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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 1998, n. 259

Regolamento recante norme da osservare per la compilazione e l'inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva, da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1998
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Testo in vigore dal: 18-8-1998
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo 7,  comma 1,  del decreto  legislativo 8  ottobre
1997, n. 358,  che ha introdotto, dopo l'articolo 37  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'articolo 37-
bis, recante disposizioni antielusive;
  Visto il  comma 8 dell'articolo  37-bis del decreto  del Presidente
della Repubblica  29 settembre  1973, n.  600, in  base al  quale con
decreto del  Ministro delle  finanze sono  stabilite le  modalita' da
osservare  per l'invio  delle  istanze al  direttore regionale  delle
entrate competente per territorio;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata con nota n. 3-3409M/U.C.L. del 1  giugno 1998; A d o t t a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Procedimento
  1. L'istanza di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973, n. 600, e' rivolta al
direttore  regionale delle  entrate competente  per territorio  ed e'
spedita,  a mezzo  del servizio  postale, in  plico raccomandato  con
avviso  di   ricevimento,  all'ufficio  finanziario   competente  per
l'accertamento  in ragione  del domicilio  fiscale del  contribuente.
Tale  ultimo  ufficio  trasmette al  direttore  regionale  l'istanza,
unitamente  al proprio  parere, entro  trenta giorni  dalla ricezione
della medesima.
  2. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilita':
  a)  i  dati   identificati  del  contribuente  e   del  suo  legale
rappresentante;
  b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale sono
effettuate le comunicazioni;
  c)   la  sottoscrizione   del   contribuente  o   del  suo   legale
rappresentante.
  3.   Nell'istanza  il   contribuente   descrive  compiutamente   la
fattispecie  concreta  per  la   quale  ritiene  non  applicabili  le
disposizioni  normative che  limitano deduzioni,  detrazioni, crediti
d'imposta   o   altre   posizioni   soggettive   altrimenti   ammessi
dall'ordinamento  tributario;   ad  essa  va  allegata   copia  della
documentazione,  con   relativo  elenco,  rilevante  ai   fini  della
individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.
  4.  Le  determinazioni  del   direttore  regionale  delle  entrate,
concernenti  l'istanza,  sono  comunicate  al  contribuente  mediante
servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
  5.  Ai fini  dell'applicazione dell'articolo  37-bis, comma  8, del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 600,
l'istanza si  intende presentata  all'atto della ricezione  del plico
raccomandato da parte dell'ufficio  competente per l'accertamento. Le
comunicazioni   relative  all'istanza   e   le  eventuali   richieste
istruttorie  si intendono  eseguite  al momento  della ricezione  del
plico raccomandato da parte del destinatario.
  6. Le  determinazioni del  direttore regionale delle  entrate vanno
comunicate   al  contribuente,   non  oltre   novanta  giorni   dalla
presentazione  dell'istanza, con  provvedimento che  e' da  ritenersi
definitivo.
  7. Le  richieste istruttorie rivolte  al contribuente o  a soggetti
diversi sospendono il termine di cui al comma 6, per l'emanazione del
provvedimento  definitivo  da  parte del  direttore  regionale  delle
entrate, fino al giorno di  ricezione della risposta. Delle richieste
istruttorie  rivolte  ad  altri  soggetti e'  data  comunicazione  al
contribuente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 19 giugno 1998
                                                   Il Ministro: Visco
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1998
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 189
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    Il   testo dell'art.   7,   comma   1,   del decreto
          legislativo  n.  358/1997 che ha introdotto, dopo l'art. 37
          del decreto del Presidente della  Repubblica n.   600/1973,
          l'art.    37-bis, recante   disposizioni antielusive, e' il
          seguente:
            "Art.  7   (Individuazione  di  operazioni  di     natura
          elusiva    e  modificazioni in   materia di accertamento  e
          contenzioso). -   1.  Dopo  l'art.  37    del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica   29 settembre 1973,  n.  600,
          concernente   il controllo    delle    dichiarazioni    dei
          redditi, e' inserito il seguente:
            ''Art.  37-bis   (Disposizioni antielusive).   - 1.  Sono
          inopponibili all'amministrazione finanziaria gli   atti,  i
          fatti  e    i  negozi, anche collegati tra   loro, privi di
          valide ragioni economiche,  diretti ad aggirare obblighi  o
          divieti  previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
          riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
            2.  L'amministrazione finanziaria  disconosce i  vantaggi
          tributari conseguiti mediante gli atti,  i fatti e i negozi
          di    cui  al comma 1, applicando le imposte determinate in
          base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
          per     effetto     del     comportamento      inopponibile
          all'amministrazione.
