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DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 191

Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2003)
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Testo in vigore dal: 8-7-1999
al: 15-9-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
25  giugno  1985,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 22 luglio 1985;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
14;
  Vista  la direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di
segnali televisivi;
  Visto l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo
1,  comma  6,  lettera a), n. 15, l'articolo 2, comma 6, lettera d) e
l'articolo 3, comma 5, lettera b), e comma 13;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
25 luglio 1997, n. 307;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
31  recante  delega  al  Governo  a  recepire  la  predetta direttiva
95/47/CE;
  Vista  la  legge  30  aprile  1998, n. 122, recante differimento di
termini  previsti  dalla  legge  31  luglio  1997,  n.  249, relativi
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nonche' norme in
  materia   di   programmazione   e   di  interruzioni  pubblicitarie
  televisive;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  marzo  1999,  n. 78, in particolare
l'articolo 2, comma 2;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro   delle   comunicazioni,   di   concerto   con   i  Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  dell'ambiente,
della  sanita',  degli  affari  esteri,  di  grazia e giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a)  "sintonizzatoredecodificatore":  apparecchiatura,  denominata
"set  top  box", integrata o meno nel televisore, per la ricezione di
segnali  numerici  televisivi  e  sonori  e  per  dati,  in  chiaro o
codificati,  diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio
terrestri;
    b)  "accesso  condizionato":  misura o sistema tecnico in base al
quale l'accesso in forma intelleggibile al servizio sia subordinato a
preventiva autorizzazione individuale;
    c) "sistema di trasmissione": sistema destinato alla trasmissione
dei  programmi  televisivi  che comprende la formazione di segnali di
programma  (codifica della sorgente dei segnali audio, codifica della
sorgente dei segnali video, multiplazione di segnali) e l'adattamento
ai  mezzi  di trasmissione (codifica di canale, modulazione e, se del
caso, dispersione dell'energia);
    d)  "DVB":  acronimo di diffusione numerica di segnali televisivi
(digital video broadcasting) utilizzato nella serie di norme tecniche
che  includono l'impiego dell'algoritmo MPEG-2 elaborate dal comitato
tecnico   congiunto   (JTC)   UER/ETSI/CENELEC   (Unione  europea  di
radiodiffusione/Istituto    europeo    di   standardizzazione   nelle
telecomunicazioni/Comitato europeo per la normalizzazione nel settore
elettrico);
    e)  "D2-MAC":  acronimo  indicante  la  versione  D2  della norma
tecnica  europea  MAC  (multiplexing  analogue component) di cui allo
standard ETSI ETS 300250;
    f)  "servizio televisivo": la diffusione di programmi televisivi,
effettuata  via  cavo,  via  satellite  o con sistemi radio terrestri
destinati alla generalita' del pubblico;
    g)   "servizio   televisivo   in  formato  panoramico":  servizio
televisivo effettuato mediante produzione e montaggio di programmi da
diffondere  al pubblico su uno schermo a formato panoramico 16:9, che
costituisce il formato panoramico di riferimento;
    h)  "immissione  nel  mercato": la prima messa a disposizione sul
mercato,  a  titolo  oneroso  o  gratuito,  di un prodotto per la sua
distribuzione o impiego sul territorio degli Stati membri dell'Unione
europea.
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -  L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
          dell'esercizio  della funzione legislativa e stabilisce che
          essa  non  puo'  avvenire  se  non  con  determinazione  di
          principi  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
          e per oggetti definiti.
          -  L'art.  87, comma quinto, della Costituzione, conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
          - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
          n.  156,  ha  approvato  il  testo unico delle disposizioni
          legislative   in   materia  postale,  di  bancoposta  e  di
          telecomunicazioni,    detto   "codice   postale   e   delle
          telecomunicazioni".
          -   Il   decreto   del   Ministro   delle   poste  e  delle
          telecomunicazioni  25  giugno  1985 ha dettato disposizioni
          per   la   prevenzione   e   l'eliminazione   dei  disturbi
          radioelettrici  provocati dai ricevitori di radiodiffusione
          sonora e televisiva.
          -  La  legge 23 agosto 1988, n. 400, concerne la disciplina
          dell'attivita'  di Governo e l'ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri; l'art. 14 detta disposizioni
          per l'emanazione dei decreti legislativi.
          -  La  direttiva  95/47/CE  prevede  l'impiego di norme per
          l'emissione di segnali televisivi.
          -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 24, del decreto-legge 23
          ottobre  1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' il seguente:
          "24.   Sono  vietate  la  costruzione,  l'importazione,  la
          commercializzazione  e la distruzione di decodificatori per
          trasmissioni   da   satellite   o   via  cavo  con  accesso
          condizionato  non  conformi  alle norme tecniche nazionali,
          dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e
          del  CE/CENELEC  (Comitato  europeo  di normazione/Comitato
          europeo  di  normazione elettrotecnica). Le violazioni sono
          punite  con  una  sanzione  pecuniaria  da  uno  a sessanta
          milioni,  oltre  la  somma  di  lire ventimila per ciascuna
          apparecchiatura".
          -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a), n.
          15, dell'art. 2, comma 6, lettera d), dell'art. 3, comma 5,
          lettera b), e comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
          "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a)
          la  commissione per le infrastrutture e le reti esercita le
          seguenti funzioni:
          14) (omissis);
          15)  vigila  sui tetti di radiofrequenze compatibili con la
          salute  umana  e verifica che tali tetti, anche per effetto
          congiunto  di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano
          superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione
          obbligatoria    per    le    licenze   o   le   concessioni
          all'installazione     di     apparati     con     emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni,  sentiti  l'Istituto  superiore di sanita' e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa  entro  sessanta  giorni  i  tetti di cui al presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie".
