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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 giugno 1998, n. 289

Regolamento recante norme per la concessione dell'autorizzazione generale prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2003)
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Testo in vigore dal:  3-9-1998 al: 19-5-2003
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IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 3381/94 e la decisione 94/942/PESC, Politica estera di sicurezza comunitaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 367 del 31 dicembre 1994, che istituiscono un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;
Vista la decisione 96/613/PESC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 278 del 30 ottobre 1996;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994;
Visto, in particolare, l'articolo 45, comma 3, secondo cui la concessione delle formalità semplificate, prevista dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 aprile 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 70479 del 20 maggio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'esportazione ed il transito dei beni a duplice uso indicati nell'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 96/613 PESC, come modificata dalla decisione 97/100/PESC del 20 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 34 del 4 febbraio 1997, può aver luogo anche con autorizzazione generale limitatamente alle destinazioni ed ai beni indicati rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- Il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.
- La decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942 PESC del 19 dicembre 1994, reca azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato dell'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.
- La decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 96/613 PESC del 22 ottobre 1996, modifica la decisione 94/942 PESC relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato dell'Unione europea, riguardante il controllo dell'esportazione di beni a duplice uso.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempiemento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994.
- Il comma 3 dell'art. 45 della suddetta legge così recita:
"3. La concessione delle formalità semplificate prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero".
- L'art. 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 così recita:
"Art. 6. - 1. Per ogni operazione di esportazione soggetta al presente regolamento è richiesta un'autorizzazione specifica. Tuttavia gli Stati membri possono concedere le agevolazioni di formalità semplificate come previsto ai punti seguenti:
a) un'autorizzazione generale per un bene o una categoria di beni a duplice uso, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II della decisione 94/942/PESC;
b) un'autorizzazione globale ad un determinato esportatore per un tipo o una categoria di beni a duplice uso, valida per le esportazioni dirette ad una o più destinazioni specifiche;
c) procedure semplificate nel caso in cui uno Stato membro richieda un'autorizzazione in forza dell'articolo 5.
2. Se del caso, un'autorizzazione d'esportazione può essere subordinata a determinati requisiti e condizioni. Le autorità competenti di uno Stato membro possono, in particolare, richiedere una dichiarazione sull'utilizzazione finale e imporre altre condizioni riguardanti l'utilizzazione finale c/o la riesportazione dei beni.
3. L'autorizzazione di esportazione è valida nell'insieme delle Comunità".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, reca attuazione del regolamento (CE) n. 3381/94 e della decisione n. 94/942 PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso.
La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il comma 3 dell'art. 17 della suddetta legge, così recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Taliregolamenti, per materie di competenza, di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Essi debbono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- L'allegato I della decisione del Consiglio dell'Unione europea 96/613 PESC così recita:
"Elenco di cui all'articolo 2 della decisione e all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3381/94 (Elenco comune dei beni a duplice uso la cui esportazione dalla Comunità europea è soggetta a controllo).
ELENCO DEI BENI A DUPLICE USO
Il presente elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, compresi il regime Wassenaar, il regime di controllo della tecnologia relativa ai missili, il gruppo di fornitori di articoli nucleari e il gruppo Australia.
Non è stato tenuto conto degli articoli che gli Stati membri desiderano iscrivere in un elenco di esclusione.
Non è stato tenuto conto dei controlli nazionali (controlli non effettuati a titolo di un regime) eventualmente mantenuti da Stati membri.
NOTE GENERALI ALL'ALLEGATO 1
1. Per l'autorizzazione di beni progettati o modificati per uso militare si vedano i pertinenti elenchi dei singoli Stati membri. I riferimenti "Vedere anche elenco dei materiali di armamento" del presente allegato rimandano agli stessi elenchi.
2. È sottoposta ad autorizzazione per l'esportazione qualsiasi merce (compresi gli impianti) non specificata nel presente elenco qualora in tale merce (compresi gli impianti) siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questa possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati elementi principali occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altri fattori e circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale della merce in esportazione.
3. L'autorizzazione all'esportazione delle tecnologie elencate nel presente elenco è limitata alle sole tecnologie in forma tangibile.
4. Le merci specificate nel presente elenco sono da intendersi sia nuove che usate".