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LEGGE 17 dicembre 1899, n. 438

Che approva gli stati di previsione della spesa della Marina per l'esercizio finanziario 1899-900. (099U0438)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-1-1900 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1899.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.