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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 1998, n. 275

Regolamento recante disciplina delle modalità di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/08/1998
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Testo in vigore dal: 26-8-1998
              IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con 
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA 
                 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA e 
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449,  recante  "Misure  per  la
stabilizzazione  della  finanza  pubblica",  pubblicata   supplemento
ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n.  302  del  30  dicembre
1997; 
  Visto, in  particolare,  l'articolo  5  della  predetta  legge  che
prevede la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella  forma
del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o piu'  decreti
emanati dal Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro
dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
per la determinazione delle specifiche modalita' di attuazione; 
  Visto  il  comma  5  del  predetto  articolo  5  che   ne   esclude
dall'applicazione i seguenti settori di cui alla comunicazione  della
Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06:  settori  disciplinati
dal trattato  CECA;  costruzione  navale,  trasporti,  agricoltura  e
pesca; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998; 
  Considerato di non accogliere l'osservazione contenuta nel predetto
parere in merito all'opportunita' di fissare nel presente regolamento
i termini per la  presentazione  delle  domande  e  le  modalita'  di
inoltro e documentazione, in quanto il rinvio a decreti del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  trova  le
sue giustificazioni pratiche nell'impossibilita' di definire in  sede
di regolamento medesimo i tempi nei quali,  in  ciascun  anno  e  per
tutto il periodo di vigenza dell'atto, si renderanno  disponibili  le
risorse finanziarie necessarie per la copertura  delle  agevolazioni,
con la loro connessa quantificazione,  nonche'  nella  necessita'  di
adeguare, con la massima flessibilita', gli aspetti di mero dettaglio
della procedura per l'ammissione alle agevolazioni alle normative  in
materia di archiviazione  e  trasmissione  di  documenti  con  utenti
informatici e telematici e di  semplificazione  della  documentazione
amministrativa, in corso di continua evoluzione; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota 3-3903M del 16 luglio 1998; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                           Ambito operativo 
  1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,
il presente decreto disciplina le  modalita'  di  concessione  di  un
credito di imposta per: 
  a) ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo
determinato, di titolari di dottorato di ricerca o di  possessori  di
altro titolo di formazione postlaurea, conseguito  anche  all'estero,
nonche' di laureati con esperienza nel settore della ricerca; 
  b) ogni nuovo contratto per attivita' di ricerca  commissionata  ad
universita', consorzi e centri  interuniversitari,  enti  pubblici  e
istituzioni  di  ricerca  di  cui  all'articolo  8  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre  1993,  n.  593,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   Ente   per   le   nuove
tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (E.N.E.A.),  Agenzia  spaziale
italiana  (A.S.I.),  fondazioni  private  che  svolgono  direttamente
attivita' di ricerca scientifica, laboratori di  cui  all'articolo  4
della legge 17 febbraio 1982, n. 46; 
  c) l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per
la frequenza  a  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  se  il  relativo
programma di ricerca e' concordato con il beneficiario. 
  2. Ai sensi del presente decreto si intende: 
  a) per "ricerca", la definizione di cui alla disciplina comunitaria
per gli  aiuti  di  Stato  alla  ricerca  e  sviluppo  n.  96/C45/06,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  del  17
febbraio 1996, n. C45/C; 
  b) per "universita'", le universita' e gli istituti  di  istruzione
universitaria  o  di  grado  universitario  statali  e  non  statali,
istituite nel territorio dello Stato; 
  c) per "consorzi interuniversitari", i consorzi  costituiti  tra  i
soggetti di cui alla lettera b), ai sensi degli articoli  91,  ultimo
comma, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
del 1980, n. 382; 
  d) per "centri interuniversitari", i soggetti costituiti  ai  sensi
dell'articolo 91 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382; 
  e) per  "titolo  di  formazione  postlaurea",  il  relativo  titolo
conseguito anche all'estero, comunque riconosciuto in Italia; 
  f) per "fondazioni private che svolgono direttamente  attivita'  di
ricerca", le fondazioni  riconosciute  e  costituite  nel  territorio
dello Stato,  il  cui  patrimonio  e'  finalizzato  allo  svolgimento
diretto di attivita' di ricerca; 
  g) per "soggetti operanti nel territorio nazionale", i soggetti ivi
residenti  o  anche  non  residenti,  che  possiedono   una   stabile
organizzazione nel territorio dello Stato. 
  h) per "aree depresse", le aree di cui agli obiettivi 1, 2 e  5  b)
del  regolamento  CEE  n.  2052/88,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni nonche' quelle ammesse in deroga ai sensi  dell'articolo
92, n. 3, lettera a) n. 3, lettera c) del trattato  istitutivo  della
Comunita'; 
  i) per "Fondo" e "disponibilita' del Fondo", il fondo speciale  per
la ricerca  applicata,  istituito  dall'articolo  4  della  legge  25
ottobre 1968, n. 1089 e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio
1982, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni. 
