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REGIO DECRETO 14 settembre 1897, n. 428

Che sostituisce con altro l'articolo 2° di quello in data 29 luglio 1865 sulla istituzione degli assistenti locali del Genio militare. (097U0428)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-10-1897 al: 24-11-1904
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 29 luglio 1865 sulla istituzione degli assistenti locali del Genio;
Riconosciuta la necessità di modificare, nell'interesse della disciplina, l'articolo 2° del R. decreto anzidetto;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 2° del R. decreto 29 luglio 1865 è sostituito il seguente:

«Gli assistenti locali non possono essere trasferiti in una Sezione diversa da quella in cui furono nominati, senza loro consenso, a meno che gravi motivi di disciplina lo richiedano».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 settembre 1897.

UMBERTO.

Pelloux.

Visto, Il Guardasigilli: E. Gianturco.