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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1999, n. 233

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 6-8-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  21,  comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come  modificato  dall'articolo  1,  comma  21, della legge 16 giugno
1998,  n.  191, e dall'articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999,
n. 50;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 giugno 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della pubblica istruzione;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                   Organi collegiali della scuola
               a livello centrale, regionale e locale
  1.   Nel   sistema   scolastico  nazionale  gli  organi  collegiali
disciplinati  dal  presente decreto legislativo assicurano, a livello
centrale,  regionale  e  locale, rappresentanza e partecipazione alle
componenti  della  scuola  e ai diversi soggetti interessati alla sua
vita, alle sue attivita' e ai suoi risultati.
  2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:
  a)  a  livello  centrale,  il  consiglio  superiore  della pubblica
istruzione;
  b) a livello regionale, i consigli regionali dell'istruzione;
    c) a livello locale, i consigli scolastici locali.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Si  riporta  il  testo dell'art.   21, comma 15, della
          legge 15 marzo 1997, n.  59 (Delega   al Governo    per  il
          conferimento  di   funzioni e compiti alle  regioni ed enti
          locali, per la riforma   della pubblica  amministrazione  e
          per la semplificazione amministrativa):
            "15.  Entro  un    anno  dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge il  Governo e'   delegato  ad  emanare
          un  decreto  legislativo di riforma degli organi collegiali
          della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico
          che tenga conto della specificita' del settore  scolastico,
          valorizzando l'autonomo  apporto delle diverse componenti e
          delle  minoranze  linguistiche  riconosciute, nonche' delle
          specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto  dei
          seguenti criteri:
            a)      armonizzazione            della     composizione,
          dell'organizzazione  e delle funzioni   dei nuovi    organi
          con     le  competenze    dell'amministrazione  centrale  e
          periferica come ridefinita a  norma degli articoli 12 e  13
          nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
            b) razionalizzazione  degli organi a  norma dell'art. 12,
          comma 1, lettera p);
            c)   eliminazione   delle   duplicazioni organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g);
            d)  valorizzazione  del  collegamento  con   le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
            e) attuazione  delle disposizioni   di cui   all'art.  59
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.    29,  e
          successive modificazioni nella salvaguardia  del  principio
          della liberta' di insegnamento".
            - Si riporta il testo dell'art.  1, comma 21, della legge
          16  giugno  1998,  n.  191: (Modifiche ed integrazioni alla
          legge 15 marzo 1997, n.  59,  e legge  15 maggio  1997,  n.
          127,  nonche'    norme  in    materia  di  formazione   del
          personale   dipendente e   di lavoro   a  distanza    nelle
          pubbliche  amministrazioni.  Disposizioni   in  materia  di
          edilizia scolastica):
            "21.    All'art.  21,    comma 15,   alinea, le   parole:
          ''Entro  un anno dalla  data   di   entrata   in     vigore
          della   presente   legge''   sono sostituite dalle seguenti
          ''Entro il 30 novembre 1998''".
            - Si  riporta il testo   dell'art. 9,  comma    7,  della
          legge    8  marzo 1999,   n. 50:  (Delegificazione e  testi
          unici  di norme  concernenti procedimenti amministrativi  -
          legge di semplificazione 1998):
            "7. All'art.  21, comma 15, alinea,  della legge 15 marzo
          1997,  n.   59,   come modificato   dall'art. 1,  comma 21,
          della legge  16 giugno 1998, n. 191, le parole  ''entro  il
          30 novembre 1998'' sono sostituite dalle seguenti:  ''entro
          il    30 giugno 1999''.   All'art. 4,  comma 5, della legge
          15 marzo  1997, n.  59, le   parole ''entro   i  successivi
          novanta  giorni''  sono sostituite dalle  seguenti: ''entro
          il 31 marzo 1999''".
            -  Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, reca:
          "Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato  alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione del
          capo I della legge  15 marzo 1997, n.  59".
            -  Il   decreto  legislativo    16  aprile    1994,    n.
          297,     reca:    "Approvazione  del  testo  unico    delle
          disposizioni   legislative   vigenti   in      materia   di
          istruzione,  relativo    alle   scuole di   ogni ordine   e
          grado".