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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1999, n. 29

Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/2/1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 1999, n. 109 (in G.U. 23/04/1999, n.94).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/1999)
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Testo in vigore dal: 24-4-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
modifiche  alla disciplina della competenza della corte di assise, al
fine di prevenire le difficolta' pratiche conseguenti ai piu' recenti
indirizzi  giurisprudenziali  in  tema  di  determinazione della pena
edittale  nel  caso  di concorso di circostanze aggravanti ad effetto
speciale;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
apportare modifiche alla disciplina dell'interrogatorio della persona
sottoposta  a  misura  cautelare  personale, a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 32 del 17 febbraio 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
((Modifica  all'articolo  5 del codice di procedura penale in materia
                di competenza della corte di assise))

   1. La lettera a) del ((primo comma)) dell'articolo 5 del codice
  di procedura penale e' sostituita dalla seguente:
    "a)  per  i  delitti  per  i  quali  la  legge stabilisce la pena
dell'ergastolo  o  della  reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a
ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e
di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo
630,  comma  1,  del codice penale e dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;".