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REGIO DECRETO 16 marzo 1899, n. 101

Sul riscontro delle merci e materiali di ogni specie raccolti in magazzini militari. (099U0101)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-4-1899 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regolamento approvato col Nostro decreto 23 dicembre 1897, n. 532;
Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quello della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono sottoposti al riscontro istituito dalla suddetta legge 11 luglio 1897, n. 256, le merci e i materiali di ogni specie raccolti nei magazzini seguenti:

1° magazzini centrali militari situati in: a) Torino; b) Firenze;
c) Napoli;

2° magazzino presso il laboratorio di Casaralta;

3° magazzini principali di casermaggio, situati in: a) Torino; b) Novara; c) Alessandria; d) Cuneo; e) Milano; f) Brescia; g) Genova;
h) Piacenza; i) Verona; k) Padova; l) Bologna; m) Ravenna; n) Ancona;
o) Chieti; p) Firenze; q) Pisa; r) Roma; s) Perugia; t) Cagliari; u) Napoli; v) Salerno; x) Bari; y) Catanzaro; z) Palermo; aa) Messina;
4° arsenali di costruzione in: a) Napoli; b) Torino;

5° fabbriche d'armi in: a) Brescia; b) Terni; c) Torino; d) Torre Annunziata;

6° officine di costruzione in: a) Genova; b) Torino; c) Napoli;
7° laboratorio di precisione in Roma.

Ai magazzini sopra descritti si intenderanno di pieno diritto aggiunti, dal giorno della loro istituzione, i magazzini di simile natura che dovessero istituirsi in avvenire. A tale scopo il Ministero della Guerra sarà tenuto a partecipare alla Corte dei conti e al Ministero del Tesoro la costituzione dei nuovi magazzini.