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REGIO DECRETO 30 dicembre 1897, n. 548

Relativo all'istituzione di una Scuola centrale di tiro per l'artiglieria. (097U0548)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  8-2-1898 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 - modificato dalle leggi 24 giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892 n. 47;
Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'articolo 3 dà facoltà al Governo di attuare, mediante decreti Reali, i provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito;
Visto il Nostro decreto 22 luglio 1897 n. 361, per l'ordinamento delle Scuole militari e del personale insegnante civile;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 1 del precitato Nostro decreto in data 22 luglio 1897, dopo la lettera g), aggiungere:

«g bis) La Scuola Centrale di tiro d'artiglieria, per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1897.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.