anche al
          conseguimento del master universitario di secondo livello. 
              2. Le convenzioni di cui al  comma  1  disciplinano  la
          durata del master, l'offerta didattica e formativa, i piani
          di studio e le  modalita'  di  erogazione  e  articolazione
          dell'insegnamento,   cui    partecipano    anche    docenti
          appartenenti all'Amministrazione della pubblica  sicurezza.
          Con le medesime convenzioni sono,  altresi',  regolati  gli
          impegni    rispettivi    e    gli    oneri     a     carico
          dell'Amministrazione. 
              3. In attuazione delle disposizioni vigenti, la  Scuola
          stipula, inoltre, convenzioni con universita'  ed  enti  di
          ricerca e formazione ai fini del riconoscimento del credito
          formativo di cui all'art.  5,  comma  7,  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          22 ottobre 2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di
          studio di cui all'art. 3 del medesimo decreto. 
              4. La Scuola, qualora ritenuto necessario per  il  piu'
          efficace espletamento degli obiettivi istituzionali,  puo',
          altresi',  stipulare   convenzioni   o   accordi   con   le
          universita' per lo sviluppo di forme di collaborazione  nel
          campo della formazione, della didattica e della ricerca nei
          settori di interesse  dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006,  n.
          256, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 5 (Direttore della Scuola). - 1. Alla  Scuola  e'
          preposto un direttore, scelto tra  i  funzionari  indicati,
          per la specifica funzione, e dalla tabella  A  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335. 
              2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed
          assicura, nell'ambito della direttiva annuale adottata  dal
          Ministro dell'interno, l'attuazione  dei  programmi  ed  il
          perseguimento  degli  obiettivi  definiti  dal  Capo  della
          polizia -  Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,
          esercitando i poteri di gestione  e  di  spesa  attribuiti.
          Egli, inoltre, adotta le iniziative di  organizzazione  per
          il piu' efficace espletamento delle attivita' della  Scuola
          sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi,  nonche'
          i  primi  dirigenti  preposti  agli  uffici  del   servizio
          didattica, i quali esprimono pareri non vincolanti, secondo
          le modalita' stabilite con direttiva del Capo della polizia
          -   Direttore   generale    della    pubblica    sicurezza,
          sull'attivita' culturale, didattica e scientifica,  nonche'
          sul giudizio di idoneita' al servizio  di  polizia  di  cui
          all'art. 4, comma 4,  del  decreto  legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006,  n.
          256, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 8 (Incarichi di docenza). -  1.  Fatte  salve  le
          disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione
          o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni
          singolo corso, con l'assegnazione  del  numero  di  ore  di
          insegnamento, sono  conferiti  con  decreto  del  direttore
          della Scuola. 
              2. Per le esigenze di cui al comma  1,  i  docenti  dei
          singoli   corsi   sono   scelti   tra    dirigenti    delle
          amministrazioni    pubbliche,    professori    o    docenti
          universitari,   magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, avvocati dello Stato,  nonche'  tra  esperti  di
          comprovata professionalita'. 
              3. Gli incarichi di docenza  possono  essere  revocati,
          con il decreto di cui al comma 1, a richiesta  del  docente
          o, con provvedimento motivato,  quando  siano  sopravvenuti
          gravi   motivi   che   non   consentano   la   prosecuzione
          dell'espletamento dell'incarico.». 
              - Gli articoli 6 e 7 del citato decreto del  Presidente
          della Repubblica 1°  agosto  2006,  n.  256,  abrogati  dal
          presente  decreto,   recavano,   rispettivamente:«Consiglio
          didattico» e «Comitato direttivo».