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DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1999, n. 41

Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

note: Entrata in vigore del decreto: 14-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2010)
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Testo in vigore dal: 12-3-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 96/49/CE del  Consiglio,  del  23  luglio  1996,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; 
  Vista la direttiva 96/87/CE  della  Commissione,  del  13  dicembre
1996, che adegua al  progresso  tecnico  la  direttiva  96/49/CE  del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto delle merci pericolose per ferrovia; 
  Vista la legge 24 aprile  1998,  n.  128,  ed  in  particolare  gli
articoli 1 e 30, nonche' l'allegato A; 
  Visto il regio decreto-legge 25  gennaio  1940,  n.  9,  convertito
dalla legge 13 maggio 1940, n. 674; Vista la legge 18 dicembre  1984,
n. 976; Vista la legge 12 maggio 1995, n. 211; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 1998; 
  Sulla proposta dei Ministri per  le  politiche  comunitarie  e  dei
trasporti e della navigazione,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica; 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "RID", il regolamento concernente il trasporto  internazionale
di merci pericolose per ferrovia, di cui all'annesso I dell'appendice
B della convenzione relativa ai trasporti  ferroviari  internazionali
(COTIF), e successive modifiche; 
    b)  "CIM",  le  regole  uniformi  concernenti  il  contratto   di
trasporto ferroviario internazionale di merci di cui all'appendice  B
della convenzione relativa  ai  trasporti  ferroviari  internazionali
(COTIF), e successive modifiche; 
    c) "merci pericolose", le materie e gli oggetti il cui  trasporto
per ferrovia e' vietato o ammesso dall'allegato al  presente  decreto
soltanto a determinate condizioni; 
    d)  "trasporto",  qualsiasi  operazione  di  trasporto  di  merci
pericolose per ferrovia, ivi compreso il  traghettamento,  effettuato
in tutto o in parte nel territorio nazionale, comprese le  operazioni
di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto  ad  un
altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, fatte
salve  le  disposizioni  sulla  responsabilita'  derivante  da   tali
operazioni.  Le  operazioni  di  trasporto   effettuate   interamente
all'interno del  perimetro  di  un'impresa  sono  escluse  da  questa
definizione; 
    e) "manovre a spinta", le manovre che vengono eseguite lanciando,
con adeguata velocita' e per un breve  tratto,  uno  o  piu'  veicoli
sganciati dal resto della colonna  in  modo  da  imprimere  loro  una
spinta sufficiente a farli proseguire da soli fino al punto voluto; 
    f) "manovre a gravita'", le manovre che si eseguono  spingendo  i
veicoli, sganciati fra loro  o  riuniti  in  gruppi,  sulla  sella  o
binario di lancio, da dove, per effetto della  pendenza,  si  avviano
sui vari binari. 
  2. L'allegato al  presente  decreto  riproduce  il  regolamento  di
trasporto ferroviario delle merci pericolose di  cui  alla  direttiva
96/49/CE; pertanto,  in  tale  allegato,  laddove,  comunque  citato,
compare il  riferimento  alla  predetta  direttiva,  lo  stesso  deve
intendersi riferito al presente decreto. ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14,  comma
1, lettera b) che "Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono abrogate  le  norme  derivanti  dal  recepimento  delle
direttive  94/55/CE,  96/49/CE,  96/35/CE  e   2000/18/CE   trasposte
nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti: 
   [...] 
   b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle
direttive  96/49/CE  e  96/87/CE  relative  al  trasporto  di   merci
pericolose per ferrovia, e successive modificazioni,  per  quanto  in
esso predisposto e' incompatibile con le  disposizioni  del  presente
decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera
d), e 2, comma 5".