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DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 203

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-7-1998
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Testo in vigore dal: 16-7-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, comma 133, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti  per  la
revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni
tributarie non penali; 
  Visti i decreti legislativi  18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in  materia  di  imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
n.  472,  recante  disposizioni  generali  in  materia  di   sanzioni
amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  e  n.  473,
recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi
sugli affari, sulla  produzione  e  sui  consumi,  nonche'  di  altri
tributi indiretti; 
  Visto l'articolo 3, comma 120, della stessa legge n. 662 del  1996,
recante delega al Governo ad  emanare  uno  o  piu'  decreti  per  la
revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione  e
della conciliazione giudiziale; 
  Visto il decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,  recante
disposizioni  in  materia  di  accertamento   con   adesione   e   di
conciliazione giudiziale; 
  Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge n. 662 del 1996,
il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in  vigore
dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della  legge
n. 662 del  1996,  nel  rispetto  degli  stessi  principi  e  criteri
direttivi e previo parere della commissione di cui al  comma  13  del
medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni  integrative
o correttive con uno piu' decreti legislativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 1998; 
  Acquisito il parere  della  commissione  parlamentare  istituita  a
norma dell'articolo 3, comma 13, della  predetta  legge  n.  662  del
1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 maggio 1998; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
Norme  integrative  e  correttive  della   riforma   delle   sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di  imposta  sul
            valore aggiunto e di riscossione dei tributi 
 
  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte  dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di  riscossione  dei  tributi,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo  5,  riguardante  le  violazioni  relative  alla
dichiarazione dell'imposta sul valore  aggiunto  e  ai  rimborsi,  al
comma 1 dopo le parole:  "dichiarazione  annuale"  sono  inserite  le
seguenti: "periodica"; 
    b)  nell'articolo  6,  riguardante  violazione   degli   obblighi
relativi alla documentazione, registrazione ed  individuazione  delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto: 
      1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      "1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e  alla
registrazione di  operazioni  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati  e'
punito con la sanzione amministrativa compresa  fra  il  cento  e  il
duecento  per  cento   dell'imposta   relativa   all'imponibile   non
correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla
stessa sanzione, commisurata all'imposta,  e'  soggetto  chi  indica,
nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore  a  quella
dovuta."; 
      2) nel comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Tuttavia, quando la violazione non  rileva  neppure  ai  fini  della
determinazione del reddito si applica la sanzione  amministrativa  da
lire cinquecentomila a lire quattro milioni."; 
      3) nel comma 3, primo periodo le parole: "al quindici per cento
dell'importo" sono sostituite dalle seguenti:  "al  cento  per  cento
dell'imposta corrispondente all'importo"; 
      4) nel comma 8, al primo periodo, le parole: "al  quindici  per
cento del corrispettivo" sono sostituite dalle  seguenti:  "al  cento
per cento dell'imposta"; 
    c) nell'articolo 9,  riguardante  le  violazioni  degli  obblighi
relativi alla contabilita', al comma  5  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Gli stessi soggetti,  se  non  sottoscrivono  tali
dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la  sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni."; 
    d) nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in  materia  di
imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera
a),  dopo  le  parole:  "di  ogni  comunicazione"  sono  inserite  le
seguenti: "prescritta dalla legge tributaria."; 
    e) nell'articolo 16, recante abrogazione di norme,  al  comma  1,
lettera a), le parole: "73-bis, commi secondo, quarto e quinto"  sono
sostituite dalle seguenti: "73-bis, commi quarto e quinto.". 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  deI  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - Il testo del comma  133  dell'art.  3  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica) e' il seguente: 
            "133. Il Governo e' delegato  ad  emanare;  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per  la
          revisione organica  e  il  completamento  della  disciplina
          delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) adozione di un'unica  specie  di  sanzione  pecuniaria
          amministrativa,  assoggettata  ai  principi  di  legalita',
          imputabilita'  e  colpevolezza  e  determinata  in   misura
          variabile fra un limite minimo e un limite  massimo  ovvero
          in misura proporzionale al  tributo  cui  si  riferisce  la
          violazione; 
            b)  riferibilita'  della  sanzione  alla  persona  fisica
          autrice o coautrice della violazione secondo il regime  del
          concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981,
          n.   689,    e    previsione    della    intrasmissibilita'
          dell'obbligazione per causa di morte; 
            c) previsione di obbligazione  solidale  a  carico  della
          persona fisica, societa' o ente, con o  senza  personalita'
          giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si  riflettono
          gli  effetti   economici   della   violazione   anche   con
          riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione,
          fusione, scissione di  societa'  o  enti;  possibilita'  di
          accertare tale  obbligazione  anche  al  verificarsi  della
          morte  dell'autore  della  violazione  e  indipendentemente
          dalla previa irrogazione della sanzione; 
            d)   disciplina   delle   cause   di   esclusione   della
          responsabilita' tenendo  conto  dei  principi  dettati  dal
          codice penale e delle ipotesi di errore  incolpevole  o  di
          errore  causato   da   indeterminatezza   delle   richieste
          dell'ufficio  tributario  o  dei   modelli   e   istruzioni
          predisposti dall'amministrazione delle finanze; 
            e) previsione dell'applicazione della  sola  disposizione
          speciale se uno stesso fatto e' punito da una  disposizione
          penale e da una che prevede una sanzione amministrativa; 
            f) adozione di criteri di determinazione  della  sanzione
          pecuniaria in relazione  alla  gravita'  della  violazione,
          all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione  delle
          sue  conseguenze,  alle  condizioni  economiche  e  sociali
          dell'autore e alla sua  personalita'  desunta  anche  dalla
          precedente commissione di violazioni di natura fiscale; 
            g) individuazione della diretta responsabilita'  in  capo
          al soggetto che si sia avvalso di persona che  sebbene  non
          interdetta,  sia  incapace,  anche   transitoriamente,   di
          intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o
          abbia indotto o determinato la commissione della violazione
          da parte di altri; 
            h) disciplina della continuazione e del concorso  formale
          di violazioni sulla base dei criteri  risultanti  dall'art.
          81 del codice penale; 
            i) previsione di sanzioni amministrative  accessorie  non
          pecuniarie  che  incidono  sulla  capacita'  di   ricoprire
          cariche, sulla partecipazione a gare per  l'affidamento  di
          appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi  contratti,
          sul conseguimento di licenze,  concessioni,  autorizzazioni
          amministrative,  abilitazioni  professionali  e  simili   o
          sull'esercizio dei diritti da  esse  derivanti;  previsione
          dell'applicazione  delle   predette   sanzioni   accessorie
          secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la
          sanzione principale; previsione di  un  sistema  di  misure
          cautelari  volte  ad  assicurare  il  soddisfacimento   dei
          crediti che  hanno  titolo  nella  sanzione  amministrativa
          pecuniaria; 
            l)  previsione  di  circostanze  esimenti,  attenuanti  e
          aggravanti  strutturate  in   modo   da   incentivare   gli
          adempimenti tardivi,  da  escludere  la  punibilita'  nelle
          ipotesi di violazioni formali non suscettibili di  arrecare
          danno o pericolo all'erario, ovvero  determinate  da  fatto
          doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente  le  ipotesi
          di recidiva; 
            m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario
          per l'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  tale  da
          garantire  la  difesa  e  nel  contempo  da  assicurare  la
          sollecita esecuzione del  provvedimento;  previsione  della
          riscossione parziale della sanzione pecuniaria  sulla  base
          della  decisione  di  primo  grado  salvo  il   potere   di
          sospensione dell'autorita' investita del giudizio  e  della
          sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia; 
            n) riduzione  dell'entita'  della  sanzione  in  caso  di
          accettazione del provvedimento e di pagamento  nel  termine
          previsto per la sua impugnazione;  revisione  della  misura
          della  riduzione  della  sanzione  prevista  in   caso   di
          accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; 
            o)  revisione  della   disciplina   e,   ove   possibile,
          unificazione dei  procedimenti  di  adozione  delle  misure
          cautelari; 
            p)  disciplina  della  riscossione  della   sanzione   in
          conformita' alle modalita' di riscossione dei  tributi  cui
          essa si riferisce; previsione  della  possibile  rateazione
          del debito e  disciplina  organica  della  sospensione  dei
          rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della
          compensazione con i crediti di questa; 
            q)   adeguamento   delle    disposizioni    sanzionatorie
          attualmente contenute nelle singole  leggi  di  imposta  ai
          principi e criteri direttivi dettati con il presente  comma
          e  revisione  dell'entita'   delle   sanzioni   attualmente
          previste con  loro  migliore  commisurazione  all'effettiva
          entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo  da
          assicurare  uniformita'  di   disciplina   per   violazioni
          identiche anche se  riferite  a  tributi  diversi,  tenendo
          conto al contempo delle previsioni punitive  dettate  dagli
          ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea; 
            r)   previsione   dell'abrogazione   delle   disposizioni
          incompatibili  con  quelle  dei  decreti   legislativi   da
          emanare". 
