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LEGGE 28 giugno 1897, n. 225

Che modifica quelle sull'ordinamento e sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito e regola gli assegni per gli impiegati dell'Amministrazione centrale della Guerra, collocati in disponibilità. (097U0225)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-6-1897 al: 29-6-1897
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Art. 1



Il R. esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in:

A) ESERCITO PERMANENTE, che è ordinato in dodici corpi di armata e in venticinque divisioni militari territoriali, e si compone sostanzialmente di:

12 legioni di carabinieri reali;

96 reggimenti di fanteria di linea (1152 compagnie e 96 depositi);
12 reggimenti bersaglieri (144 compagnie e 12 depositi);

7 reggimenti alpini (75 compagnie e 7 depositi);

88 distretti militari;

24 reggimenti di cavalleria (144 squadroni e 24 depositi);

4 depositi di allevamento cavalli;

24 reggimenti d'artiglieria da campagna (186 batterie, 36 compagnie treno e 24 depositi);

1 reggimento d'artiglieria a cavallo (6 batterie, 4 compagnie treno ed 1 deposito);

1 reggimento d'artiglieria da montagna (15 batterie ed 1 deposito);

22 brigate d'artiglieria da costa e da fortezza (78 compagnie);

5 compagnie operai d'artiglieria;

5 reggimenti del genio (60 compagnie del genio, 10 compagnie treno e 5 depositi);

1 brigata ferrovieri del genio (6 compagnie);

12 compagnie di sanità;

12 compagnie di sussistenza;

Corpo invalidi e veterani;

Scuole militari;

Istituto geografico militare;

Stabilimenti d'artiglieria e del genio;

Ospedali militari e farmacia centrale militare;

Stabilimenti di commissariato;

Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;

Stabilimenti militari di pena.

B) MILIZIA MOBILE, che si compone di:

51 reggimenti di fanteria di linea (ciascuno di 3 battaglioni a 4 compagnie);

20 battaglioni bersaglieri (a 4 compagnie);

38 compagnie alpini;

31 squadroni di cavalleria;

63 batterie d'artiglieria da campagna;

15 batterie d'artiglieria da montagna;

78 compagnie d'artiglieria da costa e da fortezza;

24 compagnie treno d'artiglieria;

54 compagnie del genio;

4 compagnie treno del genio.

C) MILIZIA TERRITORIALE, che si compone di:

224 battaglioni di fanteria (a 4 compagnie);

22 battaglioni alpini (in complesso 75 compagnie);

100 compagnie d'artiglieria da fortezza;

30 compagnie del genio.

Fanno parte integrante della presente legge le tabelle organiche annesse alla medesima dal n. 1 all'11.