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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 326

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-09-1999
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Testo in vigore dal: 21-9-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337,
il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in  vigore
dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 1 della  legge
n. 337 del  1998,  nel  rispetto  degli  stessi  principi  e  criteri
direttivi e previo parere delle competenti commissioni  parlamentari,
possono essere emanate disposizioni integrative e correttive; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 16 giugno 1999; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 1999; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
di grazia e giustizia; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
                            1973, n. 602 
  1. All'articolo 20, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da "dalla scadenza" a
"dichiarazione"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "dal   giorno
successivo a quello di scadenza del pagamento.". 
    


         Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
    
           Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            -  Il  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,
          recante:  "Riordino  della  disciplina  della   riscossione
          mediante  ruolo,  a  norma  dell'art.  1  della  legge   28
          settembre  1998,  n.  337,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999 - supplemento ordinario. 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  28
          settembre 1998, n. 337, recante: "Delega al Governo per 
          il riordino della disciplina relativa alla riscossione": 
            "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi recanti  disposizioni
          volte al riordino della disciplina della riscossione e  del
          rapporto con i concessionari e con i commissari governativi
          provvisoriamente delegati  alla  riscossione,  al  fine  di
          conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione
          mediante ruolo e di rendere  piu'  efficace  ed  efficiente
          l'attivita' dei concessionari e dei commissari stessi,  con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) affidamento, mediante procedure ad evidenza  pubblica,
          ai concessionari della  riscossione  mediante  ruolo  delle
          entrate dello Stato, degli enti territoriali e  degli  enti
          pubblici, anche previdenziali, e previsione della facolta',
          per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto  di
          tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi; 
            b)  possibilita',  per  gli  enti  diversi  dallo   Stato
          legittimati a riscuotere tramite i concessionari e  per  le
          societa' cui  partecipino  i  medesimi  enti,  di  affidare
          mediante procedure ad evidenza pubblica  agli  stessi  ogni
          forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura
          non tributaria; 
            c)  eliminazione  dell'obbligo  del  non  riscosso   come
          riscosso gravante sui concessionari; 
          d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a
          societa'  per  azioni,  con  capitale  sociale  interamente
          versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in  possesso  di
          adeguati requisiti tecnici e finanziari e di  affidabilita'
          ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di
          compiti ad esso connessi o complementari indirizzati  anche
          al  supporto  delle  attivita'  tributarie  e  di  gestione
          patrimoniale degli enti impositori diversi  dallo  Stato  e
          ridefinizione  delle  modalita'  di  determinazione   degli
          ambiti  territoriali  delle  concessioni,  con   estensione
          almeno provinciale, secondo  modalita'  che  assicurino  il
          conseguimento   di    miglioramenti    dell'efficienza    e
           dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. 
            Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
            e) previsione di un sistema di  compensi  collegati  alle
          somme  iscritte  a  ruolo  effettivamente  riscosse,   alla
          tempestivita'  della   riscossione   e   ai   costi   della
          riscossione, normalizzati secondo criteri  individuati  dal
          Ministero   delle   finanze,   nonche'   alla    situazione
          socioeconomica degli ambiti territoriali  con  il  rimborso
          delle spese effettivamente sostenute per la riscossione  di
          somme  successivamente  sgravate,  o  dovute  da   soggetti
          sottoposti a procedure concorsuali; 
            f) revisione delle specie  dei  ruoli  e  semplificazione
          della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli
          importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione
          a ruolo; 
            g) previsione  della  possibilita'  di  versamento  delle
          somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario,  con  o
          senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, 
          ovvero con procedure di pagamento automatizzate; 
            h) snellimento e  razionalizzazione  delle  procedure  di
          esecuzione  anche  nel   rispetto   del   principio   della
          collaborazione   del   debitore   all'esecuzione,   secondo
          modalita' che prevedono, tra l'altro: 
            1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di
          pagamento e di mora; 
            2)  adeguate  forme  di  tutela  giurisdizionale  per  la
          riscossione di entrate non tributarie; 
            3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per 
          i debiti inferiori ad un determinato importo; 