            - I decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'art. 3, comma  133,  lettera  q),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662), 18 dicembre 1997, n.
          472  (Disposizioni  generali   in   materia   di   sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662)  e  18  dicembre  1997,  n.  473  (Revisione  delle
          sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari,
          sulla produzione e sui consumi, nonche'  di  altri  tributi
          indiretti, a norma dell'art.  3,  comma  133,  lettera  q),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662) sono stati pubblicati
          nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 5
          dell'8 gennaio 1998. 
            - Il testo del comma 120 dell'art. 3 della legge  n.  662
          del 1996 e' il seguente: 
            "120. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  disposizioni  per   la
          revisione  organica,  a  scopo  di  semplificazione  e   di
          ampliamento  dell'ambito  applicativo,   della   disciplina
          dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis e
          2-ter  del  decreto-legge  30  settembre  1994,   n.   564,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  novembre
          1994, n. 656, nonche' della conciliazione giudiziale di cui
          all'art. 48 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
          546, secondo il criterio  indicato  alla  lettera  i),  con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a)  applicazione  dell'accertamento  con   adesione   nei
          riguardi di tutti i contribuenti e di  tutte  le  categorie
          reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per
          i quali e' stata prevista la definizione ai sensi dell'art.
          3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656,  e
          dei commi da 137 a 140 dell'art. 2 della presente legge; 
            b) coordinamento della disciplina  dell'accertamento  con
          adesione  con  quella   della   conciliazione   giudiziale,
          stabilendo   l'identita'   delle   materie    oggetto    di
          definizione, nonche' delle cause di esclusione e  ampliando
          il termine di impugnazione  dell'atto  di  accertamento  in
          caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della
          disciplina della riscossione in pendenza di giudizio; 
            c) regolamentazione degli effetti  della  definizione  ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto,  stabilendo  che  la
          stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli
          fini di tale imposta e che,  in  caso  di  rettifica  delle
          dichiarazioni dei redditi, l'imposta  sul  valore  aggiunto
          debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi  di
          reddito rilevanti ai fini della stessa imposta,  applicando
          l'aliquota media  determinata  tenendo  anche  conto  della
          esistenza di operazioni  non  soggette  ad  imposta  ovvero
          soggette a regimi speciali; 
            d) possibilita' di definire  anche  le  rettifiche  delle
          dichiarazioni basate  sulla  determinazione  sintetica  del
          reddito  complessivo  netto  e  quelle  effettuabili  senza
          pregiudizio  dell'ulteriore  azione  accertatrice  anche  a
          seguito di accessi, ispezioni e verifiche; 
            e) possibilita' per i contribuenti nei cui confronti sono
          stati  effettuati  accessi,  ispezioni  e   verifiche,   di
          chiedere la conseguente rettifica  delle  dichiarazioni  ai
          fini dell'eventuale definizione; 
            f)  previsione  della  possibilita'  di  procedere   alla
          definizione anche delle rettifiche delle  dichiarazioni  la
          cui copia sia stata acquisita nel corso  dell'attivita'  di
          controllo,  stabilendo  l'obbligo  di  conservazione  della
          detta copia per i soggetti che devono tenere  le  scritture
          contabili e  la  loro  utilizzabilita'  anche  in  sede  di
          attestazione    della    situazione    fiscale    a    fini
          extratributari; 
            g) previsione di un'unica procedura  di  definizione  nei
          riguardi delle societa' o associazioni di  cui  all'art.  5
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, del titolare dell'azienda coniugale non gestita  in
          forma  societaria  e  dei  soci  o  associati  nonche'  del
          coniuge,  da   effettuare   presso   l'ufficio   competente
          all'accertamento    nei    riguardi     delle     societa',
          dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale; 
            h)  revisione  della  disciplina  degli   effetti   della
          definizione, prevedendo che gli stessi si  estendono  anche
          ai contributi previdenziali e  assistenziali  la  cui  base
          imponibile e' riconducibile  a  quella  delle  imposte  sui
          redditi e  che  e'  esclusa  la  punibilita'  per  i  reati
          previsti  dal  decreto-legge  10  luglio  1982,   n.   429,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1982,
          n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e  4
          dello stesso decreto; previsione  che  la  definizione  non
          pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione  accertatrice
          entro i termini di legge qualora: 
            1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili
          senza  pregiudizio  dell'ulteriore   azione   accertatrice,
          ovvero riguardanti i soci, gli associati e il  coniuge  che
          effettuano la definizione con  la  procedura  di  cui  alla
          lettera g); 
            2)  successivamente  alla   definizione   sia   accertata
          l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa,
          limitatamente  agli  elementi,  dati  e  notizie   di   cui
          l'ufficio e' venuto a conoscenza, o di un  maggior  reddito
          superiore al 50 per cento del reddito definito  e  comunque
          non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero  sia
          accertato  il  reddito  delle  societa'   od   associazioni
          indicate nell'art. 5 del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  o  delle  aziende
          coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa  il
          contribuente interessato nei cui confronti e'  avvenuta  la
          definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito; 
            i)  previsione  della  possibilita'   di   effettuare   i
          versamenti conseguenti alla definizione  in  forma  rateale
          con prestazione di idonea garanzia". 
