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REGIO DECRETO 2 dicembre 1897, n. 507

Concernente gli «Scrivani locali» dell'Amministrazione militare marittima. (097U0507)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-12-1897 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 agosto 1897 col quale gli scrivani locali dipendenti dal Ministero della Guerra hanno assunto la denominazione di Ufficiali di scrittura;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1884 n. 1954, che istituisce nella R. marina una categoria di impiegati civili denominati Scrivani locali;

Udito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli Scrivani locali dell'Amministrazione militare marittima assumono la denominazione di Ufficiali di scrittura dal 1° gennaio 1898.

Essi rimangono divisi in tre classi come in appresso:

Ufficiali di scrittura di 1ª cl. - Stipendio annuo L. 1400
» » 2ª » - » » » 1200
» » 3ª » - » » » 1000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1897.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, Il Guardasigilli: E. Gianturco.