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REGIO DECRETO 15 maggio 1898, n. 181

Riflettente variazioni da portarsi allo stanziamento del capitolo 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro (Esercizio 1897-98). (098U0181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-6-1898 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'articolo 6 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di Finanza e di Tesoro;
Visto il Nostro decreto in data 10 marzo 1898, n. 75, col quale fu autorizzato il Ministro del Tesoro a provvedere col 9 aprile 1898 al pagamento anticipato dei Buoni del Tesoro a lunga scadenza del capitale complessivo di L. 8,184,000;
Veduti i Nostri decreti in data 20 marzo e 10 aprile 1898, nn. 96 e 123, coi quali venne autorizzata rispettivamente l'iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico dell'annua rendita Consolidata 4.50% netto, con decorrenza:
dal 1° gennaio 1898 di L. 168,750
» 1° aprile 1898 . . » 170,550
----------
in complesso . . L. 339,300
----------
Vedute le leggi 22 luglio 1897, nn. 299 e 305, di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e dell'Entrata per l'esercizio 1897-98;
Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute, occorre ora di variare soltanto lo stanziamento al capitolo 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1897-98, aumentandolo della somma corrispondente al rateo suindicato della rendita Consolidata 4.50% netto inscritta come sopra, il quale rateo ammonta a L. 127,012,50;
Ritenuto che alle variazioni per diminuzione dipendente da interessi dei Buoni estinti con anticipazione, sia al capitolo 19 dello stato di previsione della spesa del Tesoro concernente gli interessi medesimi, sia al capitolo 20 dello stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio 1897-98 concernente l'imposta di Ricchezza mobile sugli interessi dei Buoni estinti, sarà provveduto, a suo tempo, col rendiconto consuntivo dell'esercizio stesso;
Ritenuto che alle conseguenti variazioni per aumento e diminuzione da portarsi ai rispettivi capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e dell'Entrata per l'esercizio 1898-99 sarà provveduto in sede di assestamento del bilancio per l'esercizio medesimo;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per effetto dell'iscrizione della rendita Consolidata 4.50%, netto con godimento dal:

dal 1° gennaio 1898 di L. 168,750
» 1° aprile 1898 . . » 170,550
----------
in complesso . . L. 339,300
----------

da valere per l'estinzione anticipata di buoni del Tesoro a lunga scadenza sarà aumentato della somma di L. 127,012,50 lo stanziamento del capitolo 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1897-98 con la denominazione «Rendita Consolidata 4.50% netto».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1898.

UMBERTO.

L. Luzzatti.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.