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REGIO DECRETO 7 luglio 1898, n. 326

Concernente disposizioni sul Regolamento generale universitario. (098U0326)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-8-1898 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi vigenti sulla pubblica istruzione;
Veduto il Regolamento generale universitario, approvato col Nostro decreto 26 ottobre 1890, n. 7337 (serie 3ª);
Vedute le modificazioni apportate al Regolamento anzidetto con l'altro decreto del 21 aprile 1898, n. 140;
Considerando che le disposizioni contenute in questo decreto si manifestano di difficile attuazione, mentre le corrispondenti norme contenute nel Regolamento generale universitario sono state sempre applicate senza che nascessero inconvenienti;
Riconosciuta la convenienza di ripristinare queste norme;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È abrogato il Regio decreto 21 aprile 1898, n. 140, e sono richiamate in vigore le disposizioni del Regolamento generale universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337 (serie 3ª), che erano state modificate con l'anzidetto decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1898.

UMBERTO.

Baccelli.

Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.