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DECRETO-LEGGE 2 novembre 1999, n. 390

Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-11-1999.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  4-11-1999 al: 31-12-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il finanziamento integrativo nell'anno 1999 per l'esecuzione di lavori e di opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana, nonché la continuità dell'impegno lavorativo dei soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente utili ed in quelli di pubblica utilità da parte delle Commissioni regionali per l'impiego;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente decreto legge:

Art. 1

1. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, proroghe ulteriori dei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, eventuali proroghe esclusivamente per quei progetti di lavori di pubblica utilità la cui trasformazione in imprese sia avvenuta con atto costitutivo, redatto ai sensi di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data, con atto esecutivo, la stipula della convenzione di affidamento pluriennale all'impresa individuata, delle attività da esternalizzare, come previsto dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 non potranno avere una scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della citata legge n. 144 del 1999, e comunque al 30 aprile 2000.