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DECRETO-LEGGE 29 settembre 1998, n. 335

Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1998, n. 409 (in G.U. 28/11/1998, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/1998)
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Testo in vigore dal:  30-9-1998 al: 28-11-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per regolare la materia del lavoro straordinario di cui all'articolo 5- bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di lavoro straordinario
1. L'articolo 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.
2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.
3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnicoproduttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;
c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.".
2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.