    

            Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    5  della legge 27
          dicembre 1997, n.  449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica):
            "Art. 5 (Incentivi per la ricerca scientifica). - 1. Alle
          piccole e medie imprese,   come definite   ai  sensi  della
          disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di  Stato alle
          medesime  destinati,  alle imprese artigiane e  ai soggetti
          di cui  all'art. 17  della legge  5 ottobre 1991, n.   317,
          al    fine  di potenziarne   l'attivita' di   ricerca anche
          avviando  nuovi  progetti, e'  concesso,   a   partire  dal
          periodo   di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito
          di imposta pari:
            a) a  15 milioni di lire  per ogni nuova  assunzione    a
          tempo  pieno,  anche  con   contratto a tempo  determinato,
          fino  ad un massimo  di 60 milioni di lire    per  soggetto
          beneficiario,  di    titolari  di dottorato di ricerca o di
          possessori   di  altro  titolo  di  formazione  postlaurea,
          conseguito  anche    all'estero,  nonche' di laureati   con
          esperienza nel settore della ricerca;
            b)  al 60  per cento   degli importi   per  ogni    nuovo
          contratto    per  attivita'  di  ricerca commissionata   ad
          universita', consorzi e  centri  interuniversitari,    enti
          pubblici  e  istituzioni di  ricerca di  cui all'art. 8 del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio    dei Ministri 30
          dicembre  1993, n.   593, e   successive modificazioni    e
          integrazioni,  Ente  per  le nuove tecnologie,  l'energia e
          l'ambiente  (ENEA),  Agenzia   spaziale   italiana   (ASI),
          fondazioni  private  che svolgono direttamente attivita' di
          ricerca scientifica, laboratori   di cui all'art.  4  della
          legge  17 febbraio  1982, n. 46, nonche' degli  importi per
          assunzione degli  oneri    relativi  a  borse  di    studio
          concesse  per  la    frequenza  a corsi   di dottorato   di
          ricerca,  nel caso  il relativo  programma di  ricerca  sia
          concordato con il soggetto di cui al presente comma.
            2.  Le  agevolazioni di cui al  comma 1, lettera a), sono
          concesse ai soggetti  di cui  al  comma   1 operanti    nel
          territorio nazionale  a condizione che:
            a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione,
          realizzi, nell'anno di riferimento del credito  di imposta,
          un incremento netto del numero di dipendenti a  tempo pieno
          rispetto   all'anno   precedente,  comprendendovi  anche  i
          dipendenti assunti a tempo  determinato e con contratti  di
          formazione  e    lavoro. Per   i soggetti  beneficiari gia'
          costituiti   al   30 settembre   1997,   l'incremento    e'
          commisurato    al  numero  dei  dipendenti esistenti a tale
          data;
            b)  si verifichino  le fattispecie  di  cui all'art.   4,
          comma  5), lettere b), c), d), e) e g).
            3.  Le agevolazioni   di cui al comma 1, lettera  b) sono
          concesse ai soggetti di cui al comma 1   operanti su  tutto
          il   territorio  nazionale  a  condizione  che    l'importo
          contrattuale di cui al  predetto comma 1,  lettera  b),  si
          riferisca  ad  atto  stipulato  nei  periodi   di imposta a
          partire da quello   in corso al 1 gennaio  1998    e  negli
          stessi  periodi  il  soggetto    beneficiario realizzi   un
          incremento netto  dei predetti importi.