          "6.  Nel  piano  nazionale di assegnazione delle frequenze,
          redatto  per  l'ubiazione degli impianti sentite le ragioni
          e,  al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa
          con  le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con
          le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, l'Autorita'
          fissa  il  numero delle reti e dei programmi irradiabili in
          ambito  nazionale  e  locale, tenendo conto dell'evoluzione
          tecnologica   e   delle  frequenze  pianificate  secondo  i
          seguenti criteri:
          a) -b) (omissis);
          d)  riserve  di  frequenza  per  la  diffusione del segnale
          radiofonico  e  televisivo  con  tecnologia digitale ed uso
          integrato  del  satellite,  del  cavo  e dei ponti radio su
          frequenze  terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
          radiodiffusione".
          "5.  Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze e'
          prevista una riserva di frequenze:
          a) (omissis);
          b)  per  l'introduzione  del  servizio  di  radiodiffusione
          sonora  e televisiva digitale cosi' come previsto dall'art.
          2,  comma  6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione
          sonora    e    televisiva   digitale   e'   concesso   alla
          concessionaria  del  servizio pubblico e ai concessionari o
          autorizzati  per la televisione e la radiodiffusione sonora
          in  modulazione  di  frequenza,  che  a  tal  fine  possono
          costituire  consorzi fra loro o con altri concessionari per
          la gestione dei relativi impianti".
          "13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da
          piu'   unita'  abitative  di  nuova  costruzione  o  quelli
          soggetti  a  ristrutturazione  generale,  per  la ricezione
          delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono
          di  norma  di  antenne  collettive  e  possono installare o
          utilizzare  reti  via  cavo  per  distribuire nelle singole
          unita'    le   trasmissioni   ricevute   mediante   antenne
          collettive.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in   vigore  della  presente  legge  i  comuni  emanano  un
          regolamento  sull'installazione degli apparati di ricezione
          delle  trasmissioni  radiotelevisive satellitari nei centri
          storici  al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti
          paesaggistici".
          -   Il   decreto   del   Ministro   delle   poste  e  delle
          telecomunicazioni   25  luglio  1997,  n.  307,  adotta  il
          regolamento  recante  le  specifiche  tecniche  relative al
          sintonizzatore  -  decodificatore  per ricezione di segnali
          numerici  televisivi,  sonori e dati, in chiaro o criptati,
          via cavo e via satellite, denominato "set top box".
          Nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997 e' stata
          pubblicata errata corrige al sopracitato decreto n. 307 del
          1997.
          -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
          1997,   n.  318  reca:  "Regolamento  per  l'attuazione  di
          direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni".
          - Il testo dell'art. 31 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
          e' il seguente:
          "Art.   31   (Emissione   di   segnali  televisivi).  -  1.
          L'attuazione   della   direttiva  95/47/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in
          materia  di  tutela  del pluralismo e della concorrenza, si
          informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
          a)  adottare  le misure necessarie a promuovere lo sviluppo
          accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli
          in  formato  panoramico  16:9,  anche mediante prescrizioni
          relative  alla  ridiffusione  di segnali in tale formato su
          reti  televisive  via  cavo,  quelli  ad alta definizione e
          quelli  che  utilizzano mezzi di trasmissione completamente
          numerici;
          b)  facilitare  il  trasferimento,  su  reti  numeriche  di
          trasmissione  aperte  al pubblico, dei servizi televisivi a
          formato panoramico gia' in corso di gestione, tutelando gli
          interessi  degli  operatori  e dei telespettatori che hanno
          investito in tali servizi;
          c)  recepire,  per la trasmissione dei servizi televisivi e
          l'immissione  nel  mercato  degli apparecchi televisivi, le
          specifiche  tecniche  ed i sistemi indicati dalla normativa
          comunitaria;
          d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad
          accesso  condizionato  prescrizioni  che consentano la piu'
          ampia  fruibilita' dei servizi stessi con riferimento: alle
          funzioni  delle  apparecchiature  ed  alle  caratteristiche
          tecniche  per la loro immissione nel mercato; all'attivita'
          di  produzione,  commercializzazione  e  distribuzione  dei
          servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di
          proprieta'  industriale che devono realizzarsi a condizioni
          eque,  ragionevoli  e  non  discriminatorie  per evitare il
          determinarsi  di  posizioni  dominanti; alla risoluzione di
          controversie  in  modo equo, tempestivo e trasparente; alla
          trasparenza  contabile  e finanziaria, basata, tra l'altro,
          su una contabilita' finanziaria distinta per la prestazione
          di servizi ad accesso condizionato;
          e)    favorire    sistemi   e   tecnologie   ecologicamente
          compatibili,  tenuto  conto  sia  delle ripercussioni sulla
          salute   umana  dei  campi  elettromagnetici  emessi  dalle
          stazioni  e  dai  ripetitori  di radiodiffusione di segnali
          televisivi,  sia  dell'impatto  ambientale  derivante dalle
          realizzazioni   delle   stazioni   e   degli   impianti  di
          ripetizione".
          -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  2, del decreto-legge 30
          gennaio  1999,  n. 15, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 marzo 1999, n. 78, e' il seguente:
          "2. I decodificatori devono consentire la fruibilita' delle
          diverse   offerte   di   programmi   digitali  con  accesso
          condizionato  e  la ricezione dei programmi radiotelevisivi
          digitali   in   chiaro  mediante  l'utilizzo  di  un  unico
          apparato.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni
          determina  gli  standard  di tale apparato entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto.  Dal  1 luglio 2000 la
          commercializzazione  e  la  distribuzione  di  apparati non
          conformi alle predette caratteristiche sono vietate".