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REGIO DECRETO 23 giugno 1897, n. 236

Che approva rispettivamente il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette. (097U0236)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal:  22-7-1897 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In esecuzione dell'incarico dato al Governo con l'articolo 2 della legge 21 gennaio 1897 n. 22, di riordinare e pubblicare in unico testo le diverse leggi sulla riscossione delle imposte dirette, unitamente alle disposizioni della legge stessa;
Viste le leggi 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2ª); 30 dicembre 1876 n. 3591 (serie 2ª); del 2 aprile 1882 n. 674 (serie 2ª); del 14 aprile 1892 n. 189, e quella sovra citata del 21 gennaio 1897;
Sentiti la Corte dei conti, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato il qui unito testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 23 giugno 1897.

UMBERTO.

Branca.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.

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N. B. Il testo unico è integralmente inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Governo.