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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 aprile 1999, n. 224

Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-1999
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Testo in vigore dal: 28-7-1999
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
  Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere espresso dal Consiglio universitario  nazionale  in
data 11 novembre 1998; 
  Udito il parere dell'Osservatorio per la  valutazione  del  sistema
universitario; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999; 
  Visti i pareri resi dalla  settima  commissione  del  Senato  della
Repubblica il 7 aprile 1999 e dalla settima commissione della  Camera
dei deputati il 25 marzo 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400  del  1988
(nota n. 820/III.6/99 del 22 aprile 1999), cosi' come attestata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del  29  aprile  1999,
prot. n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.34; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
            Ambito di applicazione e soggetti interessati 
 
  1. Il presente  regolamento  determina  i  criteri  generali  ed  i
requisiti di idoneita' delle sedi ai fini dell'istituzione dei  corsi
di dottorato di ricerca. 
  2. I corsi di  dottorato  di  ricerca  sono  istituiti  da  singole
universita', da universita' tra loro  consorziate  o  da  universita'
convenzionate  con  soggetti  pubblici  e  privati  in  possesso   di
requisiti di elevata qualificazione  culturale  e  scientifica  e  di
personale, nonche' di strutture e attrezzature idonee. 
  3. Agli effetti del presente regolamento si intendono: 
  a)  per  regolamenti  universitari  i  regolamenti  emanati   dalle
universita' ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge  3  luglio
1998, n. 210; 
  b) per Ministro,  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica; 
  c) per Ministero, il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica (MURST); 
  d)  per  rettore  dell'universita',  il   rettore   della   singola
universita' o dell'universita' sede amministrativa del  consorzio  di
cui al comma 2 ovvero ancora  dell'universita'  convenzionata  con  i
soggetti pubblici e privati di cui al predetto comma 2. 
           Avvertenza: 
           Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto della  Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - L'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210  (Norme  per
          il  reclutamento   dei   ricercatori   e   dei   professori
          universitari di ruolo) cosi' recita: 
            "Art. 4. - I corsi per il conseguimento del dottorato  di
          ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare,
          presso universita', enti pubblici o soggetti 
          privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione. 
            2. Le universita', con proprio regolamento,  disciplinano
          l'istituzione dei  corsi  di  dottorato,  le  modalita'  di
          accesso  e  di  conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi
          formativi ed il relativo programma di studi, la durata,  il
          contributo per l'accesso e la frequenza,  le  modalita'  di
          conferimento e l'importo delle borse di studio  di  cui  al
          comma 5, nonche' le convenzioni  di  cui  al  comma  4,  in
          conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita'
          delle sedi determinati con decreto del  Ministro,  adottato
          sentiti   il   Consiglio    universitario    nazionale    e
          l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
          e previo parere delle competenti commissioni  parlamentari.
          I corsi possono 
          essere altresi' istituiti da consorzi di universita'. 
            3. Alle borse di studio di cui al comma 5,  nonche'  alle
          borse di studio conferite dalle universita'  per  attivita'
          di ricerca postlaurea si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre  1989,  n.
          398. Con decreti del Ministro sono determinati  annualmente
          i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle  risorse
          disponibili per il conferimento di borse di studio  per  la
          frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e
          delle scuole di specializzazione, per i corsi di  dottorato
          di  ricerca  e  per  attivita'  di  ricerca  postlaurea   e
          postdottorato. 
            4. Le universita' possono  attivare  corsi  di  dottorato
          mediante convenzione con soggetti  pubblici  e  privati  in
          possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
          scientifica  e  di  personale,  strutture  ed  attrezzature
          idonei. 
            5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: 
            a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso  di
          dottorato; 
            b) il numero di dottorandi esonerati dai  contributi  per
          l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione 
          comparativa del merito e del disagio economico; 
            c) il numero,  comunque  non  inferiore  alla  meta'  dei
          dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio  assegnare,
          previa valutazione  comparativa  del  merito.  In  caso  di
          parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione
          economica determinata ai sensi del decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del  9
          giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni. 
            6. Gli oneri per il finanziamento delle borse  di  studio
          di  cui  al  comma  5  possono  essere   coperti   mediante
          convenzione  con  soggetti   estranei   all'amministrazione
          universitaria, secondo  modalita'  e  procedure  deliberate
          dagli organi competenti delle universita'. 
            7. La valutabilita' dei titoli di dottorato  di  ricerca,
          ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici  per  attivita'
          di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro, di concerto con gli  altri  Ministri
          interessati. 
            8.  Le  universita'  possono,   in   base   ad   apposito
          regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
          attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non  deve
          in ogni caso compromettere l'attivita' di  formazione  alla
          ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa,  senza
          oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
          in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'". 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          spressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
           Nota all'art. 1: 
            - Per il testo del comma  2,  dell'art.  4  della  citata
          legge 3 luglio 1998,  n.  210,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.