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REGIO DECRETO 2 dicembre 1897, n. 506

Riflettente gli esami di concorso per l'eleggibilità agli uffici di cancelleria e segreteria. (097U0506)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-12-1897 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1897, n. 135;

Visto l'altro R. decreto 23 agosto 1897, n. 393;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione dell'articolo 38 n. 4 del Nostro decreto 23 agosto 1897, n. 393, è estesa a tutti gli alunni che, negli ultimi esami di concorso che ebbero luogo prima dell'attuazione del Regolamento approvato col R. decreto 15 aprile 1897 n. 135 per l'eleggibilità agli uffici di cancelleria e segreteria, ottennero l'approvazione senza essere compresi nel numero degli eleggibili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1897.

UMBERTO.

E. Gianturco.

Visto, Il Guardasigilli: E. Gianturco.