            4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore
          degli immobili, al di sopra dei  quali  si  puo'  procedere
          direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali  si
          provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene; 
            5) la revisione e la semplificazione delle  procedure  di
          vendita di beni immobili e beni mobili registrati; 
            6) la facolta', per il concessionario, di non  procedere,
          per motivate  ragioni,  all'esecuzione  mobiliare  mediante
          accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale
          utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie; 
            7) l'accesso dei concessionari, con le opportune  cautele
          e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe
          tributaria, con obbligo di utilizzazione  delle  stesse  ai
          soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive; 
            8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare  sistemi
          informativi   collegati   fra    loro    e    con    quelli
          dell'amministrazione finanziaria e  procedure  informatiche
          uniformi    per    l'espletamento     degli     adempimenti
          amministrativocontabili contemplati dalla legge; 
            9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra
          i concessionari del servizio  di  riscossione,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio  1988,
          art. 44, di compiti di  natura  informatica  e  telematica,
          nonche' di servizi di supporto volti a  favorire  la  nuova
          disciplina della riscossione ed a conseguire  risultati  di
          piu' efficiente ed economica gestione delle entrate; 
            i) revisione delle disposizioni in  materia  di  notifica
          degli atti esattoriali, tenuto conto anche della  normativa
          sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 
          dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni; 
            l)   revisione   delle   attuali   procedure   volte   al
          riconoscimento dell'inesigibilita' delle somme  iscritte  a
          ruolo, con previsione di meccanismi di discarico 
          automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi; 
            m) revisione delle procedure di  sgravio  e  rimborso  di
          iscrizioni a ruolo non dovute; 
            n)  individuazione  di  procedure   che   consentano   la
          definizione automatica, per i concessionari ed i commissari
          governativi che ne facciano  richiesta,  delle  domande  di
          rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli
          stessi fino al 31  dicembre  1997  e  giacenti  presso  gli
          uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le
          quote di rimborso non superiori a  cinquecento  milioni  di
          lire, nonche' il rimborso  delle  anticipazioni  in  essere
          effettuate in virtu' dell'obbligo  del  non  riscosso  come
          riscosso, secondo percentuali  non  inferiori  all'uno  per
          cento ne' superiori al 5 per cento  correlate  al  rapporto
          fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle  domande
          di rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i
          crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato,
          in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive  e
          a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le  proiezioni  per
          gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto,  ai  fini
          del bilancio triennale 1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale di base di  parte  corrente  "Fondo  speciale"
          dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica per l'anno  1998,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo; 
            o) revisione, con eventuale modifica della  normativa  di
          contabilita' generale dello  Stato,  dei  criteri  e  delle
          procedure di contabilizzazione e quietanzamento delle somme
          riscosse   dai   concessionari,   anche   con    previsione
          dell'utilizzo di strumenti informatici; 
            p) revisione delle sanzioni amministrative a  carico  dei
          concessionari, anche al  fine  di  potenziarne  l'efficacia
          deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi
          versamenti, tenendo conto anche  dei  tempi  necessari  per
          l'adeguamento   delle   procedure   ad   eventuali    nuove
          disposizioni, e ridefinizione delle  ipotesi  di  revoca  e
          decadenza  dalla  concessione  per  gli  inadempimenti   di
          particolare gravita', mantenendo comunque  ferma  l'ipotesi
          di decadenza prevista dall'art. 20, comma  1,  lettera  e),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  gennaio
          1988, n. 43; 
            q)  definizione,  anche  nell'ambito  dei   processi   di
          ristrutturazione  aziendale  conseguenti   all'applicazione
          delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi
          della presente legge, di procedure volte a: 
            1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione,
          di durata non inferiore a trenta giorni  lavorativi,  delle
          funzioni  di  ufficiale  della  riscossione  da  parte   di
          dipendenti delle societa' concessionarie che abbiano 
          un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni; 
            2)  realizzare  misure  di   sostegno   del   reddito   e
          dell'occupazione, con le modalita' di cui all'art. 2, comma
          28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il  personale
          delle   societa'    concessionarie    della    riscossione,
          dell'associazione nazionale di categoria  e  del  Consorzio
          nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio  di