            4. Le   agevolazioni di cui al    comma  1,  lettera  b),
          possono  essere concesse   anche ad  altre imprese  di  cui
          all'art.  2195 del  codice civile,   non   comprese   nella
          definizione   di   cui   al   comma   1,   a condizione che
          l'importo  assegnato  annualmente  alla    copertura  delle
          medesisne agevolazioni, ai sensi del  comma 7, sia comunque
          destinato  prioritariamente  ai soggetti  di cui al comma 1
          e che l'investimento in  ricerca  sia aggiuntivo  ai  sensi
          della disciplina  comunitaria vigente   per gli   aiuti  di
          Stato    alla  ricerca    e  sviluppo,    secondo modalita'
          attuative  e  parametri  di  riferimento  determinati   dai
          decreti di cui al predetto comma 7.
            5.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si
          applicano per i settori esclusi  di cui alla  comunicazione
          della  Commissione  delle Comunita'  europee  96/C68/06. Le
          agevolazioni   di   cui al    presente  articolo  non  sono
          cumulabili  con  altre agevolazioni  disposte per la stessa
          finalita' da  norme  nazionali o  regionali   ad  eccezione
          di  quelle  previste    dall'art. 14 della legge  24 giugno
          1997, n.  196, e successive modificazioni,  e dall'art.  13
          del   decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79, convertito,  con
          modificazioni,   dalla legge    28  maggio  1997,  n.  140,
          secondo  misure determinate   dai decreti di cui al comma 7
          del  presente  articolo.    I  predetti   decreti   possono
          altresi'  determinare la  cumulabilita' delle  agevolazioni
          di cui  al presente articolo   con benefici    concessi  ai
          sensi   della      comunicazione  della  Commissione  delle
          Comunita' europee di cui al presente comma, purche' non sia
          superato  il limite massimo per soggetto   beneficiario  di
          cui  al   comma 1,   lettera  a)  relativamente al  credito
          di imposta  ivi previsto.
            6. Si applicano   ai  crediti  di  imposta  di  cui    al
          presente  articolo le disposizioni di cui all'art. 4, commi
          4, 6 e 7.
            7. Con  uno o piu' decreti  del Ministro  delle  finanze,
          emanati  di  concerto  con  il  Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica  e con  il Ministro
          del  tesoro,    del  bilancio     e  della   programmazione
          economica,  sono determinati le modalita' di attuazione del
          presente   articolo, nonche' di controllo    e  regolazione
          contabile  dei   crediti    di   imposta  e    gli  importi
          massimi   per  soggetto beneficiario   delle   agevolazioni
          di    cui   al   comma 1,   lettera   b), nonche'   possono
          essere rideterminati  gli  importi  dei crediti  di imposta
          di cui   al comma   1, lettere   a)  e    b).  Gli    oneri
          derivanti  dall'attuazione   del   presente  articolo,  per
          quanto  concerne  gli interventi nelle  aree depresse, sono
          posti  a  carico delle  quote di cui all'art.  4, comma 11;
          per quanto riguarda gli   interventi sulle altre  aree  del
          Paese  e gli  interventi rimasti esclusi dalle quote di cui
          all'art. 4,  comma  11,  gli oneri  sono  posti   a  carico
          delle  disponibilita'  di   cui al   fondo speciale  per la
          ricerca applicata, istituito  dall'art.  4 della  legge  25
          ottobre  1968, n.  1089,  e disciplinato  ai  sensi   della
          legge    17  febbraio    1982,    n.    46,    e successive
          modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite  quote
          non   superiori  a   lire  80  miliardi  annui   e  secondo
          modalita' determinate  nei decreti   di cui    al  presente
          comma,  allo    scopo non assegnando specifici stanziamenti
          per le finalita' di cui all'art. 10 della predetta legge n.
          46 del 1982.
            8. All'art. 14  della legge 24 giugno 1997, n.  196, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma  1, dopo le parole: ''19 dicembre   1992,  n.
