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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 336

Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ssagoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2006)
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Testo in vigore dal: 15-10-1999
al: 12-5-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 aprile 1988, n. 128;
  Vista  la  direttiva  96/22/CE  del  Consiglio, del 29 aprile 1996,
concernente  il  divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica,   tireostatica   e  delle  sostanze  (beta)-agoniste  nelle
produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e
88/299/CEE;
  Vista  la  direttiva  96/23/CE  del  Consiglio, del 29 aprile 1996,
concernente  le  misure  di  controllo  su talune sostanze e sui loro
residui  negli  animali  vivi  e  nei  loro  prodotti e che abroga le
direttive  85/358/CEE  e  86/469/CEE  e  le  decisioni  89/187/CEE  e
91/664/CEE;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modifiche;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 27;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
  Sentita  la  conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, per le politiche agricole e per gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Capo I
                 Campo d'applicazione e definizioni
                               Art. 1.

  1.  Il  presente  decreto  riguarda  il divieto di utilizzazione di
talune  sostanze  ad  azione  ormonica, tireostatica e delle sostanze
(beta)-agoniste  nelle  produzioni  animali,  nonche'  le  misure  di
controllo  su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e
nei loro prodotti.
  2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di:
    a) carni e prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo
18 aprile 1994, n. 286, al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre  1997,  n.  495, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
537,  al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
559, e loro successive modifiche;
    b)  prodotti  dell'acquacoltura  di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 531, e successive modifiche;
    c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119, e successive modifiche.
  3. Si intende, inoltre per:
    a)  azienda:  qualsiasi  luogo, anche all'aria aperta, in cui gli
animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;
    b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina,
suina,  ovina,  caprina  ed  equina nonche' i volatili da cortile e i
conigli  domestici,  gli  animali  selvatici  di  dette  specie  e  i
ruminanti selvatici allevati in un'azienda;
    c)  animale:  tutti  gli  animali  delle  specie disciplinate dai
provvedimenti  di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio
1993,  n. 28, e successive modifiche, e di cui al decreto legislativo
12 novembre 1996, n. 633;
    d) partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e
della  stessa fascia di eta', allevati, in una medesima azienda nello
stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento;
    e)  trattamento  terapeutico: la somministrazione, in conformita'
alle  prescrizioni  di  cui  all'articolo 4, ad un singolo animale da
azienda,  di  una  delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare,
previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione
della   fecondita',   inclusa   l'interruzione   di   una  gravidanza
indesiderata,  e, per quanto riguarda le sostanze (beta)-agoniste, in
vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto
nonche'    del   trattamento   delle   disfunzioni   respiratorie   e
dell'induzione  della tocolisi negli equidi allevati per fini diversi
dalla produzione di carni;
    f)  trattamento  zootecnico:  la  somministrazione  di  una delle
sostanze   autorizzate   in  conformita'  alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 5:
    1)   ad   un   singolo   animale   da   azienda,  ai  fini  della
sincronizzazione   del  ciclo  estrale  e  della  preparazione  delle
donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame
dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;
    2)  agli  animali  d'acquacoltura,  destinati alla riproduzione a
scopo  di  inversione  sessuale,  su prescrizione di un veterinario e
sotto la sua responsabilita';
    g)  trattamento  illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti
non  autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o
a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;
    h)  sostanze  o  prodotti  non  autorizzati: sostanze o prodotti,
compresi  i  medicinali,  la  cui  somministrazione  ad un animale e'
vietata;
    i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi
i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non e' vietata;
    l)  residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro
prodotti   di   trasfomazione,  nonche'  di  altre  sostanze  che  si
trasmettono  ai  prodotti  animali e che possono essere nocivi per la
salute umana;
    m)  autorita'  competente:  gli  organi individuati nelle singole
disposizioni  secondo  il riparto di funzioni e compiti stabilito dal
titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    n)   campione   ufficiale:   campione   prelevato  dall'autorita'
competente  e  che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze
di  cui  all'allegato  I,  deve  essere accompagnato dall'indicazione
della  specie,  della  natura  e  della  quantita'  e  del  metodo di
prelievo,   nonche'   dall'indicazione   del   sesso  e  dell'origine
dell'animale o del prodotto animale;
    o)    laboratorio    autorizzato:    l'Istituto   zooprofilattico
sperimentale  o  altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero
della sanita' per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale
per la ricerca di residui;
    p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto
superiore  di  sanita'  o  altro laboratorio pubblico individuato dal
Ministero della sanita' per categorie o gruppi di sostanze o residui;
    q)  sostanza ssagonista: una sostanza agonista della stimolazione
dei betaadrenorecettori.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa  non puo'   avvenire   se non   con
          determinazione   dei principi    e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   24   aprile   1998,  n.    128,    reca:
          "Disposizioni    per l'adempimento   di obblighi  derivanti
          dalla   appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee
          (Legge comunitaria 1995-1997)".
            - La  direttiva n. 96/22/CE e'  pubblicata nella G.U.C.E.
          n.  L 125 del 23 maggio 1996.
            -  La  direttiva  n.  81/602/CEE  e'    pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L 222 del 7 agosto 1981.
