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REGIO DECRETO 23 giugno 1898, n. 315

Concernente la tassa del diritto di bollo dovuta per la conversione dei nuovi titoli del Consolidato 4.50% (098U0315)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-8-1898 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Considerata la convenienza di continuare ad agevolare la conversione in rendita Cons. 4.50% netto dei titoli indicati nella tabella A annessa all'articolo 1° dell'allegato L alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelli indicati negli articoli 1, 6 e 7 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486;
Ritenuto che il Governo intende di valersi della facoltà conferitagli con l'articolo 44 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per le conversioni che saranno richieste a tutto il 31 dicembre 1898;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La spesa del diritto di bollo dovuta, a forma dell'articolo 9 della legge organica sul debito pubblico, 10 luglio 1861, n. 94, e dell'articolo 20 del testo unico della legge sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, sui nuovi titoli del Consolidato 4.50 per cento netto, che saranno da darsi in cambio di quelli indicati nella tabella A annessa all'articolo 1 dell'allegato L alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelli indicati negli articoli 1, 6 e 7 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, presentate per la conversione a tutto il 31 dicembre 1898, non sarà a carico dei richiedenti la conversione, ma sostenuta dallo Stato.

Alla spesa occorrente sarà provveduto sul fondo stanziato nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1898-1899, al capitolo riguardante spese di bollo sui titoli del debito pubblico le quali debbono stare a carico dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1898.

UMBERTO.

L. Luzzatti.

Visto, Il Guardasigilli: T. Bonacci.