            -  Il  decreto  legislativo  19  giugno  1997,   n.   218
          (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione  giudiziale)  e'   stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997. 
            - Il testo dei commi 13 e 17 dell'art. 3 della  legge  n.
          662 del 1996 e' il seguente: 
            "13. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          della  presente  legge  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana, e' istituita una commissione  composta
          da  quindici  senatori  e   quindici   deputati,   nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione  esistente  tra  i  gruppi  parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi". 
            "17. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi, nel rispetto degli stessi  principi  e
          criteri direttivi e previo parere della commissione di  cui
          al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
          legislativi, disposizioni integrative o correttive". 
           Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 471 del
          1997, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
            "Art.   5   (Violazioni   relative   alla   dichiarazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). -  1.  Nel
          caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale  o
          periodica dell'imposta sul valore aggiunto  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal centoventi al  duecentoquaranta
          per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il  periodo
          d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto  formare
          oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta  dovuta
          sono computati in detrazione tutti i versamenti  effettuati
          relativi al periodo, il credito  dell'anno  precedente  del
          quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le  imposte
          detraibili  risultanti  dalle   liquidazioni   regolarmente
          eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore  a
          lire cinquecentomila. 
            2.  Se  l'omissione  riguarda  la  dichiarazione  mensile
          relativa   agli   acquisti   intracomunitari,    prescritta
          dall'art. 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993,  n.  427,  la  sanzione  e'  riferita   all'ammontare
          dell'imposta dovuta per  le  operazioni  che  ne  avrebbero
          dovuto formare oggetto.  In  caso  di  presentazione  della
          dichiarazione   con   indicazione   dell'ammontare    delle
          operazioni in misura inferiore  al  vero,  la  sanzione  e'
          commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 
            3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni  per
          le quali non e' dovuta  l'imposta,  l'omessa  presentazione
          della   dichiarazione   e'   punita   con    la    sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
          milioni. La stessa sanzione si applica anche se  e'  omessa
          la dichiarazione prescritta  dall'art.  50,  comma  4,  del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  nel
          caso di effettuazione di acquisti intracomunitari  soggetti
          ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi e' debito
          d'imposta. 
            4. Se dalla dichiarazione presentata  risulta  un'imposta
          inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile  o
          rimborsabile superiore a quella spettante,  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per  cento
          della differenza. 
            5. Chi, in difformita'  della  dichiarazione,  chiede  un
          rimborso non dovuto o in misura  eccedente  il  dovuto,  e'
          punito con sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento della somma non spettante. 
            6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una  delle
          dichiarazioni  di  inizio,  variazione  o   cessazione   di
          attivita', previste nel primo e terzo  comma  dell'art.  35
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, o la presenta con  indicazioni  incomplete  o
          inesatte  tali  da  non  consentire  l'individuazione   del
          contribuente o dei luoghi ove e' esercitata  l'attivita'  o
          in  cui  sono  conservati  libri,  registri,  scritture   e
          documenti e' punito con sanzione da lire un milione a  lire
          quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad  un  quinto  del
          minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazzione della
          dichiarazione  presentata  nel  termine  di  trenta  giorni
          dall'invito dell'ufficio". 
            - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 471 del
          1997, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
            "Art.  6  (Violazione  degli   obblighi   relativi   alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto)  -  1.
          Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e  alla
          registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto ovvero all'individuazione  di  prodotti
          determinati  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
          compresa fra il cento e il duecento per cento  dell'imposta
          relativa all'imponibile  non  correttamente  documentato  o
          registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa  sanzione,
          commisurata all'imposta,  e'  soggetto  chi  indica,  nella
          documentazione o nei  registri,  una  imposta  inferiore  a
          quella dovuta. 
