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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2013, n. 165

Regolamento recante misure e modalità d'intervento da parte degli operatori delle telecomunicazioni per minimizzare interferenze tra servizi a banda larga mobile ed impianti per la ricezione televisiva domestica. (14G00017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2014
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Testo in vigore dal: 23-2-2014
 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244» convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  14  luglio
2008, n. 121; 
  Visto il decreto ministeriale  22  gennaio  2008,  n.  37,  recante
«Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo  11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,  recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita' di  installazione
degli impianti all'interno degli edifici» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  novembre
2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 273 del 21 novembre  2008  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 luglio  2003,  recante  «Modalita'
per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle
infrastrutture delle reti  radiomobili  di  comunicazione  pubblica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  recante  il
«Testo  unico  della  radiotelevisione»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 150/L del 7 settembre 2005; 
  Vista la Delibera n. 127/11/CONS del 23 marzo  2011  dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Consultazione  pubblica
sulle procedure  e  regole  per  l'assegnazione  e  l'utilizzo  delle
frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi
terrestri di comunicazione elettronica e sulle  ulteriori  norme  per
favorire una effettiva concorrenza  nell'uso  delle  altre  frequenze
mobili a 900, 1800 e 2100 MHz», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 77 del 4 aprile 2011; 
  Vista la Delibera n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011  dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Procedure e regole  per
l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800,
1800,  2000  e  2600  MHz  per  sistemi  terrestri  di  comunicazione
elettronica e  sulle  ulteriori  norme  per  favorire  una  effettiva
concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e  2100
MHz» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
140 del 18 giugno 2011, Supplemento ordinario n. 150, come  integrata
dalla Delibera 370/11/CONS  del  23  giugno  2011,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2011; 
  Visto il decreto-legge 18  ottobre  2012  n.  179,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   ed,   in
particolare, l'articolo 14, comma 2-bis; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
gennaio  2013,  recante  «Regole  tecniche  relative  agli   impianti
condominiali centralizzati  di  antenna  riceventi  del  servizio  di
radiodiffusione»,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica Italiana n. 25 del 30 gennaio 2013; 
  Considerato che i sistemi per  le  comunicazioni  mobili  di  nuova
generazione LTE, operanti in  banda  a  800  MHz,  possono  provocare
disturbi interferenziali potenzialmente  dannosi  sugli  impianti  di
ricezione della televisione digitale terrestre operanti in banda IV e
V (canali 21-60); 
  Considerato l'esito delle prove di laboratorio condotte  in  merito
ai fenomeni interferenziali da parte  dell'Istituto  Superiore  delle
Comunicazioni, nonche' l'esito delle  prove  in  campo  condotte  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico  presso  il  Centro   Nazionale
Controllo Emissioni Radioelettriche e nella citta' di  San  Benedetto
del Tronto, congiuntamente agli operatori mobili aggiudicatari  delle
frequenze in banda 800 MHz; 
  Ritenuto  opportuno,  per  esigenze   organizzative,   tecniche   e
gestionali, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga  del
supporto   tecnico,   scientifico,   operativo,   logistico   e    di
comunicazione  di  un  soggetto   dotato   di   adeguata   competenza
tecnico-operativa nel  settore  delle  comunicazioni  allo  scopo  di
valutare ed individuare le tecniche  di  mitigazione  piu'  opportune
secondo gli  standard,  le  metodologie  e  le  best  pratices  anche
internazionali; 
  Visto l'articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
come modificato dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge 18  giugno
2009, n. 69; 
  Considerate le  attivita'  di  analisi  modellistica  sviluppata  e
condotta congiuntamente alla  Fondazione  Ugo  Bordoni,  al  fine  di
stimare  la   popolazione   potenzialmente   coinvolta   dall'impatto
interferenziale dei sistemi LTE in banda 800 MHz sulla ricezione  dei
segnali DVB-T, tenendo conto anche dei  risultati  delle  sopracitate
prove in campo ed in laboratorio, dei livelli del segnale  televisivo
e della possibile distribuzione delle diverse tipologie  di  impianti
di ricezione televisiva domestica presenti sul territorio nazionale; 
  Considerato che  la  quantificazione  dell'impatto  interferenziale
determinato da reti che impieghino uno specifico blocco di  frequenze
di  10  MHz  in  banda   800   MHz   richiede   necessariamente   una
schematizzazione  del  problema  a  causa  della  impossibilita'   di
considerare preventivamente tutti i diversi parametri di uno scenario
reale di sviluppo delle reti, anche in considerazione del  fatto  che
alcuni di questi parametri non  sono  noti  preventivamente  come  le
informazioni   relative    al    dispiegamento    delle    reti    di
telecomunicazioni da attivare in banda 800 MHz; 
  Considerata sulla base dei risultati di tali attivita' di studio  e
di sperimentazione la necessita' di individuare misure ed  interventi
di   mitigazione   efficaci   e   risolutivi    delle    interferenze
indipendentemente dal blocco di frequenze utilizzato dai sistemi LTE,
affinche' siano garantiti sia gli utenti del servizio televisivo  sia
gli altri legittimi utilizzatori dello spettro elettromagnetico, come
gli operatori di rete televisiva nazionali e locali; 
  Considerato che l'articolo 14, comma 2-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221 pone a  carico  degli  operatori  aggiudicatari
delle  frequenze  in  banda  800  MHz  l'onere  degli  interventi  di
mitigazione; 
  Considerato che tali  oneri  debbono  essere  ripartiti  in  misura
proporzionata, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto della
tipologia  di  blocco  frequenziale  di  pertinenza,  del   tipo   di
interferenze ad essi correlato e dei relativi obblighi; 
  Considerata l'esistenza  di  fenomeni  interferenziali  determinati
specificamente dai blocchi nella banda 791 - 862 MHz,  classificabili
in disturbi selettivi  e  disturbi  da  saturazione  dei  sistemi  di
ricezione; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2013; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.
10068 del 31 maggio 2013; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina  le  misure  e  le  modalita'  di
intervento da porre a  carico  degli  operatori  aggiudicatari  delle
frequenze  in  banda  800  MHz,  al  fine  di  minimizzare  eventuali
interferenze tra i servizi a  banda  ultralarga  mobile  nella  banda
degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. 
  2. Il presente  decreto  si  applica  ai  fenomeni  interferenziali
causati dal sistema LTE operante in banda 800 MHz sugli  impianti  di
ricezione  televisiva  singoli  e/o  centralizzati  utilizzati  dagli
utenti che detengano uno o piu' apparecchi  atti  o  adattabili  alla
ricezione delle trasmissioni televisive. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.