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REGIO DECRETO 4 giugno 1899, n. 277

Modificante gli articoli 17 e 18 dell'Ordinamento per il personale degli Archivi di Stato. (099U0277)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-7-1899 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito il Consiglio per gli Archivi ed il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.

Gli

articoli 17 e 18 dell'Ordinamento per il personale degli Archivi di Stato, approvato col R. decreto 21 settembre 1896 sopra accennato, sono modificati come segue: «

Art. 1

Art. 17. Agli esami di promozione ad archivista potranno essere ammessi, dietro domanda, anche gli assistenti di 1ª e 2ª classe, i quali abbiano conseguito uno dei titoli che, giusta il precedente articolo 5°, si richieggono per gli impiegati di 1ª categoria e abbiano dato prova di capacità.

Potranno pure essere ammessi a tale esame i sotto archivisti di 2ª classe e i sotto assistenti di 1ª classe, forniti del titolo di cui all'articolo 5° e che abbiano dato prova di capacità, quando il Ministero lo ritenga opportuno.

« Art. 18. Ai sotto archivisti di 1ª classe, e agli assistenti di 1ª e 2ª classe, quando concorrono all'esame di promozione anche i sotto archivisti di 2ª classe e i sotto assistenti di 1ª classe e purché riportino nelle prove scritte i punti necessari per essere ritenuti idonei, giusta il seguente articolo 30, saranno dal Ministero aggiunti al totale dei punti da essi riportati nell'esame altri venti punti, i quali concorreranno a formare la loro graduatoria negli esami.

Gli assistenti di 1ª e 2ª classe e i sotto assistenti di 1ª classe che, in seguito all'esame, fossero promossi archivisti di 3ª classe, prenderanno nel nuovo grado il posto risultante dalla graduatoria riportata nell'esame.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.