            2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla
          registrazione di operazioni  non  imponibili  o  esenti  e'
          punito con sanzione amministrativa compresa tra  il  cinque
          ed il dieci per cento dei corrispettivi non  documentati  o
          non registrati. Tuttavia, quando la violazione  non  rileva
          neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
          la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila  a  lire
          quattro milioni. 
            3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di
          ricevute  fiscali,  scontrini  fiscali   o   documenti   di
          trasporto  ovvero  nell'emissione  di  tali  documenti  per
          importi inferiori a quelli reali, la sanzione  e'  in  ogni
          caso pari al cento per  cento  dell'imposta  corrispondente
          all'importo non documentato. La stessa sanzione si  applica
          in caso di omesse  annotazioni  su  apposito  registro  dei
          corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di
          mancato  o  irregolare   funzionamento   degli   apparecchi
          misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni,  la
          mancata  tempestiva  richiesta   di   intervento   per   la
          manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da  lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni. 
            4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, primo e  secondo
          periodo, la sanzione non puo' essere inferiore  a  lire  un
          milione. 
            5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti  alla
          documentazione  e  alla  registrazione  di   una   medesima
          operazione, la sanzione e' applicata una sola volta. 
            6. Chi computa illegittimamente in  detrazione  l'imposta
          assolta, dovuta o  addebitatagli  in  via  di  rivalsa,  e'
          punito con la sanzione amministrativa uguale  all'ammontare
          della detrazione compiuta. 
            7. In caso di acquisto intracomunitario, la  sanzione  si
          applica anche se, in mancanza della  comunicazione  di  cui
          all'art. 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad imposta
          in altro Stato membro. 
            8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di
          imprese,  arti  o  professioni,  abbia  acquistato  beni  o
          servizi senza che sia stata emessa fattura nei  termini  di
          legge o  con  emissione  di  fattura  irregolare  da  parte
          dell'altro contraente, e' punito, salva la  responsabilita'
          del   cedente   o   del   commissionario,   con    sanzione
          amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
          minimo di lire  cinquecentomila,  sempreche'  non  provveda
          regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita': 
            a) se non ha ricevuto  la  fattura,  entro  quattro  mesi
          dalla data di  effettuazione  dell'operazione,  presentando
          all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
          dell'imposta, entro il  trentesimo  giorno  successivo,  un
          documento in  duplice  esemplare  dal  quale  risultino  le
          indicazioni  prescritte  dall'art.  21  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          relativo alla  fatturazione  delle  operazioni;  b)  se  ha
          ricevuto, una fattura irregolare,  presentando  all'ufficio
          indicato nella  lettera  a),  entro  il  trentesimo  giorno
          successivo a quello della sua registrazione,  un  documento
          integrativo in duplice  esemplare  recante  le  indicazioni
          medesime,   previo   versamento   della   maggior   imposta
          eventualmente dovuta. 
            9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un  esemplare  del
          documento, con l'attestazione della regolarizzazione e  del
          pagamento, e' restituito dall'ufficio al  contribuente  che
          deve registrarlo ai sensi dell'art. 25 del decreto del 
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". 
            - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 471 del
          1997, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
            "Art.  9  (Violazioni  degli   obblighi   relativi   alla
          contabilita'). - 1. Chi non tiene o non conserva secondo le
          prescrizioni  le  scritture  contabili,  i  documenti  e  i
          registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette
          e  di  imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero  i  libri,  i
          documenti e i registri, la tenuta e  la  conservazione  dei
          quali  e'  imposta  da  altre  disposizioni   della   legge
          tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da 
          lire due milioni a lire quindici milioni. 
            2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel
          corso degli accessi eseguiti ai fini  dell'accertamento  in
          materia  di  imposte  dirette  e  di  imposta  sul   valore
          aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere  o
          comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti,
          i registri e  le  scritture  indicati  nel  medesimo  comma
          ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non
          obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza. 
            3. La sanzione puo' essere ridotta fino  alla  meta'  del
          minimo qualora le irregolarita' rilevate nei  libri  e  nei
          registri o i documenti mancanti siano di scarsa  rilevanza,
          sempreche' non ne sia  derivato  ostacolo  all'accertamento
          delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia  se
          vengono  accertate   evasioni   dei   tributi   diretti   e
          dell'imposta   sul   valore    aggiunto    complessivamente
          superiori, nell'esercizio, a lire cento milioni. 
