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REGIO DECRETO 2 maggio 1897, n. 260

Concernente disposizioni sul trasporto dei crediti all'Amministrazione demaniale dalle contabilità delle altre Amministrazioni. (097U0260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-8-1897 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 301, 302 e 303 del regolamento per la contabilità generale dello Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con quello del Tesoro;
Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il trasporto dei Crediti all'Amministrazione demaniale dalle contabilità delle altre Amministrazioni, di cui all'articolo 301 del comma 3° del regolamento per la contabilità generale dello Stato, è ordinato, per quanto concerne i crediti dei vari rami dell'Amministrazione finanziaria, dagli Intendenti di finanza, su proposta fatta dai contabili che hanno in carico i crediti dei quali si tratta, mediante elenchi in doppio originale, con la indicazione dei crediti da trasportarsi e delle operazioni eseguite per la riscossione di essi, comprovato dai documenti da unirsi agli elenchi medesimi.

L'Intendente di finanza, verificati tali elenchi, ove nulla trovi ad osservare, ne trasmette un esemplare, insieme coi documenti, al competente Agente demaniale, con l'ordine di prendere in carico nei propri registri le partite in esso descritte e restituisce l'altro esemplare - col certificato che le partite sono state date in carico agli agenti demaniali - al contabile, il quale elimina le partite medesime dalle proprie scritture, e le porta a discarico nel suo conto giudiziale, a cui unisce a corredo il detto esemplare dell'elenco munito del certificato dell'Intendente.