          riscossione di cui al decreto del 
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44; 
            3) utilizzare, previo accordo tra le  parti,  l'eventuale
          avanzo  patrimoniale,  al  netto   delle   riserve   legali
          esistenti alla data del 31  dicembre  1998,  del  Fondo  di
          previdenza di cui alla legge  2  aprile  1958,  n.  377,  e
          successive modificazioni; 
            r) previsione, nel rispetto dei principi di  economicita'
          di gestione, di misure dirette a  favorire  la  continuita'
          del  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  societa'
          concessionarie della riscossione dei tributi e delle  altre
          entrate degli enti locali, nel caso in cui,  alla  scadenza
          delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga
          esercitato direttamente dall'ente locale o affidato  ad  un
          soggetto terzo; a tal fine dovra' prevedersi che  il  nuovo
          soggetto che esercita  il  servizio  di  riscossione  possa
          riconoscere  priorita',  nelle  assunzioni   di   personale
          adibito  alle  medesime   attivita'   di   riscossione   ai
          dipendenti dei precedenti concessionari; 
            s) fissazione di un termine per la  durata  dell'incarico
          di commissario governativo provvisoriamente  delegato  alla
          riscossione, con previsione  di  rimborso  delle  spese  di
          gestione  dallo  stesso  sostenute  durante   la   gestione
          commissariale, di norma, entro i limiti determinati per  il
          precedente concessionario o commissario; 
            t)  previsione  della  possibilita'   per   le   societa'
          concessionarie  di  esercitare  l'attivita'   di   recupero
          crediti, secondo le ordinarie procedure civilistiche;  tali
          attivita' dovranno essere svolte e contabilizzate  in  modo
          separato, da quelle della riscossione  dei  tributi,  senza
          incidere sul regolare svolgimento  dell'attivita'  primaria
          di  riscossione  delle  entrate  dello  Stato,  degli  enti
          territoriali e degli altri enti pubblici; 
            u) coordinamento delle disposizioni  recate  dai  decreti
          legislativi emanati  ai  sensi  della  presente  legge  con
          quelle di cui  ai  decreti  legislativi  emanati  ai  sensi
          dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
          applicabili; 
            v)  applicazione  della  disciplina  recata  dai  decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  della  presente  legge  ai
          rapporti concessori e commissariali in atto per la  residua
          durata  del  periodo  di  gestione,  con  facolta',  per  i
          concessionari ed i commissari, di costituire  societa'  per
          azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  a  43,  e
          successive modificazioni, attribuendo  a  tali  societa'  i
          rapporti concessori in atto; previsione, per  i  primi  due
          anni successivi alla data di entrata in vigore dei  decreti
          legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato
          economico  delle  singole  gestioni   dell'ultimo   biennio
          precedente,  tenendo  conto  dei  maggiori   ricavi   della
          riscossione mediante ruolo e dei minori costi  di  gestione
          derivanti,   entrambi,   dall'applicazione   della    nuova
          disciplina della riscossione, anche alla luce  dei  criteri
          direttivi  di  cui  alla  lettera  e);  previsione,  per  i
          soggetti cui sia gia' affidato in concessione  il  servizio
          di riscossione, del termine  di  due  anni  dalla  data  di
          entrata   in   vigore   dei   decreti   legislativi,    per
          l'adeguamento del capitale  sociale  alla  misura  prevista
          dalla lettera d). 
            2. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  dei
          decreti legislativi emanati ai sensi della presente  legge,
          nel rispetto degli stessi  principi  e  criteri  direttivi,
          possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
          disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi. 
            3. Sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai  sensi
          della presente legge il Governo acquisisce il parere  delle
          competenti commissioni parlamentari, che devono  esprimersi
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di   trasmissione   dei
          medesimi. 
            4. Il Ministro  delle  finanze  presenta  annualmente  al
          Parlamento una relazione dettagliata  circa  lo  stato  del
          servizio di riscossione dei tributi. 
            5. I principi generali desumibili  dalla  presente  legge
          costituiscono     norme     fondamentali     di     riforma
          economicosociale  della  Repubblica,  quale  limite   della
          potesta'  legislativa  primaria  delle  regioni  a  statuto
          speciale e delle province autonome. 
            6. Dall'esercizio della delega legislativa  di  cui  alla
          presente legge non devono derivare maggiori oneri a  carico
          del bilancio dello Stato". 
            Nota all'art. 1: 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  20  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte  sul
          reddito", cosi' come modificato dal presente decreto: "Art.
          20 (Interessi per ritardata iscrizione a  ruolo).  -  Sulle
          imposte o  sulle  maggiori  imposte  dovute  in  base  alla
          liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od
          all'accertamento d'ufficio  si  applicano,  a  partire  dal
          giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino
          alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali
          tali imposte sono iscritte,  gli  interessi  al  tasso  del
          cinque per cento annuo".