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LEGGE 6 marzo 1898, n. 59

Sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia Marina. (098U0059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-3-1898 al: 29-7-1926
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Art. 1



Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici.