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DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1999, n. 41

Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

note: Entrata in vigore del decreto: 14-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2010)
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Testo in vigore dal:  14-3-1999 al: 11-3-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Vista la direttiva 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto delle merci pericolose per ferrovia;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1 e 30, nonché l'allegato A;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sulla

proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "RID", il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, di cui all'annesso I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche;
b) "CIM", le regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci di cui all'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche;
c) "merci pericolose", le materie e gli oggetti il cui trasporto per ferrovia è vietato o ammesso dall'allegato al presente decreto soltanto a determinate condizioni;
d) "trasporto", qualsiasi operazione di trasporto di merci pericolose per ferrovia, ivi compreso il traghettamento, effettuato in tutto o in parte nel territorio nazionale, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, fatte salve le disposizioni sulla responsabilità derivante da tali operazioni. Le operazioni di trasporto effettuate interamente all'interno del perimetro di un'impresa sono escluse da questa definizione;
e) "manovre a spinta", le manovre che vengono eseguite lanciando, con adeguata velocità e per un breve tratto, uno o più veicoli sganciati dal resto della colonna in modo da imprimere loro una spinta sufficiente a farli proseguire da soli fino al punto voluto;
f) "manovre a gravità", le manovre che si eseguono spingendo i veicoli, sganciati fra loro o riuniti in gruppi, sulla sella o binario di lancio, da dove, per effetto della pendenza, si avviano sui vari binari.
2. L'allegato al presente decreto riproduce il regolamento di trasporto ferroviario delle merci pericolose di cui alla direttiva 96/49/CE; pertanto, in tale allegato, laddove, comunque citato, compare il riferimento alla predetta direttiva, lo stesso deve intendersi riferito al presente decreto.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 96/87/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 335 del 24 dicembre 1996.
- La direttiva 96/49/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 235 del 17 settembre 1996.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
(Legge comunitaria 1995-1997)". L'art. 1 e l'art. 30, nonché l'allegato A, così recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. II Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia. di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.
5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142
6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/1973/CEE;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE".
"Art. 30 (Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati standard di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;
b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonché le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;
c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.
2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporti per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione"." Allegato A
(Omissis).
96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
(Omissis)".
- La legge 13 maggio 1940, n. 674, reca: "Conversione in legge del r.d.-l. 25 gennaio 1940, n. 9, concernente la semplificazione e l'adeguamento delle tariffe per il trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stato".
- La legge 18 dicembre 1984, n. 976, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i seguenti atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF); appendice A - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV);
appendice B - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi".
- La legge 12 maggio 1995, n. 211, reca: "Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica alla convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990".




Nota all'art. 1:
- Per la direttiva 96/49/CE vedi note alle premesse.