          488;''  sono inserite le seguenti:  ''art. 11, comma 5, del
          decetolegge 16 maggio 1994, n.  299, e  relativa legge   di
          conversione  19 luglio  1994, n.  451'';
            b) al comma  2, dopo le parole: ''degli enti  pubblici di
          ricerca''   sono   inserite   le   seguenti:  ''e     delle
          universita''' e dopo le parole:  ''consentito  agli  enti''
          sono   inserite  le  seguenti:  ''e  agli atenei'';
            c) al comma 3, primo periodo,  dopo le parole: ''rapporto
          di lavoro con l'ente'' sono inserite le seguenti:  ''o  con
          l'ateneo''   e   al   terzo   periodo,   dopo   le  parole:
          ''corrisposto dall'ente'', sono inserite le  seguenti:  ''o
          dall'ateneo'';
            d)  al    comma  4,  le parole   da: ''nonche' per l'anno
          l998'' fino a:  ''n. 451'' sono sostituite  dalle seguenti:
          ''nonche', dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei,  a
          valere sui trasferimenti statali ad essi destinati'' e dopo
          le  parole: ''enti pubblici di ricerca'' sono  inserite  le
          seguenti: ''e alle universita'''".
            -  La    comunicazione della Commissione delle  Comunita'
          europee 96/C 68/06,  concernente gli   aiuti de    minimis,
          ritenuti    compatibili con l'art. 92  del trattato  Ce, e'
          pubblicata  nella    Gazzetta  Ufficiale  delle   Comunita'
          europee  del 6   marzo 1996. Essa prevede, tra l'altro, che
          la  regola    de  minimis  non  si  applica  ai     settori
          disciplinati  dal  trattato CECA  alla costruzione  navale,
          al  settore dei  trasporti e agli aiuti concessi per  spese
          relative ad attivita' dell'agricoltura o della pesca.
            - Si  riporta il testo vigente  dell'art. 17 della  legge
          23  agosto  1988,   n. 400   (Disciplina  dell'attivita' di
          Governo e  ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri):
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le   norme generli regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  ministro o di
          autorita' sottordinate al  ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposa  del   Ministro   competente
          d'intesa  con  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          succesive    modificazioni,    con  i   contenuti   e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".

    
           Note all'art. 1: 
            - L'art. 5 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e'
          riportato in nota alle premesse. 
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del D.P.C.M. 30
          dicembre  1993,  n.   593   (Regolamento   concernente   la
          determinazione  e   la   composizione   dei   comparti   di
          contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, 
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29): 
            "Art. 8 (Comparto del porsonale delle istituzioni e degli
          enti di ricerca e sperimentazione). -  1.  Il  Comparto  di
          contrattazione collettiva  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera f), comprende il personale dipendente: 
            dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di
          cui al punto 6 della tabella allegata alla legge  20  marzo
          1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni; 
              dall'Istituto superiore di sanita' (ISS); 
            dall'Istituto superiore per la prevenzione e la 
          sicurezza del lavoro (ISPESL); 
              dall'Istituto italiano di medicina sociale; 
              dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
            dagli istituti di ricerca e sperimentazione 
          agraria e talassografici; 
              dalle stazioni sperimentali per l'industria; 
            dal  Centro  ricerche   esperienze   studi   applicazioni
          militari (C.R.E.S.A.M.); 
            dall'Istituto per le  telecomunicazioni  e  l'elettronica
          della     marina     militare     "Giancarlo      Vallauri"
          (Marinateleradar); 
              dall'Area di ricerca di Trieste. 
            2.  Il  contratto  collettivo  nazionale  riguardante   i
          dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato: 
               a) per la parte pubblica: 
            dall'Agenzia di cui all'art. 50 del  decreto  legislativo
          n. 29/1993; 
               b) per la parte sindacale: 
            dalle     organizzazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale   nell'ambito   del
          comparto di cui al presente articolo; 
            dalle confederazioni sindacali maggiormente 
          rappresentative sul piano nazionale". 
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 4, della legge 17
          febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori 
          dell'economia di rilevanza nazionale): 
            "Art. 4. - Per facilitare l'accesso della piccola e media
          industria al ''Fondo speciale per  la  ricerca  applicata''
          nonche' il trasferimento delle  conoscenze  ed  innovazioni
          scientifiche alle stesse aziende, possono  essere  concessi
          contributi  alle  aziende  di  cui  al  presente  articolo,
          singole o consorziate, a fronte di spese sostenute  per  lo
          svolgimento di ricerche di carattere applicativo,  fino  ad
          un importo massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel
          limite di 200 milioni per singolo richiedente per anno. 
