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DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 1999, n. 212

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo e di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/7/1999
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Testo in vigore dal:  16-7-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione previste dall'art. 107, primo comma, del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono soppresse le seguenti parole: "ciascuna costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da due consiglieri.".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dai seguenti:
" 2. Ciascuna sezione di controllo è costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da magistrati assegnati agli uffici di controllo.
2-bis. Nella stessa regione le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e le relative procure, istituite dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno sede nei capoluoghi delle province di Trento e di Bolzano.
2-ter. Per le sezioni e per la procura con sede a Bolzano è istituito il ruolo locale del personale amministrativo indicato nella tabella D di cui al comma successivo.
2-quater. Alle sezioni ed alle procure sono assegnate le dotazioni organiche di magistrati, dirigenti, funzionari ed impiegati indicati nelle tabelle A, B, C e D, allegate al presente decreto. I magistrati di cui alle tabelle A e C, nonché i dirigenti di cui alle tabelle B e D sono collocati in posizione di fuori ruolo. Al personale di cui alle tabelle C e D si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto.
2-quinquies. Per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla tabella B, il commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento dei concorsi su richiesta del Presidente della Corte dei conti.
2-sexies. Alla modifica delle suddette tabelle si provvede osservando le procedure previste dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente dalla Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1988, n. 178.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Note all'art. 1:
- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
"Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano".
- La legge 14 gennaio 1994, n. 19, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
- L'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.