            -  La  direttiva  n.  88/146/CEE  e'    pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L 070 del 16 marzo 1988.
            -  La  direttiva  n.  88/229/CEE  e'    pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L 128 del 21 maggio 1988.
            - La direttiva  n. 96/23/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 125 del 23 maggio 1996.
            -  La  direttiva  n.  85/358/CEE  e'    pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L 191 del 23 luglio 1985.
            -  La  direttiva  n.  86/469/CEE  e'    pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L 275 del 26 settembre 1986.
            - La decisione  89/187/CEE, pubblicata nella G.U.C.E.  n.
          L  066 del 10  marzo  1989,   stabilisce  le  competenze  e
          le    condizioni    di  funzionamento  dei  laboratori   di
          riferimento   comunitari   previsti  dalla  direttiva    n.
          86/469/CEE relativa   alla   ricerca   dei residui    negli
          animali e nelle carni fresche.
            -  La decisione  91/664/CEE, pubblicata nella G.U.C.E. n.
          L  368  del  31  dicembre  1991,  designa  i     laboratori
          comunitari  di  riferimento  per  la ricerca dei residui di
          talune sostanze.
            - Il    D.Lgs.  27  gennaio    1992,  n.  119,  concerne:
          "Attuazione  delle  direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE,
          n.  87/20/CEE  e  n.  90/676/CEE  relative  ai   medicinali
          veterinari".
            -  Il    D.Lgs.  30    gennaio  1993,  n.   27, concerne:
          "Attuazione della direttiva n. 89/608/CEE  relativa    alla
          mutua   assistenza  tra  autorita'  amministrative      per
          assicurare      la    corretta       applicazione     della
          legislazione veterinaria e zootecnica".
            -    Il  D.Lgs.    31 marzo   1998,   n. 112,   concerne:
          "Conferimento  di funzioni e  compiti amministrativi  dello
          Stato alle regioni  ed agli enti locali, in  attuazione del
          capo I della legge  15 marzo 1997, n.  59".
           Note all'art. 1:
            -    Il    D.Lgs.  18    aprile   1994,   n.   286, reca:
          "Attuazione  delle direttive n. 91/497/CEE e n.  91/498/CEE
          concernenti  problemi  sanitari in materia di produzione ed
          immissione sul mercato di carni fresche".
            -  Il  D.P.R. 10  dicembre   1997,   n. 495,    concerne:
          "Regolamento  recante    norme    di    attuazione    della
          direttiva  n.  92/116/CEE  che modifica la  direttiva    n.
          71/118/CEE  relativa  a    problemi  sanitari in materia di
          produzione e immissione  sul mercato di carni   fresche  di
          volatili da cortile".
            -  Il  D.Lgs.    30  dicembre  1992,  n. 537,   concerne:
          "Attuazione della  direttiva    n.  92/5/CEE    relativa  a
          problemi   sanitari      in   materia     di  produzione  e
          commercializzazione di  prodotti a base   di carne    e  di
          alcuni prodotti di origine animale".
            -  Il  D.P.R.   30 dicembre 1992, n. 559, ha  ad oggetto:
          "Regolamento  per  l'attuazione      della   direttiva   n.
          91/495/CEE    relativa ai problemi sanitari e di polizia in
          materia di produzione e  commercializzazione  di  carni  di
          coniglio e di selvaggina d'allevamento".
            -    Il  D.Lgs.    30  dicembre   1992,   n. 531,   reca:
          "Attuazione  della direttiva n. 91/493/CEE  che  stabilisce
          le   norme  sanitarie  applicabili  alla    produzione    e
          commercializzazione dei   prodotti   della   pesca,  tenuto
          conto    delle  modifiche  apportate  dalla    direttiva n.
          92/48/CEE che   stabilisce le    norme    igieniche  minime
          applicabili  ai    prodotti della pesca ottenuti a bordo di
          talune navi".
            -  Per quanto concerne il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119,
          si veda in nota alle premesse.
            - Il   D.Lgs.  30    gennaio  1993,  n.    28,  concerne:
          "Attuazione  delle  direttive    n.    89/662/CEE    e   n.
          90/425/CEE    relative    ai    controlli  veterinari     e
          zootecnici    di taluni   animali   vivi e  su prodotti  di
          origine animale applicabili negli scambi intracomunitari".
            - Il D.Lgs.    12  novembre  1996,  n.  633,    concerne:
          "Attuazione  della  direttiva  n.  92/65/CEE che stabilisce
          norme sanitarie per gli scambi e   le   importazioni  nella
          Comunita'    di   animali, sperma,   ovuli  ed embrioni non
          soggetti,  per quanto riguarda le   condizioni  di  polizia
          sanitaria,  alle  normative comunitarie   specifiche di cui
          all'allegato A, sezione I, della direttiva n. 90/425/CEE".
            - Per quanto concerne  il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.   112,
          si  veda  in nota   alle   premesse. Il   titolo   IV   del
          suddetto  D.Lgs.   (articoli 112-127)   ha ad    oggetto  i
          servizi   alla persona  e alla  comunita', mentre il capo I
          del medesimo titolo tratta di tutela della salute.