            Le  ricerche  devono  essere  svolte  presso   laboratori
          esterni  pubblici  e  privati   altamente   qualificati   e
          debitamente autorizzati dal Ministro per  il  coordinamento
          delle iniziative per la ricerca scientifica e  tecnologica,
          sentiti  i  Ministri  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, dell'agricoltura e  delle  partecipazioni
          statali, che li includera' in apposito albo entro due  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
            L'IMI  eroghera'  i  contributi  su  presentazione  delle
          fatture convenientemente documentate,  in  particolare  sul
          tipo,  la  qualita',  il  contenuto  della  ricerca  e  del
          servizio svolti. 
            I contributi vengono erogati a  valere  sulla  quota  del
          fondo riserva  alla  piccola  e  media  industria,  per  un
          importo massimo pari al  15  per  cento  del  totale  della
          riserva disponibile in un anno. 
            Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per  la
          ricerca scientifica e tecnologica adotta,  entro  due  mesi
          dall'entrata in vigore della presente legge, il 
          regolamento di attuazione della presente norma". 
            - La disciplina comunitaria per gli aiuti di  Stato  alla
          ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, recante, fra l'altro,  in
          allegato la definizione di  ricerca,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 17  febbraio
          1996, n. C45/C. 
            - Si riportano i testi degli articoli  91  e  91-bis  del
          decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  382  dell'11
          luglio 1980, come modificato dalla legge 9  dicembre  1985,
          n. 705: 
            "Art. 91 (Collaborazione interuniversitaria).  -  Per  le
          finalita' di cui ai precedenti articoli  65  e  90  possono
          essere altresi'  costituiti,  tramite  convenzioni  tra  le
          universita' interessate, centri  di  ricerca  o  centri  di
          servizi interuniversitari, rispettivamente quali  strumenti
          di collaborazione scientifica tra  docenti  di  universita'
          diverse o quali sedi di servizi scientifici  utilizzati  da
          piu' universita'. 
            In particolare, i centri  possono  collegare  universita'
          della stessa citta', della  stessa  regione  o  di  regioni
          finitime,   ovvero   costituire   sede   di    cooperazioni
          scientifiche  nazionali  anche  ai  fini  dei  progetti  di
          ricerca finanziati con il 40 per cento  dello  stanziamento
          di cui al primo comma dell'art. 89. 
            Le norme relative al funzionamento ed alla  gestione  dei
          centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei
          precedenti articoli  nella  convenzione  di  cui  al  primo
          comma. Ogni universita' puo' disporre l'assegnazione presso
          i centri di personale docente per non oltre tre anni in  un
          decennio, sentite le facolta' interessate, e  di  personale
          amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario, sentita  la
          commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre  1977,
          n. 808. 
            Sono consentite convenzioni tra  universita'  italiane  e
          universita' di paesi  stranieri  per  attivita'  didattiche
          scientifiche integrate e per programmi integrati di  studio
          degli studenti, nonche' per esperienze nell'uso di apparati
          tecnicoscientifici di particolare complessita'. 
            Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal
          consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme
          del senato accadenico, sono autorizzate dal Ministro  della
          pubblica istruzione, con proprio  decreto,  sulla  base  di
          criteri definiti con apposito decreto emanato dallo  stesso
          Ministro della pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il
          Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro.  Il
          decreto di autorizzazione indichera' altresi' l'entita' del
          relativo  finanziamento  posto  a   carico   dell'ordinario
          stanziamento di  bilancio  all'uopo  iscritto  in  apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero della pubblica istruzione. 
            Sono a carico dell'universita' di appartenenza le spese e
          l'organizzazione  per  la  partecipazione   di   professori
          universitari in rappresentanza delle  universita'  italiane
          in organismi internazionali che perseguono le finalita'  di
          cui  al  precedente  quarto  comma,  secondo  modalita'  da
          stabilire con apposito decreto presidenziale. 
            I   consorzi   interuniversitari   costituiti   tra    le
          universita' italiane  per  il  perseguimento  di  finalita'
          istituzionali  comuni  alle  universita'  consorziate  sono
          finanziati in via ordinaria  con  fondi  di  pertinenza  di
          ciascuna  universita'  interessata,  con  le  modalita'  di
          erogazione,  alle  quali  il   Ministero   della   pubblica
          istruzione si attiene, stabilite nelle 
          convenzioni stipulate tra le stesse universita'". 
