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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 aprile 1998, n. 406

Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/2014)
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Testo in vigore dal: 10-12-1998
al: 6-9-2014
aggiornamenti all'articolo
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con 
I Ministri dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  dei
trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica 
 
  Visto il decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  recante
"attuazione delle direttive 91/156/CEE sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui
rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
imballaggi"; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  1997,  n.  389,  recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.
22, in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi  e  rifiuti
di imballaggi; 
  Visto l'articolo 30, del predetto decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, che disciplina la costituzione dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nonche'  le  procedure
di  iscrizione  all'Albo  medesimo  delle  imprese   che   effettuano
attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica di siti, di
bonifica  di   beni   contenenti   amianto,   di   commercio   e   di
intermediazione di rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento  e
di recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili
di smaltimento e di recupero; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  30,  comma   6,   del   decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  che  fissa  i  principi  di
organizzazione e di funzionamento dell'Albo nazionale  delle  imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti; 
  Considerato che ai sensi del  citato  articolo  30,  comma  6,  del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,  le  attribuzioni  e  le
modalita'  organizzative  dell'Albo  nazionale  delle   imprese   che
effettuano la gestione dei rifiuti, nonche' i requisiti,  i  termini,
le modalita' ed i diritti di iscrizione sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con  i  Ministri  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della  navigazione,
e del tesoro; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della  sezione
consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui alla nota UL/98/09602 del 22 maggio 1998; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Costituzione dell'Albo 
  1.  E'  costituito,  presso  il  Ministero  dell'ambiente,   l'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione  dei  rifiuti,  di
seguito denominato Albo. 
  2.  L'Albo  e'  articolato  in  sezioni  regionali;  nella  regione
Trentino-Alto Adige sono costituite due sezioni provinciali a  Trento
e Bolzano in luogo della sezione regionale. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
                              Note alle premesse: 
            - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  recante
          "Attuazione delle direttive 91/156 sui rifiuti,  91/689/CEE
          sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli  imballaggi  e  sui
          rifiuti di  imballaggio",  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  38  del  15  febbraio
          1997. 
            - Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante
          "Modificazioni ed integrazioni  al  decreto  legislativo  5
          febbraio 1997, n. 22, in materia  di  rifiuti,  di  rifiuti
          pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di  imballaggio"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          261 dell'8 novembre 1997. 
            - Il testo dell'art 30 del citato decreto  legislativo  5
          febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: 
            "Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). - 1.  L'Albo
          nazionale delle imprese esercenti  servizi  di  smaltimento
          dei  rifiuti  istituito   ai   sensi   dell'art.   10   del
          decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,  assume
          la  denominazione  di  Albo  nazionale  delle  imprese  che
          effettuano la gestione dei rifiuti, di  seguito  denominato
          Albo, ed e' articolato in un Comitato nazionale,  con  sede
          presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali,
          istituite  presso  le  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura  dei  capoluoghi  di  regione.  I
          componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali
          durano in carica cinque anni. 
            2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere  deliberante
          ed e' composto da quindici  membri  esperti  nella  materia
          nominati  con  decreto  del  Ministro   dell'ambiente,   di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, e designati rispettivamente: 
            a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con 
          funzioni di presidente; 
            b) uno  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente; 
               c) uno dal Ministro della sanita'; 
     d) uno dal Ministro dei trasporti e della  navigazione;  e)  tre
     dalle regioni; 
               f) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio; 
            g) sei dalle  categorie  economiche,  di  cui  due  delle
          categorie degli autotrasportatori. 
            3. Le sezioni  regionali  dell'Albo  sono  istituite  con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  da  emanarsi   entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e sono composte: 
            a) dal presidente della  camera  di  commercio  o  da  un
          membro  del  consiglio  camerale  all'uopo  designato,  con
          funzioni di presidente; 
            b)   da   un   funzionario   o   dirigente   esperto   in
          rappresentanza  della  giunta  regionale  con  funzioni  di
          vicepresidente; 
            c)   da   un   funzionario   o   dirigente   esperto   in
          rappresentanza   delle   province   designato   dall'unione
          regionale delle province; 
               d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente. 
            4.  Le  imprese  che  svolgono  a  titolo   professionale
          attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti e  le  imprese
          che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,  anche  se
          da  esse  prodotti,  nonche'  le  imprese   che   intendono
          effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica  dei
          beni contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione
          dei rifiuti, di gestione di impianti di  smaltimento  e  di
          recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
          mobili di smaltimento e  di  recupero  di  rifiuti,  devono
          essere  iscritte   all'Albo.   L'iscrizione   deve   essere
          rinnovata ogni cinque anni e  sostituisce  l'autorizzazione
          all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
          commercio e di intermediazione dei rifiuti;  per  le  altre
          attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
          il  cui  esercizio  sia  stato  autorizzato  ai  sensi  del
          presente decreto. 
