stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 giugno 1999, n. 244

Regolamento recante norme riguardanti le mense obbligatorie di servizio.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-8-1999 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 22 dicembre 1989, n. 419, concernente il riordinamento del servizio mensa delle Forze armate ed, in particolare, l'articolo 4 il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle finanze, sia adottato un regolamento unico interforze per disciplinare la strutture, l'organizzazione e il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), relativo alle competenze dello Stato, afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare e ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle mense obbligatorie di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e relative istruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, che approva il regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale;
Visto il decreto del Ministro della difesa, in data 23 maggio 1980, sul funzionamento e la gestione delle mense aziendali;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, che reca disposizioni in materia di rilevazioni statistiche delle presenze effettive nel settore delle mense militari;
Sulla proposta dei Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;
Sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997, nonché il parere espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 21 dicembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 355 del 12 febbraio 1999);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali
1. Presso l'Amministrazione centrale del Ministero della difesa e presso comandi, corpi, reparti, unità, distaccamenti, stabilimenti e arsenali militari e loro sezioni, sono organizzate a cura dell'Amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio, mense obbligatorie di servizio di cui può usufruire tutto il personale militare e civile indicato al successivo comma 3 e all'articolo 10.
2. Nei casi particolari nei quali non è possibile organizzare mense, ai sensi e nei modi fissati al comma precedente, è consentito confezionare e consumare i pasti in sedi diverse.
3. Si considerano mense obbligatorie di servizio gli organismi, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modifiche, per assicurare il vitto gratuito agli ufficiali, ai sottufficiali, ai volontari in servizio permanente, agli appuntati, ai carabinieri, ai dipendenti civili della Difesa di ruolo e non di ruolo, nonché al rimanente personale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1989, n. 419, avente diritto a parteciparvi ai sensi delle disposizioni in vigore.
4. Assumono altresì la denominazione di mense obbligatorie di servizio e come tali disciplinate unitariamente dal presente regolamento le altre strutture operanti nell'ambito degli enti e dei reparti delle Forze armate per fornire il vitto gratuito nei casi indicati dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1989, n. 419.
5. Il comandante dell'ente, ove ravvisi l'esistenza di obiettive ragioni d'ordine organizzativo, strutturale o operativo, potrà autorizzare, motivando il provvedimento, il personale di ogni ordine e grado ad accedere in ciascun locale della mensa obbligatoria di servizio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1989, n. 419, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1990, n. 2, recante: "Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate", è il seguente:
"Art. 4. - 1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta dei capi di stato maggiore di forza armata e dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento unico interforze, tendente a disciplinare la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio".
- Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, recante: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", è il seguente:
"Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)-u) (Omissis);
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnicosanitario delle condizioni del personale dipendente".
- Il testo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, concernente: "Modificazioni dell'art. 23 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, inerente alla concessione degli assegni mensa al personale militare e civile dell'Aeronautica", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1947, n. 295.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, concernente: "Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1950, n. 225.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente: "Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, concernente: "Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30.
- Il testo del decreto legislativo 19 novembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, concernente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265.
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante: "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136.
- Il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, concernente: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", è il seguente:
"1. Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari alle forze conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione viveri relativa al pasto serale".
Note all'art. 1:
- I riferimenti normativi relativi al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono riportati nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 della citata legge 22 dicembre 1989, n. 419, è il seguente:
"Art. 1. - 1. È a carico dell'Amministrazione della difesa, nei limiti degli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa, il trattamento alimentare, stabilito annualmente in appendice alla legge di bilancio, nonché il trattamento tavola di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, dei:
a) graduati di truppa e militari semplici dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi e aspiranti delle accademie, scuole e collegi militari, dei concorrenti agli arruolamenti volontari e degli iscritti di leva durante la permanenza presso le sedi di esami e di selezione attitudinale, delle suore infermiere volontarie della Croce rossa italiana che prestano la loro opera presso gli enti sanitari delle Forze armate;
b) partecipanti alle mense obbligatorie di servizio costituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni e integrazioni;
c) militari di Stati esteri, in occasione di esercitazioni interalleate, nel caso in cui il vettovagliamento gratuito sia previsto, con carattere di reciprocità, da accordi internazionali".
- Il testo dell'art. 2 della citata legge 22 dicembre 1989, n. 419, è il seguente:
"Art. 2. - 1. Lo stesso trattamento alimentare compete, per uno o due pasti giornalieri, in relazione all'attività da svolgere ed alla dislocazione dell'organismo militare, al personale militare e civile in forza ad enti, distaccamenti e reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego od ambientali, nonché al personale che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti.
2. Le situazioni di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della difesa e, solo nei casi di urgenza, con provvedimento degli alti comandi territoriali, da sottoporre alla sanzione ministeriale.
3. Alla confezione e distribuzione del vitto per detto personale provvederanno, ove costituite, le mense di cui all'art. 122 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; ove non costituite, provvederanno le mense di cui all'art. 126 di detto regolamento".