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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1999, n. 15

Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-1-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1999, n. 78 (in G.U. 31/03/1999, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2009)
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Testo in vigore dal: 30-1-1999
al: 31-3-1999
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  assicurare  la  prosecuzione  dell'attivita' delle
emittenti   televisive  private  nazionali  e  locali  legittimamente
operanti,  differendo  i termini di cui alla legge 30 aprile 1998, n.
122,   per   il   rilascio   delle  concessioni  o  di  provvedimenti
autorizzatori,  nonche'  per  assicurare  l'equilibrato  sviluppo del
mercato  dei  diritti  di  trasmissione codificata di eventi sportivi
nazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
        Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini
  1.  E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del
31  gennaio  1999,  ai  sensi  della legge 30 aprile 1998, n. 122, la
prosecuzione   dell'esercizio  della  radiodiffusione  televisiva  in
ambito  nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla
reiezione  della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le
domande  di  concessione  devono essere presentate al Ministero delle
comunicazioni  entro  il  31  maggio 1999. A tal fine il disciplinare
previsto  dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31
luglio  1997, n. 249, e' adottato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  2.  E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del
31  gennaio  1999,  ai  sensi  della legge 30 aprile 1998, n. 122, la
prosecuzione   dell'esercizio  della  radiodiffusione  televisiva  in
ambito  locale  fino  al  rilascio della concessione ovvero fino alla
reiezione   della   domanda   e,   comunque,   non   oltre  sei  mesi
dall'integrazione   del   piano   di   assegnazione  delle  frequenze
televisive  di  cui  al  comma  3.  Le  domande  di  concessione o di
autorizzazione   devono   essere   presentate   al   Ministero  delle
comunicazioni  sulla  base del disciplinare previsto dall'articolo 1,
comma  6,  lettera  c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre
mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione.
  3.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche
in   riferimento   alle  ulteriori  risorse  da  assegnare  ai  sensi
dell'articolo  2,  comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro
il  30  giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che
possono  operare  in  ciascun  ambito  locale,  il piano nazionale di
assegnazione  delle frequenze televisive, approvato con deliberazione
30  ottobre  1998,  n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del  10  novembre  1998.  Ai  fini  della  predetta  integrazione,  i
soggetti,  compresi  quelli  legittimamente operanti alla data del 31
gennaio  1999,  sulla  base  della  legge 30 aprile 1998, n. 122, che
intendono  presentare  domanda  per  svolgere attivita' televisiva in
ambito  locale,  comunicano, con finalita' ricognitive, all'Autorita'
per  le  garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale
nel quale intendono operare.