            "Art. 91-bis (Partecipazione a consorzi e a  societa'  di
          ricerca). - Le universita' possono partecipare a consorzi o
          a societa' di capitale per la progettazione e  l'esecuzione
          di  programmi  di   ricerca   finalizzati   allo   sviluppo
          scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi  25  ottobre
          1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21  maggio  1981,  n.
          240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 
          1983, n. 651, a condizione che: 
            a) la loro partecipazione sia rappresentata da  esclusivo
          rapporto di prestazione di opera scientifica; 
            b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione  per  esse  da
          eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro
          e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti 
          per finalita' di carattere scientifico; 
            c)   sia   assicurata   la    partecipazione    paritaria
          dell'universita',  nell'impostazione   dei   programmi   di
          ricerca; 
            d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti  non
          inferiori  alla  meta'  da  parte  di  organismi   pubblici
          nazionali, internazionali o esteri; 
            e) ogni eventuale emolumento  corrisposto  ai  professori
          universitari o ai  ricercatori  che  facciano  parte  degli
          organi   sociali   sia   versato   alle   universita'    di
          appartenenza. I proventi derivanti da  eventuali  contratti
          di ricerca o di consulenza richiesti ad  universita'  siano
          corrisposti secondo quanto stabilito  nel  precedente  art.
          66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da
          queste destinati a fini di ricerca. 
            La  partecipazione  dell'universta'  e'  deliberata   dal
          consiglio  di  amministrazione,  udito  il   collegio   dei
          revisori". 
            - Il regolamento (CEE) n. 2052/1988 del  Consiglio  delle
          comunita'  europee  del  24  giugno  1988,  relativo   alle
          missioni dei  Fondi  a  finalita'  strutturali,  alla  loro
          efficacia e al  coordinamento  dei  loro  interventi  e  di
          quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri
          strumenti  finanziari  esistenti,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale - 2 serie speciale -  Comunita'  europee
          del  15  settembre  1988,  ed  e'  stato   modificato   dal
          regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20  luglio
          1993. Si riporta il testo vigente dell'art. 1: 
            "Art. 1 (Obiettivi). - L'azione che la Comunita'  conduce
          attraverso i Fondi strutturali; lo strumento finanziario di
          orientamento  della  Pesca   (SFOP),   istituito   con   il
          regolamento  (CEE)  n.  2080/1993,  la  BEI,  lo  strumento
          finanziario  di  coesione  e  altri  strumenti   finanziari
          esistenti va a sostegno del conseguimento  degli  obiettivi
          generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato. I
          Fondi strutturali; lo SFOP, la BEI e  gli  altri  strumenti
          finanziari esistenti  contribuiscono  ciascuno  in  maniera
          adeguata al conseguimento  dei  seguenti  cinque  obiettivi
          prioritari: 
            1) promuovere lo  sviluppo  e  l'adeguamento  strutturale
          delle regioni il cui sviluppo e' in ritardo, in appresso 
          denominato ''obiettivo n. 1''; 
            2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere  o  parti
          di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le  comunita'
          urbane gravemente colpite dal declino 
          industriale, in appresso denominato ''obiettivo n. 2''; 
            3) lottare contro la disoccupazione  di  lunga  durata  e
          facilitare  l'inserimento  professionale  dei   giovani   e
          l'integrazione delle persone minacciate di  esclusione  dal
          mercato del lavoro, in appresso denominato  ''obiettivo  n.
          3''; 
            4)  agevolare  l'adattamento  dei  lavoratori   e   delle
          lavoratrici ai mutamenti industriali e  all'evoluzione  dei
          sistemi di produzione, in appresso  denominato  ''obiettivo
          n. 4''; 
              5) promuovere lo svilppo rurale: 
            a)  accelerando  l'adegumento  delle  strutture  agrarie,
          nell'ambito della riforma della politica agricola comune; 
            b) agevolando  lo  sviluppo  e  l'adeguamento  struttuale
          delle zone rurali, (in appresso denominati  rispettivamente
          ''obiettivo n. 5 a)'' e ''obiettivo n. 5 b)''. 
            Nel quadro della revisione della  politica  comune  della
          pesca, le misure di adeguamento delle strutture 
          della pesca rientrano nell'obiettivo n. 5 a)". 
