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REGIO DECRETO 8 luglio 1897, n. 294

Ruoli organici dei Commessi delle Direzioni dei lavori per la Regia Marina. (097U0294)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  8-8-1897 al: 9-2-2011
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 2 luglio 1896 che stabilisce il quadro organico dei Commessi delle direzioni dei lavori della R. Marina;

Vista la legge in data 1° luglio 1897 n. 233 che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della Marina durante l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La pianta organica dei Commessi della direzione dei lavori della R.
Marina è stabilita come segue:

N. 120 Commessi di 1ª classe
» 295 Commessi di 2ª classe
» 215 Commessi di 3ª classe.

Il detto personale sarà ripartito nel modo seguente:

Per le direzioni di artiglieria ed armamenti
N. 70 Commessi di 1ª classe
» 178 Commessi di 2ª classe
» 125 Commessi di 3ª classe.

Per le direzioni delle Costruzioni navali

N. 50 Commessi di 1ª classe
» 117 Commessi di 2ª classe
» 90 Commessi di 3ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1897.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.