stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1998, n. 323

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-09-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
nascondi
Testo in vigore dal: 31-5-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore, ed in particolare l'articolo 1; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Considerati gli  ordini  del  giorno  presentati  alla  Camera  dei
deputati ed al  Senato  della  Repubblica  ed  accolti  dal  Governo,
rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno
1997 e del 2 dicembre 1997; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del  23
e del 25 giugno 1998; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 1998; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
                              E m a n a 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    Finalita' dell'esame di Stato 
  1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di  istruzione
secondaria superiore hanno come fine l'analisi e  la  verifica  della
preparazione  di  ciascun  candidato  in  relazione  agli   obiettivi
generali e specifici propri di ciascun indirizzo di  studi;  essi  si
sostengono al termine del corso  di  studi  della  scuola  secondaria
superiore e, per  gli  istituti  professionali  e  per  gli  istituti
d'arte, al termine dei corsi integrativi. 
  2. Gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di  istruzione
secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale. 
  3. L'analisi e la verifica della preparazione di ciascun  candidato
tendono  ad  accertare  le  conoscenze  generali  e  specifiche,   le
competenze  in  quanto  possesso  di  abilita',  anche  di  carattere
applicativo,  e  le  capacita'  elaborative,   logiche   e   critiche
acquisite. 
                                                                ((2)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ha disposto (con l'art. 26,  comma
6, lettera a)) che "Con effetto  a  partire  dal  1°  settembre  2018
cessano di avere efficacia: [...] le disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,  fatto  salvo
l'articolo 9, comma 8".