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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1999, n. 221

Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2014)
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Testo in vigore dal:  27-7-1999 al: 14-8-2012
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo, che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, l'individuazione delle modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione;
Considerato che le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo hanno natura regolamentare;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica
1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.
2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzione è il seguente:
"Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo: adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".
"Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni".
- Il testo dei commi 51, 52 e 53 dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997 è il seguente:
"51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1 luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;
c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;
e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;
f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.
53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive".
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998 è il seguente:
"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento a gli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto legislativo n. 109 del 1998 si veda nelle premesse.