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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 359

Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-04-2000
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Testo in vigore dal: 20-4-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva  95/63/CE del Consiglio del 5  dicembre 1995 che
modifica  la direttiva  89/655/CEE  relativa ai  requisiti minimi  di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
51,  recante  delega  al  Governo per  l'attuazione  della  direttiva
95/63/CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547,  e successive  modifiche e  integrazioni, recante  norme per  la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  19   settembre  1994,  n.  626,  e
successive modifiche e  integrazioni, e in particolare  il titolo III
che reca disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni  permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
  Sulla  proposta del  Ministro per  le politiche  comunitarie e  del
Ministro del  lavoro e  della previdenza sociale,  di concerto  con i
Ministri   della    sanita',   dell'industria,   del    commercio   e
dell'artigianato, di grazia  e giustizia, del tesoro,  del bilancio e
della programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione
pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Il presente decreto reca  modifiche e integrazioni al titolo III
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184
del decreto del  Presidente della Repubblica 27 aprile  1955, n. 547,
in attuazione della  direttiva 95/63/CE del Consiglio  del 5 dicembre
1995.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
           Note al titolo:
            -  La   direttiva 95/63/CEE e'  pubblicata in  G.U.C.E. L
          335  del 30 dicembre 1995.
            - La  direttiva 89/655/CEE e' pubblicata   in G.U.C.E.  L
          393  del 30 dicembre 1989.
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   Per le   direttive   95/63/CEE   e 89/655/CEE    vedi
          nelle note  al titolo.
            -    La    legge    24   aprile   1998, n.   128,   reca:
          "Disposizioni  per l'adempimento   di obblighi    derivanti
          dalla    appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee.
          (Legge comunitaria 1995-1997)".
             - L'art. 51 della citata legge n. 128/1998 recita:
            "Art.  51  (Protezione dei  lavoratori  contro  i  rischi
          derivanti  dall'esposizione  ad agenti biologici durante il
          lavoro e prescrizioni minime di   sicurezza e   salute  per
          il  lavoro  a    bordo delle   navi da pesca:   criteri  di
          delega).   -  1.  L'attuazione  delle  direttive  93/88/CE,
          93/103/CE e  95/63/CE del Consiglio si  informa ai principi
          direttivi stabiliti  dall'art. 43  della legge  19 febbraio
          1992, n.  142, e successive modificazioni.
            2. All'art. 43  della legge 19 febbraio 1992, n.  142, il
          numero 2) della lettera g) del comma 1  deve intendersi nel
          senso   che   gli  oneri  derivanti  dalle    attivita'  di
          informazione,  consulenza     ed  assistenza   in   materia
          antinfortunistica  e  di prevenzione  svolte da istituzioni
          ed enti  pubblici di formazione  in detta   materia sono  a
          carico  del  datore di lavoro; qualora il  datore di lavoro
          sia un'amministrazione pubblica,  ai  predetti    oneri  si
          provvede   con   le      ordinarie   risorse   di  bilancio
          dell'amministrazione interessata".
            -  Il  decreto  legislativo  19    settembre   1994,   n.
          626,   reca:   "Attuazione   delle  direttive   89/391/CEE,
          89/654/CEE,     89/655/CEE,  89/656/CEE,        90/269/CEE,
          90/270/CEE,    90/394/CEE    e   90/679/CEE riguardanti  il
          miglioramento della   sicurezza   e    della  salute    dei
          lavoratori sul luogo di lavoro".
           Note all'art. 1:
            -   Per  quanto  riguarda  il    decreto  legislativo  19
          settembre 1994, n.  626, vedi nelle note alle premesse.
            - Il   titolo III del    citato  decreto  legislativo  n.
          626/1994 reca:  "Uso delle attrezzature di lavoro".
            -  Il  D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, reca: "Norme per la
          prevenzione degli  infortuni  sul lavoro";   l'art.    184,
          nella sua  formulazione originaria, cosi' recita:
            "Art.   184  (Sollevamento  e  trasporto  persone).  -  I
          mezzi  di sollevamento  e di   trasporto non    soggetti  a
          disposizioni  speciali,  qualora  vengano    adibiti, anche
          saltuariamente o  per sole operazioni di riparazione  e  di
          manutenzione,   al sollevamento od al trasporto di persone,
          devono  essere  provvisti  di   efficaci   dispositivi   di
          sicurezza  o, qualora questi  non siano applicabili, devono
          essere   usati   previa   adozione   di    idonee    misure
          precauzionali".
            -  Per  quanto riguarda la  direttiva 95/63/CE vedi nelle
          note alle premesse.