            3.  Le  disposizioni    dei  commi 1 e 2 si   applicano a
          condizione che, nell'ambito del  comportamento  di  cui  al
          comma  2,  siano  utilizzate  una  o  piu'  delle  seguenti
          operazioni:
            a)   trasformazioni, fusioni,    scissioni,  liquidazioni
          volontarie  e  distribuzioni  ai soci di somme prelevate da
          voci del patrimonio netto diverse  da  quelle  formate  con
          utili;
            b)  conferimenti   in societa', nonche'  negozi aventi ad
          oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
               c) cessioni di crediti;
               d) cessioni di eccedenze d'imposta;
            e) operazioni  di cui al  decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.    544,      recante       disposizioni       per
          l'adeguamento    alle   direttive comunitarie  relative  al
          regime    fiscale  di   fusioni,   scissioni,  conferimenti
          d'attivo e scambi di azioni;
            f)    operazioni, da   chiunque   effettuate,  incluse le
          valutazioni, aventi ad oggetto  i beni e i  rapporti di cui
          all'art.  81, comma 1, lettere  c) ,  cbis)  e  cter),  del
          testo    unico   delle imposte  sui redditi,  approvato con
          decreto del  Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
            4. L'avviso di  accertamento  e'    emanato,  a  pena  di
          nullita',  previa richiesta   al   contribuente  anche  per
          lettera    raccomandata,   di chiarimenti  da  inviare  per
          iscritto    entro  sessanta  giorni dalla data di ricezione
          della richiesta  nella quale   devono essere    indicati  i
          motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
            5.    Fermo  restando   quanto  disposto   dall'art.  42,
          l'avviso d'accertamento    deve    essere    specificamente
          motivato,    a    pena    di  nullita',  in  relazione alle
          giustificazioni fornite dal contribuente e le  imposte o le
          maggiori imposte devono essere  calcolate tenendo conto  di
          quanto previsto al comma 2.
            6.   Le  imposte  o  le  maggiori  imposte  accertate  in
          applicazione delle disposizioni  di cui  al comma   2  sono
          iscritte  a   ruolo, secondo   i criteri di cui all'art. 68
          del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.     546,
          concernente  il  pagamento dei  tributi  e  delle  sanzioni
          pecuniarie  in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi
          interessi, dopo la sentenza  della  commissione  tributaria
          provinciale.
            7.  I  soggetti diversi da   quelli cui sono applicate le
          disposizioni dei  commi precedenti  possono richiedere   il
          rimborso   delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
          disconosciuti dall'amministrazione finanziaria a  tal  fine
          detti  soggetti  possono proporre, entro un anno dal giorno
          in cui l'accertamento  e' divenuto definitivo o   e'  stato
          definito    mediante adesione  o conciliazione  giudiziale,
          istanza  di rimborso all'amministrazione, che provvede  nei
          limiti  dell'imposta  e  degli   interessi   effettivamente
          riscossi a seguito di tali procedure.
            8.  Le  norme  tributarie  che, allo scopo di contrastare
          comportamenti elusivi,  limitano    deduzioni,  detrazioni,
          crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
          ammesse  dall'ordinamento  tributario,  possono      essere
          disapplicate  qualora  il  contribuente dimostri  che nella
          particolare    fattispecie    tali  effetti   elusivi   non
          potevano verificarsi.A   tal fine   il contribuente    deve
          presentare    istanza  al  direttore      regionale   delle
          entrate    competente      per    territorio,   descrivendo
          compiutamente  l'operazione   e indicando   le disposizioni
          normative di cui chiede la   disapplicazione.  Con  decreto
          del  Ministro  delle finanze da emanare ai sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,   n.  400,  sono
          disciplinate     le   modalita'    per  l'applicazione  del
          presente comma.''".
            -   La   legge  23  agosto  1988,  n.  400,  riguarda  la
          disciplina dell'attivita'  di   Governo   e   l'ordinamento
          della    Presidenza    del  Consiglio  dei    Ministri e in
          particolare all'art.  17, commi 3  e 4, recita:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisce   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".