stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 marzo 1998, n. 161

Regolamento recante norme per l'inviduazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2020)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-6-1998
al: 29-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
  Visto il decreto legislativo l settembre 1993, n. 385; 
  Visto in particolare l'articolo 26, comma  1,  del  citato  decreto
legislativo, in base al quale i soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere
i  requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita'   stabiliti   con
regolamento del  Ministro  del  tesoro,  adottato  sentita  la  Banca
d'Italia; 
  Visto  inoltre  l'articolo  26,  comma  3,  del  medesimo   decreto
legislativo, in base al quale il regolamento  previsto  dal  comma  1
stabilisce le cause che comportano la  sospensione  temporanea  dalla
carica e la sua durata; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi in data  23  febbraio
1998; 
  Vista  la  nota  del  12  marzo  1998,  con  la  quale,  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo  schema
di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di 
 amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari). 
  1. I consiglieri di  amministrazione  delle  banche  costituite  in
forma di societa' per azioni e delle banche  popolari  devono  essere
scelti secondo criteri di professionalita' e competenza  fra  persone
che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di: 
  a) attivita' di  amministrazione  o  di  controllo  ovvero  compiti
direttivi presso imprese; 
  b)  attivita'  professionali  in  materia  attinente   al   settore
creditizio,   finanziario,   mobiliare,   assicurativo   o   comunque
funzionali all'attivita' della banca; 
  c) attivita' d'insegnamento universitario in materie  giuridiche  o
economiche; 
  d) funzioni amministrative o dirigenziali presso  enti  pubblici  o
pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti  pubblici  o
pubbliche amministrazioni che non  hanno  attinenza  con  i  predetti
settori  purche'  le  funzioni  comportino  la  gestione  di  risorse
economicofinanziarie. 
  2. Il presidente  del  consiglio  di  amministrazione  deve  essere
scelto secondo criteri di professionalita' e competenza  fra  persone
che  abbiano  maturato  un'esperienza  complessiva   di   almeno   un
quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita'  o  delle  funzioni
indicate nel comma 1. 
  3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono  essere
in possesso  di  una  specifica  competenza  in  materia  creditizia,
finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso  esperienze
di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non
inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza puo' essere  stata
maturata in imprese aventi  una  dimensione  comparabile  con  quella
della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi
requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di
funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 
  4. Il  consiglio  di  amministrazione,  nel  verificare,  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre  1993,
n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta
l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca,
indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate. 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il  D.Lgs. 1  settembre 1993,   n. 385,   reca:  "Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
            - Il testo dell'art. 26, comma 1  e comma 3, del D.Lgs. 1
          settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
            "1. I soggetti che  svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e      controllo    presso      banche    devono
          possedere   i     requisiti   di  professionalita'    e  di
          onorabilita'   stabiliti  con regolamento  del Ministro del
          tesoro adottato,  sentita la   Banca d'Italia,    ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400".
            "3.  Il  regolamento previsto  dal comma 1  stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nel comma 2".
           Nota all'art. 1:
            -  Il  testo    dell'art.  26,  comma  2,  del D.Lgs.   1
          settembre 1993, n.  385, e' il seguente:
            "2. Il   difetto dei requisiti determina    la  decadenza
          dall'ufficio.    Essa    e' dichiarata   dal   consiglio di
          amministrazione entro  trenta giorni dalla nomina  o  dalla
          conoscenza del  difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la
          decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia".