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REGIO DECRETO 27 ottobre 1897, n. 488

Che ricostituisce la Tesoreria a Massaua. (097U0488)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-12-1897 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016 (serie 3ª) ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª);
Veduta la legge 1° luglio 1890 n. 7003 (serie 3ª), per la pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea, e per le facoltà date al Governo del Re di provvedere all'Amministrazione della Colonia;
Veduti i regi decreti 18 febbraio 1894 nn. 67 e 68, sull'ordinamento dei servizi civili e militari nella Colonia Eritrea;
Ritenuta la necessità di regolare e di separare la gestione dei fondi appartenenti all'Amministrazione interna dello Stato da quella propria della Colonia;
Considerato che per raggiungere tale scopo è necessaria la istituzione di apposita Tesoreria, avente il compito di eseguire distintamente tutte le riscossioni e tutti i pagamenti;
Sentita la Corte dei Conti;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro del Tesoro, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri degli Esteri, della Guerra, della Marina, e delle Poste e Telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituita a Massaua una Tesoreria destinata a ricevere gl'introiti ed eseguire i pagamenti che si verificheranno nella Colonia Eritrea per conto del bilancio dello Stato, o di Amministrazioni governative, in conformità della legge e del regolamento di contabilità generale, ed a ricevere gli introiti ed eseguire i pagamenti per conto del bilancio coloniale.