            4.  Quando,  in  esito  ad  accertamento,  gli   obblighi
          indicati nei commi  1  e  2  risultano  non  rispettati  in
          dipendenza del superamento, fino al  cinquanta  per  cento,
          dei  limiti  previsti   per   l'applicazione   del   regime
          semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli
          32 e 33 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, del regime speciale per l'agricoltura
          di cui all'art. 34 dello stesso decreto n.  633  del  1972,
          ovvero dei  regimi  semplificati  per  l'adempimento  degli
          obblighi documentali e  contabili  da  parte  di  esercenti
          imprese, arti e professioni di cui all'art. 3, commi 165  e
          171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da lire 
          cinquecentomila a lire cinque milioni. 
            5. I componenti degli organi di controllo delle  societa'
          e degli enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone
          giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o
          la dichiarazione annuale ai fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  senza  denunciare  la  mancanza  delle  scritture
          contabili sono puniti con  la  sanzione  amministrativa  da
          lire quattro milioni  a  lire  venti  milioni.  Gli  stessi
          soggetti, se non  sottoscrivono  tali  dichiarazioni  senza
          giustificato  motivo,   sono   puniti   con   la   sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
          milioni". 
            - Il testo dell'art. 11 del decreto  legislativo  n.  471
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte  dirette
          e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite con  la
          sanzione amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire
          quattro milioni le seguenti violazioni: 
            a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge
          tributaria, richiesta  dagli  uffici  o  dalla  Guardia  di
          finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri
          di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e
          di  imposta  sul  valore   aggiunto   o   invio   di   tali
          comunicazioni con dati 
          incompleti o non veritieri; 
            b)  mancata  restituzione  dei  questionari  inviati   al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
            c) inottemperanza all'invito a comparire  e  a  qualsiasi
          altra richiesta fatta  dagli  uffici  o  dalla  Guardia  di
          finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 
            2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che
          il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente punita,
          per il compenso di partite effettuato  in  violazione  alle
          previsioni del codice civile  ovvero  in  caso  di  mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del 
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
            3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi
          della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la  sanzione
          amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'intero
          ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi  in  conto
          capitale dei quali si e' indebitamente fruito. 
            4. L'omessa presentazione degli elenchi di  cui  all'art.
          50, comma 6, del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, ovvero la loro incompleta,  inesatta  o  irregolare
          compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione
          a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
          in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
          richiesta inviata dagli  uffici  abilitati  a  riceverla  o
          incaricati del loro controllo. La sanzione non  si  applica
          se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti 
          anche a seguito di richiesta. 
            5.   L'omessa   installazione   degli   apparecchi    per
          l'emissione dello scontrino fiscale  previsti  dall'art.  1
          della legge 26 gennaio  1983,  n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione  amministrativa  da  lire  due  milioni   a   lire
          ottomilioni. 
            6.  Al  destinatario  dello  scontrino  fiscale  e  della
          ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori,
          nel luogo della prestazione  o  nelle  sue  adiacenze,  non
          esibisce il documento o lo esibisce con indicazione  di  un
          corrispettivo  inferiore  a  quello  reale  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  da  lire  centomila  a  lire  due
          milioni. 
            7. In  caso  di  violazione  delle  prescrizioni  di  cui
          all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con, modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,  n.   427,   si   applica   la   sanzione   da   lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni". 
            - Il testo dell'art. 16 del decreto  legislativo  n.  471
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 16 (Abrogazione di norme). - 1. Sono abrogati: 
            a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61,  primo  comma,  prino
          periodo, limitatamente alle parole "o del  separato  avviso
          di cui al terzo comma dell'art.  58",  e  secondo  periodo,
          73-bis, commi quarto e quinto, del decreto del 
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
            b) gli articoli da 46  a  55  e  57,  ultimo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600; 
            c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad  eccezione  del  sesto
          comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 
          29 settembre 1973, n. 602; 
            d) l'art. 8, commi dal quarto al  nono,  della  legge  10
          maggio 1976, n. 249, aggiunti dall'art. 1  della  legge  13
          marzo 1980, n. 71; 
            e) l'art. 2, ad eccezione dei  commi  settimo  e  ottavo,
          della legge 26 gennaio 1983, n. 18; 
            f) l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile  1990,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
          1990, n. 165; 
            g) l'art. 54, ad eccezione del comma 8, del decreto-legge
          30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, 
          dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
            h) l'art. 34, commi 2 e 3 del decreto-legge  23  febbraio
          1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          marzo 1995, n. 85. 
            2.  E'  altresi  abrogata  ogni  altra  disposizione   in
          contrasto con il presente decreto".