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REGIO DECRETO 13 novembre 1898, n. 541

Che modifica l'articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio. (098U0541)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1899 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), approvato col R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;
Veduta la legge predetta;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sopra proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. All'articolo 11 del Regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per l'esecuzione della legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio del 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), è sostituito il seguente:

Art. 1

«Art. 11. - Non possono assumere l'Amministrazione delle Casse di risparmio, ai sensi dell'articolo 4 della legge, il Sindaco e gli altri componenti della Giunta Comunale e della Deputazione Provinciale, rispettivamente del Comune e della Provincia in cui ha sede ed opera la Cassa di risparmio.

Lo stesso divieto è applicabile ai membri della Giunta Provinciale Amministrativa nei casi in cui esercita un'azione di tutela e di vigilanza sulle Casse di risparmio esistenti nella Provincia».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1898.

UMBERTO.

A. Fortis.

Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.