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REGIO DECRETO 9 dicembre 1897, n. 529

Che stabilisce le cauzioni da prestarsi dai Segretari economi degli Istituti di Belle Arti di Bologna, Firenze e dell'Accademia Albertina di Torino. (097U0529)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1898 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 65 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato;
Veduto l'articolo 229 del relativo Regolamento, approvato con Nostro decreto in data 4 maggio 1885, n. 3074;
Vista l'opportunità di stabilire le cauzioni che dovranno essere rispettivamente prestate dai Segretari Economi degl'Istituti di Belle Arti di Bologna e Firenze e dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino;
Ritenuto che per l'importanza dei valori di cui i suddetti funzionari sono normalmente responsabili, possa considerarsi adeguata malleveria la somma di L. 2000 per il Segretario Economo dell'Istituto di Belle Arti di Bologna, e di L. 3000 quella per i Segretari Economi degli altri due Istituti di Firenze e di Torino;
Sentito il parere del Ministro del Tesoro e del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le cauzioni dei Segretari Economi degl'Istituti di Belle Arti di Bologna e Firenze e dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, sono stabilite in L. 2000 per quello dell'Istituto di Bologna, ed in L. 3000 per quelli dell'Istituto di Firenze e dell'Accademia Albertina di Torino.