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LEGGE 30 gennaio 1898, n. 21

Riflettente l'autorizzazione per esercitare il Credito fondiario nell'isola di Sardegna. (098U0021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-2-1898 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato ad affidare la continuazione ed il compimento della liquidazione dell'Istituto di credito fondiario della cessata Cassa di Risparmio di Cagliari, e a dare facoltà di esercitare il Credito fondiario nell'Isola di Sardegna alla Società che a tali scopi si costituirà fra i possessori di cartelle del detto Istituito.