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LEGGE 27 giugno 1897, n. 227

Che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti ad eseguire le operazioni di trasformazione ed unificazione dei prestiti concessi al Comune di Roma. (097U0227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-7-1897 al: 15-12-2009
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Art. 1



La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare i prestiti da essa concessi al Comune di Roma e quelli in corso, e a unificare il prestito interno 1871 in Obbligazioni del Comune stesso, applicando alle operazioni di trasformazione e di unificazione anzidette le disposizioni della legge 24 dicembre 1896 n. 551, colle modificazioni contemplate nei seguenti articoli.