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge  25
          ottobre  1968,  n.  1089   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 30 agosto  1968,  n.  918,
          recante  provvidenze  creditizie,  agevolazioni  fiscali  e
          sgravio di oneri sociali per  favorire  nuovi  investimenti
          nei    settori    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato e nuove norme sui territori  depressi  del
          centronord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e 
          sulle ferrovie dello Stato.): 
            "Art. 4. - Allo scopo di accelerare  il  progresso  e  lo
          sviluppo del sistema industriale del Paese  e  la  adozione
          delle  tecnologie  e  delle  tecniche  piu'   avanzate   e'
          autorizzata la spesa di  100  miliardi  da  destinare  alla
          ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale
          presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra  con
          le modalita' proprie dell'Istituto ed in base  ad  apposita
          convenzione da stipularsi tra il Ministro per il  tesoro  e
          l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo. 
            L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di
          cui al comma precedente secondo le direttive di politica di
          ricerca scientifica e tecnologica nazionale  ed  i  settori
          prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente,
          su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca 
          scientifica e tecnologica: 
            a) sotto forma di partecipazione al capitale di  societa'
          di ricerca costituite da enti pubblici economci, da 
          imprese industriali o loro consorzi; 
            b) sotto forma di  crediti  agevolati  ad  enti  pubblici
          economici, imprese industriali o loro consorzi nonche' alle
          societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a); 
            c) sotto forma di interventi nella spesa -  nella  misura
          non superiore al 70 per cento dei  progetti  di  ricerca  -
          presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera  b),
          disciplinati da  contratti  che  prevederanno  il  rimborso
          degli interventi in  rapporto  al  successo  della  ricerca
          ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei
          risultati della ricerca all'IMI. 
            In via eccezionale il CIPE su proposta del  Ministro  per
          il coordinamento della ricerca  scientifica  e  tecnologica
          puo', per programmi che hanno per obiettivo  la  promozione
          dell'industria  nazionale   in   settori   tecnologicamente
          avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare  l'intervento
          fino all'ammontare complessivo delle spese previste per  la
          ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo
          sviluppo del prodotto; 
            d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura  non
          superiore al  20  per  cento  -  dei  progetti  di  ricerca
          presentati dai soggetti di  cui  sopra  aventi  particolare
          rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta  in  volta,
          dal  CIPE,  il  quale  potra'  consentire,   altresi',   la
          cumulabilita' di detti contributi con  le  altre  forme  di
          intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota
          del fondo da  destinare  a  contributi  nella  spesa  sara'
          determinata dal CIPE. 
            I programmi, i progetti e le singole  proposte  esecutive
          con  l'indicazione  delle  forme   di   utilizzazione   dei
          risultati della ricerca, sono presentati dagli  interessati
          all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al  Ministro
          per il 
          coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. 
            Il  Ministro   per   il   coordinamento   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, che partecipa  di  diritto  alle
          riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista
          dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti
          agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati
          dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo  e
          li sottopone all'approvaone del CIPE. 
            Entro il 15 settembre di ogni anno  il  Ministro  per  il
          coordinamento  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica
          riferisce al CIPE sulla gestione del fondo  ai  fini  degli
          adempimenti  di  cui  al  precedente  comma,  e   trasmette
          relazione in materia al Parlamento. 
            In relazione all'impegno e alla  vastita'  della  ricerca
          l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui  al  secondo
          comma, valutando il rischio economico  e  tecnico  connesso
          alla ricerca. A seconda dei tipi di  intervento  prescelti,
          l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con  gli  enti
          economici, le imprese o  i  loro  consorzi  richiedenti,  e
          tenendo  conto  dell'impegno  finanziario,  concordera'   i
          termini dell'interesse nazionale o 
          privato dei risultati della ricerca. 
            Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da
          determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata  alla
          ricerca tecnologica e tecnica di piccole  e  medie  imprese
          anche consorziali. 
            Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme  di
          cui al secondo comma del  presente  articolo,  le  societa'
          costituite dagli enti pubblici  economici,  le  imprese,  e
          loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori  di
          ricerca attrezzati per una immediata  e  adeguata  verifica
          delle possibilita' di trasferimento  sul  piano  produttivo
          dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di
          rilevanza internazionale. 
            Dei  risultati  delle  ricerche  sara'  riferito  con  la
          relazione previsionale e programmatica  da  presentarsi  al
          Parlamento".