            5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i  provvedimenti  di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione,   nonche',    dal    1    gennaio    1998,
          l'accettazione delle garanzie finanziarie, sono  deliberati
          dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede
          legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente
          ed 
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
            6. Con decreti del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto
          con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio    e
          dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e  del
          tesoro, da adottarsi entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite  le
          attribuzioni  e  le  modalita'   organizzative   dell'Albo,
          nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed  i  diritti
          d'iscrizione, le modalita' e  gli  importi  delle  garanzie
          finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato
          dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai seguenti
          principi: 
            a) individuazione di requisiti univoci per  l'iscrizione,
          al fine di semplificare le procedure; 
            b)    coordinamento    con    la    vigente     normativa
          sull'autotrasporto, in coerenza con  la  finalita'  di  cui
          alla precedente lettera a); 
            c) trattamento  uniforme  dei  componenti  delle  sezioni
          regionali, per garantire l'efficienza operativa; 
            d) effettiva copertura delle spese attraverso i 
          diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione. 
          7. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui ai commi  2
          e 3 continuano ad  operare,  rispettivamente,  il  Comitato
          nazionale e le sezioni regionali dell'Albo nazionale  delle
          imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
          all'art. 1  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n. 441. L'iscrizione all'Albo e' deliberata ai sensi  della
                        legge 11 novembre 1996, n. 575. 
            8. Fino all'emanazione dei decreti  di  cui  al  comma  6
          continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti.   Le
          imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica  dei
          siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio
          ed intermediazione dei rifiuti devono  iscriversi  all'Albo
          entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative
          norme tecniche. 
            9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate  e
          le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle
          imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
          all'art. 10 del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e  delle
          relative disposizioni di attuazione, alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
            10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica  e  di
          capacita'  finanziaria  per  l'iscrizione  all'Albo   delle
          aziende speciali, dei consorzi  e  delle  societa'  di  cui
          all'art.  22  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  che
          esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e'  garantito
          dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo
          e' effettuata  sulla  base  di  apposita  comunicazione  di
          inizio di attivita' del comune o del  consorzio  di  comuni
          alla   sezione   regionale    dell'Albo    territorialmente
          competente ed e' efficace  solo  per  le  attivita'  svolte
          nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai  quali
          il comune stesso partecipa. 
            11.  Avverso  i  provvedimenti  delle  sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro  trenta
          giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso  al
          Comitato nazionale dell'Albo. 
            12. Alla  segreteria  dell'Albo  e'  destinato  personale
          comandato da amministrazioni dello Stato ed enti  pubblici,
          secondo  criteri  stabiliti  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. 
            13.  Agli  oneri  per  il  funzionamento   del   Comitato
          nazionale e delle sezioni  regionali  si  provvede  con  le
          entrate derivanti dai diritti di segreteria e  dai  diritti
          annuali d'iscrizione, secondo  le  modalita'  previste  dal
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  20  dicembre  1993  e
          successive modifiche. 
            14. Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 407, non si applica alle domande di 
          iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. 
            15. Per le attivita' di cui al comma 4, le autorizzazioni
          rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 settembre 1982, n.  915,  in  scadenza,  sono
          prorogate,  a  cura  delle  amministrazioni  che  le  hanno
          rilasciate, fino alla  data  di  efficacia  dell'iscrizione
          all'Albo  o  a  quella  della  decisione   definitiva   sul
          provvedimento  di  diniego   di   iscrizione.   Le   stesse
          amministrazioni adottano i  provvedimenti  di  diffida,  di
          variazione, di  sospensione  o  di  revoca  delle  predette
          autorizzazioni. 
            16. Le imprese che effettuano  attivita'  di  raccolta  e
          trasporto dei rifiuti sottoposti a  procedure  semplificate
          ai  sensi  dell'art.  33,  ed  effettivamente  avviati   al
          riciclaggio  ed  al  recupero,  non  sono  sottoposte  alle
          garanzie finanziarie di cui al  comma  6  e  sono  iscritte
          all'Albo previa comunicazione di inizio di  attivita'  alla
          sezione  regionale   territorialmente   competente.   Detta
          comunicazione deve essere rinnovata ogni due  anni  e  deve
          essere corredata da idonea  documentazione  predisposta  ai
          sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991,  n.  324,  e
          successive  modifiche  ed   integrazioni,   nonche'   delle
          deliberazioni del Comitato 
          nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi: 
            a) la quantita', la natura, l'origine e la 
          destinazione dei rifiuti; 
               b) la frequenza media della raccolta; 
            c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e  della
          tipologia  del  mezzo  utilizzato  ai  requisiti  stabiliti
          dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; 
            d) il  rispetto  delle  condizioni  ed  il  possesso  dei
          requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e  di  capacita'
          finanziaria. 
            16-bis.  Entro  dieci  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione di inizio di attivita' le sezioni regionali e
          provinciali iscrivono le imprese  di  cui  al  comma  1  in
          appositi  elenchi   dandone   comunicazione   al   Comitato
          nazionale, alla provincia  territorialmente  competente  ed
          all'interessato.  Le  imprese  che  svolgono  attivita'  di
          raccolta e trasporto  di  rifiuti  sottoposti  a  procedure
          semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi  alle
          disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998. 
            17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto  1990,
          n. 241". 
            - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".