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REGIO DECRETO 13 agosto 1897, n. 391

Concessione delle mezze pensioni gratuite per gli allievi negli Istituti militari. (097U0391)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-10-1897 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regio decreto 8 novembre 1891 n. 640, sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli Istituti militari;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La concessione delle mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia e per merito personale, di cui nel Nostro decreto 8 novembre 1891 n. 640, sarà limitata soltanto a favore degli allievi degli Istituti militari superiori, restando soppressa nei Collegi militari.